Capita prima o poi di ricevere a casa quel foglio bianco con le righe azzurre che non annuncia nulla di buono: la cartella esattoriale di Equitalia.
Per dimenticanza o di proposito non abbiamo pagato una multa entro i 60 giorni prescritti, e allora il Comune affida alla società di riscossione il credito che vanta nei nostri confronti.
Le cartelle esattoriali sono spesso incomprensibili e si compongono di voci che vanno oltre la multa non pagata, quali spese, interessi, maggiorazioni e compensi all’agente di riscossione.
Le maggiorazioni semestrali del 10% sulle multe però, sulla base della sentenza 3701/2007 della Cassazione, sono illegittime e quindi non vanno pagate.
La Cassazione infatti afferma: “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.
Precisiamo che per “metà del massimo edittale” si intende il doppio dell’importo della multa che viene notificata in origine, cioè prima di ricevere la cartella.
Ma perché si parla ora di una sentenza di cinque anni fa?
Perché di fatto si trattava di un documento introvabile, scovato di recente da un giovane avvocato di Bari, Vito Franco, negli archivi cartacei della Suprema Corte.
Ma che fare quando si riceve una cartella esattoriale per una multa non pagata contente l’illegittima maggiorazione del 10%?
E’ opportuno innanzitutto verificare gli importi addebitati in cartella ed individuare l’eventuale maggiorazione. Nel caso la multa sia dovuta si può comunque, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, fare ricorso al Giudice di Pace per l’importo relativo alle maggiorazioni.
Per gli importi dovuti, invece, ricordiamo che è possibile pagare usufruendo della rateizzazione.