Bollo auto storiche e Regioni: la Corte Costituzionale, con la consulta del 22 novembre 2016, ribadisce che il bollo va pagato per intero e in ogni zona d’Italia. Con la Legge di Bilancio 2019 cambia un particolare importante.
Bollo auto storiche: ultime notizie
Il bollo per i veicoli di interesse storico di età compresa tra i 20 e i 29 anni va pagato, e ciò vale in tutto il nostro Paese.
Con la legge di Bilancio 2019, però, i possessori di auto storiche e moto dai 20 anni in sù che siano in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, hanno diritto al 50% di riduzione sul Bollo.
Sebbene la Legge di Stabilità dica:
“Ai sensi dell’art. 63 della legge 342 del 21/11/2000 come modificato dall’art. 1 comma 666 della legge 190 del 2014 sono esentate dal pagamento del bollo i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Se questi veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti ad una tassa di circolazione forfetaria annua di Euro 31,24 per gli autoveicoli e Euro 12,50 per i motoveicoli”.
Pertanto dal 1 gennaio 2015 i veicoli ultraventennali (cioè di età compresa tra i 20 e i 29 anni di vita) sono gravati dalla tassa automobilistica di proprietà. L’esenzione dal bollo auto è sempre attiva per le auto storiche fabbricate da più di 30 anni, per le ultraventennali adesso è possibile, dimostrando la presenza del Certificato di Rilevanza storica e Collezionistica, pagare la metà del bollo auto storiche.
Come ottenere lo sconto sul bollo per le auto storiche?
Bisogna avere il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, introdotto dal DM 17/12/2009 “Disciplina e Procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”, ex certificato delle caratteristiche tecniche. E non solo. Vediamo la procedura corretta:
- per avere il certificato bisogna richiedere la modulistica a un club federato ASI (Automotoclub Storico Italiano) e se non si è iscritti bisogna farlo;
- iscriversi ai soggetti indicati nella Legge di Bilancio 2019: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;
- recarsi in motorizzazione per farsi applicare il tagliando che attesta la storicità dell’auto sulla carta di circolazione, quest’ultimo punto vale anche per chi è già in possesso del certificato.
Attenzione: per beneficiare del 50% di sconto sul bollo auto storiche si devono eseguire gli adempimenti entro l’ultimo giorno del mese in cui è previsto il pagamento dello stesso.
Legge di stabilità 2015 sul bollo auto storiche
La controversia tra Stato e regolamenti regionali aveva creato una certa confusione sull’argomento “bollo auto storiche“. Secondo quanto stabilito dalle Legge di Stabilità del 2015, i proprietari delle cosiddette auto storiche ultraventennali (ovvero quei veicoli immatricolati da 20-29 anni) sono obbligati al pagamento del bollo auto, ex tassa di circolazione.
Precedentemente alla legge in questione, e nello specifico fino al 21 dicembre 2014, le auto ultraventennali ritenute di particolare interesse storico sottostavano ai vari regolamenti regionali che, in taluni casi, prevedevano l’esenzione dal pagamento del bollo auto. I proprietari di queste auto dovevano essere in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI ovvero Auto-Moto Club Storico Italiano.
Dall’1 gennaio 2015, invece, la legge di stabilità aveva applicato l’imposta anche ad auto di età tra i 20 e i 29 anni. Eppure alcune regioni italiane avevano deciso arbitrariamente di non applicare quanto stabilito dalla legge 190/2014, allargando l’esenzione anche ai veicoli ultraventennali. Tra le regioni più radicate nella presa di posizione c’erano Umbria e Basilicata.
Per ristabilire l’ordine, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha deciso di riconfermare quanto già stabilito nella Legge di Stabilità chiedendo l’intervento della Corte Costituzionale. La stessa ha confermato l’illegittimità del comportamento delle due regioni le quali, secondo quanto stabilito dalla legge, avevano solo il potere di variare l’importo della tassa ma non di eliminarla o variarne l’applicazione.
