Revoca della patente: possibili motivazioni
La cancellazione del documento di guida può avvenire quando sussistono delle particolari situazioni, tra cui:- perdita dei requisiti psicofisici;
- violazioni gravi al Codice della Strada;
- quando si incappa più volte nella stessa infrazione (recidiva).
Revoca della patente per perdita dei requisiti
La maggior parte degli automobilisti quando pensa alla revoca immagina quasi esclusivamente l'infrazione del Codice della Strada, ma molto spesso essa è legata alla perdita dei necessari requisiti psicofisici, doverosi per guidare senza rischi per se e per gli altri. La revoca della patente è prevista:- quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- quando il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo;
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero;
- per motivi di pericolosità sociale;
Revoca patente per motivi di condotta
Come detto, nella maggior parte dei casi la revoca si innesca per violazioni gravi del Codice della Strada. Questo può avvenire se il titolare:- circola durante il periodo di sospensione della patente;
- percorre contromano autostrade o strade extraurbane;
- recidività (ossia la ricaduta nella stessa infrazione) nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità;
- guida in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o altro veicolo superiore come massa complessiva alle 3,5 t o un complesso di veicoli;
- recidività per la guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o di sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Revoca della patente per casi di recidiva
La revoca può scattare anche nel caso si caschi più volte nella stessa infrazione. Oltre alla già citata guida in stato di ebrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti la recidiva scatta nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità in un biennio. Il titolare della patente revocata potrà comunque ottenerne un’altra, sostenendo nuovamente gli esami, trascorsi almeno due anni dalla revoca (tre anni in particolari casi). Se il titolare possedeva una patente C o D, per riaverla, dovrà prima ottenere la patente B. E sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti: dovrà quindi osservare tutte le disposizioni più rigorose rivolte a questa categoria e, in caso di infrazioni, ricevere un decurtamento dei punti maggiore da un terzo al doppio rispetto agli altri conducenti.Revoca patente per guida in stato di ebbrezza
Nel caso specifico di guida in stato di ebbrezza, i tre anni per per la richiesta della nuova patente decorrono dalla sentenza definitiva di condanna e non dal momento dell'infrazione. In questi casi, valgono invece i criteri di propedeuticità e, inoltre, il conducente sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti.Revoca della patente per pericolosità sociale
Il caso più limite riguardante la revoca è quello legato alla pericolosità sociale. Ciò consiste nell'annullamento della patente di guida a quei soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Tra questi rientrano:- i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- persone sottoposte a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione;
- persone condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni, quando si ritiene che l’utilizzo del documento di guida possa rendere più agevole commettere reati della stessa natura.
Revoca patente: il ricorso
L’ art.120 del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 riporta i riferimenti normativi in caso di ricorso per la revoca della patente. Tale ricorso deve essere presentato entro 20 giorni al Ministero degli Interni che prenderà in esame la richiesta in coordinamento con il Ministero dei Trasporti. Oppure entro 30 giorni rivolgendosi al Giudice di Pace, ma solo se la revoca è stata disposta dal prefetto. Altra possibilità è fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) competente entro il termine di 60 giorni.Art. 219. Revoca della patente di guida
Per completezza di informazioni ci sembra giusto riportare integralmente l'articolo 129 del Codice della Strada relativo, appunto, alla revoca della patente.Art. 219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. 3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59. 3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ((, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222)). 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
vorrei chiarimenti sul mio problema : sono diabetico e ogni 2 anni per rinnovare la patente devo sottopormi a visita medica presso la commissione , all’ultimo rinnovo sono risultato momentaneamente non idoneo per aver sforato il limite massimo di glucosio , che è 9 ,con un valore di 9,08 e per questo mi è stata sospesa la patente per 3 mesi ,che scadranno il 19/05/2018 dopodiche dovrò rifare la visita sempre alla commissione , oggi sono stato convocato in caserma ,carabinieri , perchè la motorizzazione mi a revocato la patente , è normale tutto ciò visto che l’articolo 130 parla di perdità definitiva dei requisiti ? se può rispondermi con urgenza le sarei grato
Aggiungo l’art draconiano della Lg sull’omocidoo stradale: 590 bis.
