Sono in aumento le spedizioni postali fatte utilizzando i postini privati, cioè qualunque gestore di invii postali diverso da Poste Italiane. Sempre più spesso si ricorre a Nexive o simili, tanto che sono finiti ad utilizzarlo anche gli uffici pubblici o che lavorano per la Pubblica Amministrazione, ad esempio per la notifica delle cartelle esattoriali.
Salvo scoprire, grazie ad una serie di sentenze ben motivate, che queste notifiche non sono valide e la cartella spedita con gestore diverso da Poste Italiane può essere impugnata per inesistenza della notifica. Che succede se ad essere notificata da postino privato è una multa? Avrà lo stesso destino delle cartelle di Equitalia?
Notifica multa per posta privata: cosa dice la legge
Il D.lgs. 261 del 1999 ha riordinato le attribuzioni di Poste Italiane a seguito dei processi della c.d. privatizzazione. Nel farlo, ha individuato una serie di attività riservate in esclusiva al servizio postale citato e che non possono essere affidate ad altro gestore privato, neppure se quest’ultimo viene scelto con procedure ad evidenza pubblica (come bandi, concorsi, ecc.).
E le multe in tutto questo cosa c’entrano? C’entrano, perché il D.lgs 261 del 1999, all’articolo 4, dice:
“Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″.
Il caso sotto la lettera b) è proprio quello che ci interessa: la notifica delle multe, quando viene fatta a mezzo posta e non attraverso la consegna di un ufficiale giudiziario, deve essere eseguita dalle Poste Italiane investite dell’incarico per legge, e da nessun altro.
Notifica multa per posta privata: cosa dice la giurisprudenza
Anche i tribunali si sono occupati della questione delle notifiche a mezzo posta, non potendo fare altro che dare ragione alla legge: la notifica di un atto giudiziario, fatta usando un postino diverso da Poste Italiane, è inesistente. Questo significa che non è idonea a far decorrere i termini e gli effetti che avrebbe una notifica corretta.
Di recente si è pronunciata in questo senso la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2035 del 2014. Il caso trattato dalla Corte era un po’ diverso, poiché si era di fronte all’impugnazione di un atto giudiziario notificato da un Curatore fallimentare attraverso posta privata, ma la conclusione dei giudici è stata chiara: se un atto giudiziario viene notificato con posta privata, violando la riserva di legge, la notifica non è valida e l’atto può essere impugnato.
In quella situazione la Corte si è spinta ancora oltre, affermando che poiché la notifica è inesistente non decorrono i termini per l’impugnazione, di conseguenza l’impugnazione è valida anche se presentata oltre i termini.
Posso impugnare la multa notificata per posta privata?
In conclusione, se ti vedi recapitare una multa e a consegnartela non è né un ufficiale giudiziario, né un postino di Poste Italiane, quella notifica è inesistente. I postini privati, come il celebre esempio di Nexive, non beneficiano infatti della riserva di legge che equipara la notifica fatta dai postini di Poste Italiane a quella fatta da un ufficiale giudiziario.
Quindi la risposta è sì: se a notificare una multa è un dipendente di posta privata, la multa è impugnabile perché non correttamente notificata. E, stando all’interpretazione data dalla Cassazione, dovrebbe rimanere impugnabile anche oltre i canonici 30 o 60 giorni, poiché la notifica non si è compiuta e i termini non hanno iniziato a decorrere.
Inoltre l’inesistenza della notifica non rende illegittima soltanto la multa, ma anche la successiva cartella esattoriale che sarà ugualmente impugnabile entro 30 giorni.