La Corte Costituzionale ha dunque sancito l’illegittimità delle norme regionali in netta contraddizione agli articoli 117 e 119 della Costituzione italiana, quelli cioè che regolamentano l’autonomia degli enti locali. La conferma della Corte Costituzionale obbliga così tutti i cittadini italiani, anche quelli residenti nelle due regioni in questione, al pagamento della tassa anche per i veicoli immatricolati meno di 20 anni fa.
Rimangono esonerati dal pagamento annuale del bollo auto storiche, dunque, solo quei veicoli costruiti oltre 29 anni fa.
La Corte Costituzionale sul bollo auto storiche
La consulta della Corte Costituzionale dello scorso 22 novembre, chiamata a decidere sulla questione tra Stato e Regioni riguardo il bollo auto per le vetture storiche, ha ribadito che il regolamento dev’essere il medesimo in tutte le regioni. Conta solo la normativa statale, nessuna deroga per quelle regioni che consentivano delle agevolazioni fiscali sui veicoli storici ultraventennali.
È la seconda pronuncia della Corte Costituzionale nel giro di pochi mesi, la precedente era datata luglio 2016, e probabilmente quella che metterà la parola fine alla controversia tra Stato e Regioni sull’argomento bollo auto storiche ultraventennali.
Agevolazioni sul bollo auto storiche per Regione
Per completezza d’informazione andiamo a vedere quali erano le condizioni che i regolamenti regionali consentivano ai possessori di auto storiche prima della Legge di Stabilità 2015. In questa lista riportiamo quanto specificato sul portale dell’Automobile Club d’Italia o nei rispettivi siti web delle Regioni.
Questa lista ha puro valore informativo. La legge di riferimento è l’art. 1 comma 666 della legge 190 del 2014 che prevede agevolazioni fiscali solo per le auto storiche ultratrentennali. Per i veicoli dai 20 ai 29 anni d’età, il pagamento del bollo è dovuto in ogni Regione italiana.
Bollo auto storiche Abruzzo
La sezione del portale dell’ACI riferita alle agevolazioni sul bollo auto storiche Abruzzo non riporta i dettagli, ma ricorda che fino al 1 gennaio 2015 erano previsti sgravi:
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) – fino al 2014 sono state previste agevolazioni fiscali.
Bollo auto storiche Calabria
La sezione del portale dell’ACI riferita alle agevolazioni sul bollo auto storiche in Calabria non riporta i dettagli, ma ricorda che fino al 1 gennaio 2015 erano previsti sgravi:
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) – fino al 2014 sono state previste agevolazioni fiscali.
Bollo auto storiche Basilicata
La sezione del portale dell’ACI riferita alle agevolazioni sul bollo auto storiche in Basilicata non riporta i dettagli, ma ricorda che fino al 1 gennaio 2015 erano previsti sgravi:
Fino al 2014 anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) – erano previste agevolazioni fiscali.
Bollo auto storiche Campania
Come riporta il sito dell’ACI, in Campania per le auto storiche:
Fino al 31/12/2014 anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico era prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purché in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e dal 7 agosto 2014 anche dall’Associazione Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC).
Bollo auto storiche Emilia Romagna
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, il sito ACI riporta quanto segue:
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione, con Legge Regionale n.15 del 21 dicembre 2012 la Regione Emilia Romagna dal 1° gennaio 2013 ha disposto che tali autoveicoli e motoveicoli siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Ai fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.
Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l’obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a
- Euro 25,82 per gli autoveicoli
- Euro 10,33 per i motoveicoli
nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree. A seguito della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) che all’art.1 comma 666 ha disposto modifiche in materia di esenzione per i veicoli ultraventennali, la L.R. 15/2012 risulta parzialmente applicabile e, di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2015 escono dal regime di esenzione:
tutti i veicoli che erano stati riconosciuti storici sulla base dell’attestazione ASI che NON abbiano il Certificato di rilevanza storico collezionistico previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e suo regolamento;
tutti i veicoli intestati a società in quanto per espresso dettato dell’art.7 comma 2 della L.R. 15/2012 sono esclusi dal beneficio tutti i veicoli ad “uso professionale”
Pertanto sono accoglibili solo le istanze corredate dal citato Certificato di rilevanza storico e collezionistico, con decorrenza dalla data dell’iscrizione nel registro, indicata sul registro stesso.
Bollo auto storiche Friuli Venezia Giulia
Al momento sul portale dell’ACI, così come nel sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, non si possono reperire informazioni sulle agevolazioni antecedenti alla Legge di Stabilità.
Bollo auto storiche Lazio
Nel Lazio le agevolazioni previste erano le seguenti, come indicato dal sito dell’ACI:
Fino al 31/12/2014 per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni) era prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purché in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Bollo auto storiche Liguria
Al momento sul portale dell’ACI, così come nel sito web della Regione Liguria, non si possono reperire informazioni sulle agevolazioni antecedenti alla Legge di Stabilità.
Bollo auto storiche Lombardia
Come riporta il sito dell’ACI:
In Lombardia fino al 31 dicembre 2014 gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone (con totale esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni) ed in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico, erano soggetti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa:
- 30,00 euro per le autovetture
- 20,00 euro per i motoveicoli.
Per completezza, visto l’alto interesse per la categoria delle auto storiche nella regione Lombardia, vediamo anche quanto riportato dal portale ACI riguardo le disposizioni dal 1° gennaio 2015:
Disposizioni dal 1° gennaio 2015
La “legge di stabilità 2015” (l. 23 dicembre 2014, n. 190) è intervenuta con una norma ad hoc a modificare la disciplina delle tasse automobilistiche, con l’effetto di rimozione della disciplina dell’agevolazione fiscale per i veicoli ultraventennali.
Pertanto tutti i veicoli ultraventennali, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, dal 1° gennaio 2015 sono gravati dalla tassa automobilistica di proprietà. Solo i veicoli ultratrentennali continuano ad essere assoggettati alla tassa di circolazione, nella misura fissa di 30 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli.
Sono sottratti a questo nuovo assetto tributario gli autoveicoli e i motoveicoli storici “iscritti nei registri” che continuano ad usufruire dell’esenzione e, dunque, non pagano alcuna tassa automobilistica (né di proprietà né di circolazione).
Tale disciplina regionale, infatti, prevista dal comma 4, art. 48 della l.r. 10/2003, non risulta incisa dalle nuove disposizioni statali.
Per agevolare la regolarizzazione del pagamento del bollo auto per l’anno 2015 dovuto per gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, non adibiti ad uso professionale e non iscritti nei registri storici, Regione Lombardia ha disposto che non si applicheranno sanzioni e interessi in caso di pagamenti “tardivi” della tassa automobilistica con decorrenza nell’anno 2015, purché i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2015.
Inoltre se tali veicoli saranno rottamati entro l’anno, la tassa automobilistica non dovrà essere pagata.
Sono parimenti esonerati dal pagamento del bollo 2015 i seguenti veicoli:
a) veicoli ultraventennali che alla data del 31 dicembre 2015 risultino iscritti nei citati registri storici;
b) veicoli ultraventennali, per i quali i proprietari non sono più in grado di dimostrare, attraverso documentazione di data certa, eventi estintivi, passaggi di proprietà, ecc., ma abbiano provveduto a registrare la relativa formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico, in regime di dichiarazione sostitutiva, entro il 31 dicembre 2015.
Bollo auto storiche Marche
Al momento sul portale dell’ACI, così come nel sito web della Regione Marche, non si possono reperire informazioni sulle agevolazioni per auto ultraventennali antecedenti alla Legge di Stabilità.