REVOCA x 5ANNI in caso di lesioni causate con colpa, anche se sobri e soccorritori, dai 40gg di prognosi (tamponamento, urto a pedone ecc..).
È normale il caso base che prevede da 3 a 12 mesi di reclusione e REVOCA della patente, alle persone normali che non bevono e si fermano a prestare soccorso?
Oltretutto con Denuncia d’Ufficio anche senza nemmemo una querela di parte lesa?
Credo di no.
Credo vada modificata questa GRAVISSIMA SVISTA del Legislatore al più presto.
Pultroppo per ora non è cambiato niente
Incidente stradale gennaio 2018, causa macchina slittata e testa coda in autostrada per suolo bagnato, non coinvolto altri mezzi, accertato no alcool no stupefacenti bimbi a bordo (andavamo in montagna) lesioni vertebra, ricovero Unità Spinale. Ricevo verbale art. 128 , multa e 5 punti meno su patente. Segue raccomandata da Polizia Municipale Motorizzazione obbligo revisione patente. No sospensione. Devo rifare esame sia di guida che orale (24 anni patente senza neppure un tamponamento, assicurazione conferma)Preparato tutta documentazione richiesta (a spese personali pur avendo invalidita che mi dà diritto esenzioni). Acquisto auto nuova cambio automatico (la precedente demolita a seguito incidente) obbligata anche perché esame da fare con auto propria. Guido senza alcun problema con cambio automatico. Oggi la Commissione Medica Motorizzazione nonostante visite ed accertamenti richiestimi tutti conformi, mi sospende la patente con effetto immediato in quanto ritiene, tutto verbalmente senza prova pratica, che devo guidare auto con comandi al volante…..Si può fare ricorso che possibilità ho. Se voglio riprendere il lavoro mi occorre potr guidare, e per vivere devo riprendere a lavorare…..
Io vivo un incubo vero e proprio , in passato ho avuto problemi con le droghe , mi sono rifatti una Vita oggi ho 44 anni e mi sono ammalato di cirrosi epatica , mai avuto problemi con la patente o altro . Be’ mi arriva una carta per posta che dice che io non debo piu rinnovare la patente a scuola guida ma bensì alla commissione medica .siamo nel 2013 , notano subito il mio passato avendo frequentato il Sert , ma fin qui tutto ok, rinnovo la mia patente 400 euro tra esami bollettini vari …e mi danno 6 mesi di patente , come uno fermato e trovato positivo alle sostanze …e normale ??? Poi torno dopo 6 mesi e altri 400 euro e per un anno …
Nel frattempo io sono in cura all’ospedale di Bergamo e arrivata finalmente la terapia per me e curo la mia epatite C tutto ok va tutto per il meglio …non tocco alcolici o droghe da 15 anni circa .
E qui il caos , mi dicono che ho la creatina bassa , che sto mascherando le urine diluendole con acqua , bevendo molto …mi cade il mondo addosso , tra l’altro io non sento bisogno di bere , non espello liquidi , la creatina bassa i medici dell’ospedale mi dicono che è dovuto alla cirrosi , ma la commissione non prende questo in considerazione , quando io sono lì per malattia non per un fermo , un accanimento che oggi sono con la patente scaduta non me la rinnovano , dA novembre 2013 a novembre 2018 ho speso circa 4000 euro ho rifatto 7 volte la patente e in 5 anni un anno e mezzo con la patente scafsca ….non trovo via d’uscita …Se perdo il lavoro e Porto più a casa il pane per i miei figli sicuramente andrò a cercare questi bravi medici , incompetenti….provo un odio troppo forte… come posso fare io ….mi consigliano di cambiare commissione, e incece se rimuovessero loro gli incapaci , vado lo stesso a lavorare con la patente scaduta ….fino a che non mi fermano
Se ho 5 contravvenzioni sono tante , sempre rispettato le norme stradali , e non guardano nemmeno il comportamento dopo 25 anni di guida ..
Non ho ancora ricevuto la revoca (a causa di perdita dei tempi, era stata sospesa e fatto gli esami sono stato bocciato ) entro quanto tempo dovrei riceverla? e posso fare ricorso perchè io lavoro con la macchina? grazie