I vecchi metodi di contraffazione della targa auto
Una volta ci si “divertiva” a ricoprire le targa auto con sistemi che parevano funzionare solo per sentito dire: cospargere la targa di alcool, di cera, di lacca per far rifrangere la luce dei flash dell’autovelox. Si legge ogni tanto di meccanismi automatizzati frutto dell’ingegno “fai da te” che consentono, in maniera impropria, di ruotare la targa auto al passaggio al casello oppure davanti ad una postazione autovelox, sistemi che vengono sempre prima o poi smascherati dalle forze dell’ordine.
Oggi pare si sia ritornati al classico vecchio sistema, colui che ha dato origine a tutto: il classico e vecchio nastro adesivo, lo scotch. Il fenomeno della contraffazione o del mascheramento targa auto è molto frequente, più di quanto si possa pensare. Così l’ultimo “ritrovato della moda” è in realtà il primo, cioè un nastro adesivo nero (solitamente nastro isolante) che con l’ausilio del classico “bianchetto”, consente di modificare la targa, trasformando un 3 in un 8, un 1 in un 7, o un 8 in uno zero o un 5 in un 6. Spazio alla fantasia insomma. Diciamo subito una cosa: si ha pochissima probabilità di farla franca, e qualora si riesca, il tempo è limitato.
Targa auto contraffatta: cosa prevede la legge?
Tale comportamento è sanzionabile sia dal codice stradale che dal codice penale. La legge prevede che chiunque circoli e venga sorpreso con un veicolo provvisto di targa auto altrui o comunque in qualche modo contraffatta, venga punito con una sanzione compresa tra euro 2.004 ed euro 8.017. Inoltre, nel caso in cui vi sia un’opera di falsificazione, di manomissione o comunque di alterazione della targa, indipendentemente da chi ne sia stato l’autore, si viene puniti penalmente.
Alla luce di quanto appena citato, anche la modifica di un solo carattere o di parte di esso con sistemi quali il nastro adesivo nero, incorre nella violazione del reato di cui all’art. 489 C.P., come ha confermato la stessa Corte di Cassazione nel corso di una sentenza dell’ottobre scorso, con reato di falso.
Per completezza di informazioni, del suddetto articolo, il comma 2, è stato abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 al “capitolo” Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, esso prevedeva: “Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.
Targa auto manomessa: la sentenza
Come spesso accade in Italia, vi sono delle sentenze che contrastano nettamente tra loro o che pare vadano contro quanto stabilito dalla legge. Proprio in quella sentenza dello scorso ottobre, si legge che secondo l’orientamento dei giudici, ogni qualvolta la falsificazione di un contrassegno è facilmente individuabile anche ad occhio nudo, il reato non potrà scattare per alcun motivo.
La motivazione data (peraltro oggettivamente discutibile) è che chi ha agito ha messo comunque le forze dell’ordine e i terzi in grado di accorgersi della violazione, senza inganno. Ora la diatriba ruota intorno alla parola contrassegno: la targa di un veicolo è considerata al pari di un contrassegno? Nel caso specifico, secondo la Suprema Corte, la falsificazione della targa o la sua manomissione con il nastro adesivo è comunque sanzionabile anche se la modifica rientra tra quelle “grossolane” in quanto la targa serve per una immediata individuazione del veicolo e, seppur la manomissione sia visibile, da lontano le forze dell’ordine non sono comunque in grado di risalire alle informazioni ricercate sull’auto e sul proprietario.