Questa lista ha puro valore informativo. La legge di riferimento è l’art. 1 comma 666 della legge 190 del 2014 che prevede agevolazioni fiscali solo per le auto storiche ultratrentennali. Per i veicoli dai 20 ai 29 anni d’età, il pagamento del bollo è dovuto in ogni regione italiana.
Bollo auto storiche Molise
Queste erano le agevolazioni fiscali in Molise, e sono attualmente riportate sul sito web dell’ACI:
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell’attestato di storicità rilasciato dall’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Per i soli motoveicoli dal 2008 al 2013 è sufficiente l’inserimento del modello nell’elenco annualmente predisposto dalla FMI.
Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari a
- Euro 28,00 per gli autoveicoli
- Euro 11,00 per i motoveicoli
La tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento. La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Dall’anno 2008 Regione Molise applica l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale a quei veicoli, identificati col numero di targa, il cui valore storico o collezionistico sia certificato dalle Associazioni indicate dalla normativa nazionale, mediante l’iscrizione nei propri registri e il rilascio dell’Attestato di Storicità, in particolare:
- l’Automotoclub Storico Italiano (ASI);
- altri Registri storici istituiti dalle case automobilistiche che abbiano almeno una sede nel territorio dello Stato (ad es., i Registri storici della Fiat, della Lancia e dell’Alfa Romeo, ma anche quelli eventualmente istituiti da altre case automobilistiche, italiane ed anche straniere, purché abbiano, queste ultime, almeno una sede in Italia);
- la Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
L’esenzione non ha carattere retroattivo ed ha validità solo a decorrere dal momento in cui è ottenuta dal contribuente con l’Attestato di storicità.
Considerato che le predette Associazioni rilasciano l’Attestato di storicità soltanto una volta per il veicolo sottoposto al loro esame, salvo che nel frattempo siano intervenute modifiche al veicolo stesso, il contribuente è esonerato dall’onere di richiedere l’Attestato di storicità anno per anno, ma, nel contempo, in caso di modifiche, è obbligato in alternativa:
a) a richiedere nuovamente l’Attestato di storicità alle competenti Associazioni, sottoponendo il proprio veicolo ad un nuovo esame;
b) a presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ai competenti Uffici regionali, segnalando la modifica apportata al veicolo
Bollo auto storiche Piemonte
Al momento sul portale dell’ACI, così come nel sito web della Regione Piemonte, non si possono reperire informazioni sulle agevolazioni antecedenti alla Legge di Stabilità.
Bollo auto storiche Puglia
La sezione del portale dell’ACI riferita alle agevolazioni sul bollo auto storiche in Puglia non riporta i dettagli, ma ricorda che fino al 1 gennaio 2015 erano previsti sgravi:
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) – fino al 2014 sono state previste agevolazioni fiscali.
Bollo auto storiche Sardegna
Al momento sul portale dell’ACI, così come nel sito web della Regione Sardegna, non si possono reperire informazioni sulle agevolazioni antecedenti alla Legge di Stabilità.
Bollo auto storiche Sicilia
La sezione del portale dell’ACI riferita alle agevolazioni sul bollo auto storiche in Sicilia non riporta i dettagli, ma ricorda che fino al 1 gennaio 2015 erano previsti sgravi:
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) – fino al 2014 sono state previste agevolazioni fiscali.
Bollo auto storiche Toscana
Il portale dell’ACI, riguardo la Toscana, riporta:
In Regione Toscana, a partire dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2014 per i veicoli ultraventennali a prescindere dall’uso, al posto della tassa automobilistica ordinaria, doveva essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a:
- Euro 63,00 per gli autoveicoli
- Euro 26,25 per i motoveicoli
da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Se la tassa automobilistica ordinaria era più favorevole di quella forfettaria, si poteva versare la tassa ordinaria.
