L’inverno è la stagione in cui aumenta l’utilizzo delle macchine in città e, di conseguenza, la stagione di maggior inquinamento urbano. Un problema che riguarda tutti e a cui le amministrazioni comunali tentano di far fronte, tra l’altro, con la misura delle targhe alterne.
Lo spauracchio delle targhe alterne è spesso esibito dai comuni, ma sai esattamente di cosa si tratta? La tua auto può circolare? E quali sono le sanzioni previste per la violazione del divieto di circolazione?
Cosa sono le targhe alterne
Le targhe alterne sono un sistema per ridurre l’inquinamento da automezzi nelle città, limitando il traffico veicoli e vietando la circolazione ad una parte degli automobilisti. La limitazione avviene sulla base della targa esposta dal veicolo: la circolazione viene limitata, alternativamente, a quelle che hanno l’ultimo numero pari e a quelle che hanno l’ultimo numero dispari, imponendo il fermo alle targhe non autorizzate.
Dunque un giorno circolano soltanto quelle pari e il giorno dopo soltanto quelle dispari, in un’alternanza automatica che prosegue fino alla fine del provvedimento. Le targhe alterne sono applicate soltanto alle zone urbane, non interessano le strade extraurbane, le super strade o autostrade.
Chi decide le targhe alterne
La decisione di applicare la misura dell targhe alterne spetta normalmente al Comune, facendo parte dell’autonomia riconosciuta, ma in alcuni casi può essere assunta anche dal Prefetto. In entrambi i casi si deve necessariamente trattare di una disposizione temporanea e straordinaria, motivata dalla rilevazione di soglie di inquinamento elevato e dal superamento di determinati limiti di tollerabilità.
In caso di inquinamento oltre i livelli di guardia e insufficienza del blocco a targhe alterne, può essere adottato il blocco totale del traffico, sempre in misura temporanea e strettamente necessaria ad ottenere l’abbassamento del livello di inquinamento rilevato. Se poi a disporre la misura è il Prefetto, oltre ai requisiti esposti, vi deve essere una necessità che renda la misura indispensabile e un’urgenza riconosciuta.
Chi deve rispettare l’obbligo di targhe alterne
Il provvedimento che stabilisce la circolazione alternata di veicoli in base alle targhe di solito individua anche i mezzi interessati, per cui occorre prendere visione del singolo provvedimento per verificare a quali mezzi è esteso. Di solito comunque riguarda i mezzi a benzina o diesel, almeno fino all’euro 2 ma a volte anche oltre, e non interessa i ciclomotori.
Vengono invece normalmente esclusi dall’obbligo di rispettare la circolazione alternata le macchine che funzionano a GPL, a metano, elettriche o ibride e quelle con motorizzazioni molto recenti, ad esempio euro 4 e oltre.
Violazione delle targhe alterne: la multa
Le sanzioni previste per la circolazione fatta violando le targhe alterne non sono irrilevanti. L’art. 7 del Codice della Strada, al comma 13, prevede che chiunque non rispetti il divieto o la sospensione della circolazione sia punito con un multa che va da 84 euro a 335 euro. Il successivo comma 13-bis, che parla proprio di divieti o sospensioni della circolazione per limitare l’inquinamento, è ancora più severo: la multa in questo caso va da un minimo di 163 euro ad un massimo di 658 euro.
Non solo: se la violazione viene ripetuta nuovamente nell’arco di un biennio alla multa già salata si aggiunge la sospensione della patente per un periodo da 15 a 30 giorni.
Pubblicità del provvedimento: il caso del Tribunale di Napoli
A dare una buona notizia agli automobilisti italiani ha pensato il Tribunale di Napoli, con la recentissima sentenza n. 1638/2016: secondo questo provvedimento non merita di essere sanzionato l’automobilista, residente in Comune diverso da quello in cui è stato multato, che commette l’infrazione perché non a conoscenza del provvedimento di circolazione a targhe alterne. A giustificare in questo caso l’annullamento della multa sono due elementi:
- la buona fede: l’automobilista ignorava senza sua colpa il provvedimento comunale. Circostanza plausibile, soprattutto quando si viene da altra città o addirittura da altro stato;
- la mancata pubblicità: al provvedimento di restrizione della circolazione non era stata una visibilità adeguata (ad esempio con cartelli grandi e visibili o con segnaletica luminosa).
Il fatto di provenire da una città diversa crea già una giustificazione per la non conoscibilità dei provvedimenti strettamente locali, di cui magari un cittadino è invece al corrente tramite stampa locale o affissioni. Se poi Sindaco e Questore si sono dimenticati di informare l’utenza attraverso cartelli o segnalazioni varie, le probabilità di ottenere l’annullamento della multa sono a tuo favore.
Targhe alterne: il caso di Palermo
A Palermo la situazione di inquinamento è tale da aver reso necessario negli anni il ripetuto ricorso alle targhe alterne, ogni volta mediante la “riesumazione” dell’ordinanza 305 del 2010. Ad ogni riattivazione del provvedimento hanno fatto seguito multe a pioggia, con conseguente (si auspica) guadagno per le casse dell’amministrazione comunale.
Da ultimo però, visti i disagi causati da questo ricorso intermittente ad una misura che dovrebbe essere temporanea e straordinaria, l’ordinanza menzionata è stata mandata in pensione, pare in maniera definitiva, e sostituita dal più duraturo provvedimento di istituzione di zona ZTL.