Mantenere l’aria condizionata accesa durante una sosta è un comportamento che incrementa l’inquinamento e può costituire una violazione del Codice della Strada. Le leggi attualmente in vigore in Italia e in Europa prevedono multe, misure adottate per promuovere una guida più sostenibile ed ecologica.
Di conseguenza, è fondamentale rispettare le disposizioni di legge e avere comportamenti responsabili al fine di preservare l’ambiente, promuovere una guida più sostenibile ed evitare sanzioni.
La normativa in Italia
Nel 2007 è stata introdotta una norma che sanziona la sosta in auto con motore acceso (con una multa che va dai 41 ai 168 euro) che però risulta poco applicata.
Più tardi, nello stesso anno, arriva una modifica al Codice della Strada con un DDL, inserendo il comma 7-bis nell’articolo 157 che recita:
È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo
Per coloro che non rispettano questa regola è prevista una multa che varia da 218 a 435 euro. La lotta all’inquinamento atmosferico e alle emissioni dei gas di scarico ha influenzato anche l’uso del climatizzatore.
Tuttavia, è importante sottolineare che l’applicazione e il rispetto di queste norme possono variare a livello locale e dipendono dalla vigilanza delle autorità competenti. È fondamentale adottare comportamenti civili e responsabili non solo per evitare l’eventuale sanzione, ma per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e preservare la qualità dell’ambiente.
Sosta con l’aria condizionata: la normativa in Europa
Le prime città europee ad introdurre le norme per combattere il fenomeno dell’inquinamento cittadino sono state Londra e Madrid. Nella capitale inglese, la sanzione prevista è di 20 sterline (al cambio corrente € 23,26) e scatta nel momento in cui si sosta con il motore acceso, gli agenti municipali intimano lo spegnimento e bisogna pagarla seduta stante o non si riceve il permesso di ripartire.
Anche Madrid si è organizzata per ridurre gli scarichi delle auto nel centro cittadino, ma in questo caso la multa è più salata: la sanzione raggiunge infatti i 100 euro.
In entrambe le città, la norma non è valida per le situazioni di traffico e per le code ai semafori. E, ovviamente, non valgono per le auto ibride, per quelle ad emissioni zero, per i veicoli di servizio e di soccorso. Quindi sembrerebbe che l’interesse principale non sia incentivare l’acquisto di auto con sistema Start&Stop, ma di modificare le abitudini dei guidatori, con un occhio di riguardo alla salute cittadina.
Sosta con l’aria condizionata, possibili contestazioni
Prendiamo come esempio ciò che è accaduto a Cesare per comprendere meglio le definizioni chiave dell’articolo 157 del CdS, comma 1 e se questo lascia spazio a possibili contestazioni.
Cesare è un venticinquenne di Cavallasca (Como), studente di Giurisprudenza e volontario nell’Associazione Nazionale Carabinieri. In una serata estiva, particolarmente calda e afosa, vuole incontrarsi con i suoi amici ma, non essendo pratico della zona, si ferma per qualche minuto in zona strisce bianche (su cui la sera è stato attivato il divieto di sosta): giusto il tempo di una telefonata per definire il luogo d’incontro. Ma lo fa lasciando accesa sia l’auto che il climatizzatore.
Nel giro di pochi secondi, viene affiancato da una volante dei vigili urbani del posto e si vede multato di 218 euro per violazione dell’articolo 157, comma 7-bis, del Codice della Strada.
Cesare ha infranto il Codice e deve pagare. La legge non lascia dubbi. O forse si? Diamo un’occhiata alle definizioni chiave dell’articolo 157 del CdS, comma 1:
- per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
- per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
A ben guardare, sembrerebbe quindi che ilveicolo fosse da considerare in fermata e non in sosta. E siccome il comma 7-bis è valido solo in caso di sosta la multa potrebbe dunque essere contestata senza alcun temporeggiamento.
Ovviamente nessuno di noi era presente quando i fatti si sono verificati, quindi non possiamo sapere con esattezza quanti minuti sono trascorsi dal mettere l’auto in sosta, all’arrivo della pattuglia, alla stesura del verbale, ma ci chiediamo: chi decide dopo quanto tempo un veicolo può essere considerato in sosta? Non ci risulta un riferimento esplicito alla durata della sospensione di marcia protratta nel tempo.
Fatto sta che Cesare non ritiene giusta la multa e si è rivolto agli amministratori del Comune e al Prefetto.
Il sindaco si difende dall’attacco della rete affermando che Cesare si era fermato in un’area di parcheggio in cui vige il divieto di sosta, nelle ore notturne, proprio per la presenza delle prostitute e dei loro clienti. Ma di fatto la multa non è stata né di divieto di sosta, né di auto in sosta con motore acceso.
Fermo restando che il rispetto per l’ambiente e per il nostro pianeta sono fondamentali per noi che lo abitiamo, viene più che naturale fare alcune osservazioni sulla norma introdotta e le sue applicazioni. Mentre in Europa, la norma è stata espressamente creata a livello localizzato per le città con un maggiore tasso di inquinamento, in Italia la norma ha come unico limite il territorio nazionale.
Credo che questa multa l’avremmo presa tutti: chi spegne l’auto (e l’aria condizionata) in questo periodo dell’anno se ci si ferma per fare una breve telefonata?