E’ importante sapere inoltre che per le periodicità fino al 2014 in Toscana, i veicoli ultraventennali di interesse storico collezionistico, iscritti negli albi ASI, FMI, Storico Fiat, Storico Lancia e Storico Alfa Romeo, erano esenti dal pagamento della tassa di possesso e assoggettati alla sola tassa di circolazione in caso di utilizzo su strada.
Bollo auto storiche Trentino Alto Adige
Provincia di Trento, il sito ACI riporta quanto segue:
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico – riconducibili ad apposite determinazioni dell’ASI, della FMI, del Registro Storico Lancia, del Registro Italiano FIAT e del Registro Italiano Alfa Romeo – erano previste dalla normativa nazionale le medesime agevolazioni fiscali.
A seguito della Legge di stabilità per il 2015 che all’art.1 comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione per i veicoli ultraventennali, la Provincia Autonoma di Trento con Legge Provinciale n.9 del 3 giugno 2015 ha nuovamente disposto che dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trenta anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell’Automobile club d’Italia.
In caso di utilizzazione su pubblica strada anche tali veicoli sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all’anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata anche per queste previsioni. In questo caso però la Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 del 22.05.2017, ha respinto il ricorso, perché nell’attuale sistema tributario la tassa automobilistica è un tributo proprio della Provincia Autonoma, che gode quindi di una libertà diversa dalle Regioni nel decidere le esenzioni
Provincia di Bolzano, il sito ACI fornisce una descrizione dettagliata.
Bollo auto storiche Umbria
Al momento sul portale dell’ACI, così come nel sito web della Regione Umbra, non si possono reperire informazioni sulle agevolazioni antecedenti alla Legge di Stabilità.
Bollo auto storiche Valle d’Aosta
Dalla sezione del portale ACI che riguarda la Valle d’Aosta:
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma è necessario che:
- il modello del motoveicolo sia compreso nelle liste FMI (Federazione Motociclistica Italiana) o sia fornito di attestato di storicità ASI (Automotoclub Storico Italiano);
- l’autoveicolo disponga di attestato di storicità ASI.
In caso di utilizzazione su pubblica strada tali veicoli sono assoggettati alla sopra esposta tassa di circolazione forfettaria annua. Tale tassa può essere pagata in qualunque momento dell’anno, purchè prima della messa in circolazione del mezzo su strada
Bollo auto storiche Veneto
Sul sito web della Regione Veneto è attualmente online la regolamentazione regionale:
Veicoli per i quali siano decorsi almeno vent’anni, ma meno di trenta, da quello di costruzione.
Dal 28 aprile 2015 è in vigore la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, che all’articolo 2 prevede quanto segue:
Art. 2
Disposizioni in materia di tassa automobilistica
1. A decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per:a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificattivi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’art.60, comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della Strada, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS)
b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’art.60, comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della Strada, e Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS)2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di
fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo.3. Non è ammessa l’autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale.
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 28,40 per gli autoveicoli e di euro 11,36 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
Questa lista ha puro valore informativo. La legge di riferimento è l’art. 1 comma 666 della legge 190 del 2014 che prevede agevolazioni fiscali solo per le auto storiche ultratrentennali. Per i veicoli dai 20 ai 29 anni d’età, il pagamento del bollo è dovuto in ogni regione italiana.
Bollo auto storiche 30 anni
Per le auto storiche ultratrentennali, come già accennato, rimane valida l’esenzione dal bollo auto. Per potere usufruire di tale esenzione non è nemmeno necessaria l’iscrizione ai registri regionali o storici, ma è sufficiente dimostrare l’età dell’auto. Se non è possibile risalire all’anno di fabbricazione, farà fede la data di prima immatricolazione.
Tuttavia, se il veicolo viene utilizzato per la circolazione, è prevista una tassa annuale forfetaria di 31,24 euro per le automobili e 12,50 euro per i motoveicoli, la cui ricevuta va esibita in caso di richiesta da parte delle Forze dell’ordine.