Durante la guida è sempre possibile incappare in qualche tipo di infrazione al Codice della Strada. Solitamente ciò comporta il pagamento di multa ma, nei casi più gravi, può scattare la revoca della patente. Per revoca si intende la cancellazione della patente ovvero il suo annullamento in via permanente.
Cerchiamo di capire i casi in cui può scattare la revoca della patente e quali siano le possibilità a disposizione del titolare, ricorso su tutti.
Revoca della patente: possibili motivazioni
La cancellazione del documento di guida può avvenire quando sussistono delle particolari situazioni, tra cui:
- perdita dei requisiti psicofisici;
- violazioni gravi al Codice della Strada;
- quando si incappa più volte nella stessa infrazione (recidiva).
Revoca della patente per perdita dei requisiti
La maggior parte degli automobilisti quando pensa alla revoca immagina quasi esclusivamente l’infrazione del Codice della Strada, ma molto spesso essa è legata alla perdita dei necessari requisiti psicofisici, doverosi per guidare senza rischi per se e per gli altri.
La revoca della patente è prevista:
- quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- quando il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo;
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero;
- per motivi di pericolosità sociale;
Nel momento in cui il titolare riacquista tali requisiti, può richiedere la patente. In questo caso il titolare non è considerato neopatentato e non valgono i criteri di propedeuticità previsti dal codice (se la persona era titolare di una patente di tipo C o D, può riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B).
Il provvedimento di revoca della patente disposto a causa della perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici è un atto definitivo. Negli altri casi, invece, è ammesso il ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Revoca patente per motivi di condotta
Come detto, nella maggior parte dei casi la revoca si innesca per violazioni gravi del Codice della Strada. Questo può avvenire se il titolare:
- circola durante il periodo di sospensione della patente;
- percorre contromano autostrade o strade extraurbane;
- recidività (ossia la ricaduta nella stessa infrazione) nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità;
- guida in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti un autobus, un autocarro o altro veicolo superiore come massa complessiva alle 3,5 t o un complesso di veicoli;
- recidività per la guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o di sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
In questi casi, il soggetto che accerta l’esistenza di una delle condizioni sopra elencate, ne deve dare comunicazione al Prefetto entro i cinque giorni successivi e sarà poi il Prefetto ad emanare l’ordinanza. Il titolare della patente revocata potrà ottenerne un’altra dopo due o tre anni (dipende dal tipo di violazione).
Infine è importante sapere che la revoca della patente per motivi di condotta ad una persona che fa il conducente di professione (es. camionisti, autisti di autobus ecc.) costituisce anche giusta causa di licenziamento
Revoca della patente per casi di recidiva
La revoca può scattare anche nel caso si caschi più volte nella stessa infrazione. Oltre alla già citata guida in stato di ebrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti la recidiva scatta nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità in un biennio.
Il titolare della patente revocata potrà comunque ottenerne un’altra, sostenendo nuovamente gli esami, trascorsi almeno due anni dalla revoca (tre anni in particolari casi).
Se il titolare possedeva una patente C o D, per riaverla, dovrà prima ottenere la patente B. E sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti: dovrà quindi osservare tutte le disposizioni più rigorose rivolte a questa categoria e, in caso di infrazioni, ricevere un decurtamento dei punti maggiore da un terzo al doppio rispetto agli altri conducenti.
Revoca patente per guida in stato di ebbrezza
Nel caso specifico di guida in stato di ebbrezza, i tre anni per per la richiesta della nuova patente decorrono dalla sentenza definitiva di condanna e non dal momento dell’infrazione. In questi casi, valgono invece i criteri di propedeuticità e, inoltre, il conducente sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti.
Revoca della patente per pericolosità sociale
Il caso più limite riguardante la revoca è quello legato alla pericolosità sociale. Ciò consiste nell’annullamento della patente di guida a quei soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Tra questi rientrano:
- i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- persone sottoposte a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione;
- persone condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni, quando si ritiene che l’utilizzo del documento di guida possa rendere più agevole commettere reati della stessa natura.
Revoca patente: il ricorso
L’ art.120 del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 riporta i riferimenti normativi in caso di ricorso per la revoca della patente.
Tale ricorso deve essere presentato entro 20 giorni al Ministero degli Interni che prenderà in esame la richiesta in coordinamento con il Ministero dei Trasporti. Oppure entro 30 giorni rivolgendosi al Giudice di Pace, ma solo se la revoca è stata disposta dal prefetto. Altra possibilità è fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) competente entro il termine di 60 giorni.
Art. 219. Revoca della patente di guida
Per completezza di informazioni ci sembra giusto riportare integralmente l’articolo 129 del Codice della Strada relativo, appunto, alla revoca della patente.
Art. 219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’art. 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ((, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222)).
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.