Quando arriva una multa la prima preoccupazione è per la cifra che dovremo pagare. E va già bene se si tratta soltanto di una somma di denaro, senza tagli ai punti patente o altre sanzioni accessorie penalizzanti.
Ognuno di noi ha potuto notare come le somme previste dalle diverse multe siano differenti e come, a volte, ci sia la possibilità di ottenere una specie di “sconto” pagando in brevissimo tempo da che si è ricevuto il verbale. Vediamo il perché e il come di questo sconto multe, quando conviene approfittarne e quando non bisogna farsi abbagliare dall’idea di pagare poco e subito.
Multa: chi decide la sanzione?
L’importo della multa non è un’invenzione della Polizia Municipale o dei comuni, presi a far quadrare i propri bilanci. A stabilire a priori la sanzione conseguente ad ogni violazione è il Codice della Strada, nel rispetto del principio di certezza del diritto e della pena: ognuno di noi ha la possibilità di sapere a cosa va incontro prima ancora di commettere un’infrazione, sapendo che riceverà sempre lo stesso trattamento di chiunque altro commetta la medesima violazione.
Ogni norma che preveda una sanzione ne indica l’importo minimo e quello massimo. Questi limiti tornano utili soprattutto in caso di impugnazione della multa: se l’automobilista è in torto, è facoltà del Giudice di Pace condannarlo ad una somma più alta di quella riportata nella multa impugnata, ma sempre entro il limite massimo previsto per quella sanzione.
Diversa invece la facoltà del Prefetto: la legge dice che, quando respinge il ricorso presentato davanti a lui, condanna lo sfortunato automobilista al doppio del minimo stabilito per quella infrazione.
Pagamento in misura ridotta e sconto multe del 30%
L’art. 202 del C.d.S. stabilisce che, quando la sanzione prevista è il pagamento di una somma di denaro e ferme le sanzioni accessorie, l’automobilista può pagare il minimo stabilito dalla norma, purché lo paghi entro 60 giorni dalla contestazione o dalla data in cui ha ricevuto la notifica della multa. Come incentivo a pagare e a non impugnare la multa, lo stesso articolo prevede uno sconto ulteriore del 30% se la multa viene pagata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Attenzione: con contestazione della contravvenzione si intende il caso in cui si venga fermati da una pattuglia di Polizia o altra autorità e venga subito rilevata e verbalizzata una violazione al codice di condotta stradale. Non è contestazione immediata il foglietto che si trova fissato sul parabrezza, che vale soltanto come preavviso. L’importo ridotto è sempre riportato direttamente sul verbale, quindi non occorre fare calcoli.
Sconto multe del 30%: quando è possibile
Non tutte le multe prevedono la possibilità di ottenere questo sconto. Vi sono alcune gravi violazioni, previste direttamente dall’art. 202 c.d.s. e da altri articoli del codice, per cui questo beneficio non è riconosciuto, in considerazione della necessità di punire con maggiore severità la condotta dell’automobilista. In sintesi, i casi in cui non si potrà pagare di meno neppure pagando subito sono i seguenti:
- se c’è confisca del veicolo;
- se c’è sospensione della patente ;
- se il trasgressore non abbia obbedito all’ordine di fermarsi o si rifiuti di esibire la documentazione che per legge deve avere con sé alla guida del mezzo: è il caso di chi viene fermato da un pattuglia stradale. La mancata collaborazione è atto molto grave, con conseguenze che non consentono di godere della riduzione di multa;
- se il veicolo è adibito ad uso proprio per trasporto di cose senza autorizzazione (art. 83 comma 6 c.d.s.);
- se il conducente fa trasporto di cose per conto terzi senza autorizzazione o violandone i limiti (art. 88 comma 3 c.d.s.);
- se il trasgressore circola su ciclomotore munito di targa non propria (art. 97 comma 9 c.d.s.);
- se il trasgressore circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta (art. 100 comma 12 c.d.s.);
- se si violano le prescrizioni sulle targhe delle macchine agricole (art. 113 comma 5 c.d.s.);
- se si violano le prescrizioni della circolazione su strada delle macchine operatrici (art. 114 comma 7 c.d.s.);
- se la guida di macchina agricola o operatrice avviene senza patente (art. 124 comma 4 c.d.s.);
- se il trasporto di merci pericolose avviene senza autorizzazione (art. 168 comma 8 c.d.s.);
- se si inverte il senso di marcia, anche procedendo in contromano, sulle autostrade (art. 176 comma 19 c.d.s.);
- se si circola dopo che il documento di circolazione o la patente sono stati ritirati (art. 216 comma 6 c.d.s.);
- se si circola con lo stesso veicolo a cui è stata sospesa la carta di circolazione (art. 217 comma 6 c.d.s.);
- se si circola nel periodo di sospensione della patente (art. 218 comma 6 c.d.s.).
In tutti questi casi il verbale dell’infrazione viene mandato al Prefetto competente, che da cui arriverà il provvedimento relativo alla pena inflitta per la violazione. In questo caso, dunque, niente sconto e la somma da pagare la decide l’ordinanza che arriverà a casa. Rimangono però sempre validi i limiti minimo e massimo di sanzione pecuniaria, entro cui si muoverà il Prefetto nel decidere l’importo a cui condannare l’automobilista.
Sconto multe 30%: conviene pagare subito?
Lo sconto del 30%, dove è concesso, è davvero un buon incentivo a pagare immediatamente la multa. Ma ti conviene? Come sempre, dipende: se la multa è corretta, notificata nei termini, senza errori di forma o di diritto e nemmeno di fatto, è inutile aspettare. Soprattutto se la multa è sostanziosa, la riduzione di quasi un terzo può rappresentare un bel guadagno.
Se invece pensi che la multa sia contestabile e hai deciso di impugnarla, ricordati che non puoi assolutamente pagare, neppure in misura ridotta: qualsiasi forma di pagamento della multa equivale a riconoscere la fondatezza del verbale e questo impedisce di metterlo poi in discussione davanti al Giudice di Pace o al Prefetto.