Dopo il Decreto Legge n. 83/2015, convertito in legge n.132/2015, sono state diverse le novità relative al pignoramento auto. La nuova formula dell’atto di precetto, l’introduzione degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e la procedura di pignoramento del mezzo sono tutti elementi che sono stati modificati allo scopo di snellire la procedura.
Cosa significa questo in concreto? Vediamolo nello specifico.
Pignoramento autovetture: la nuova formula dell’atto di precetto
Il precetto è un atto formale che il creditore è obbligato a notificare al debitore quando, ottenuti una sentenza o un decreto ingiuntivo, o ancora un assegno, vaglia o cambiale, voglia procedere a recuperare il proprio credito attraverso l’esecuzione. Lo scopo di questo atto è quindi informare il debitore dei suoi diritti e dei suoi doveri prima di procedere al pignoramento dei beni.
Il creditore è infatti tenuto ad avvertire il debitore che, se non provvederà al pagamento del dovuto entro 10 giorni (il termine concesso non può essere inferiore), si procederà all’esecuzione forzata. Il precetto deve quindi contenere a pena di nullità nomi e dati di debitore e creditore, la data di notificazione del titolo o la trascrizione integrale di questo (in casa di assegno, cambiale o vaglia cambiario). Deve anche avvisare il debitore che può risolvere la propria situazione di sovraindebitamento rivolgendosi ad un professionista nominato dal Giudice o ad uno specifico organismo di composizione della crisi, che lo aiuterà a raggiungere un accordo di composizione della crisi o a elaborare e proporre un piano del consumatore.
Il nuovo testo dell’art. 480 c.p.c. recita infatti:
“Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”
Istituzione di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
Dunque è possibile fare fronte ad una situazione debitoria eccessiva attraverso un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione del debito. Come già detto, il debitore può fare domanda al Tribunale competente e richiedere la nomina di un professionista abilitato, oppure rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi.
Tutte possibilità che abbiamo visto essere obbligatorio inserire nel nuovo atto di precetto e che costituiscono una possibile risoluzione per il debitore.
Pignoramento auto: procedura notifica atto di pignoramento
Il creditore deve quindi redigere l’atto di precetto secondo la nuova regolamentazione. Deve poi mettere il debitore a conoscenza della sua intenzione a procedere con il recupero del credito tramite esecuzione forzata, notificando personalmente l’atto al debitore.
Il creditore avrà poi 90 giorni, dalla data dell’intimazione, per iniziare, tramite la notifica dell’atto di pignoramento, l’espropriazione forzata. Dopo tale intervallo, il precetto decade e dovrà essere riscritto e di nuovo notificato personalmente al debitore.
Pignoramento autovetture: il modello di precetto
Il precetto è un atto di parte. Questo significa che può essere scritto e notificato anche dal creditore, senza un avvocato. Questo in teoria. In pratica, si tratta comunque di un atto estremamente formale, che perde valore se non è redatto correttamente e che è essenziale per far sì che tutta l’esecuzione che segue sia valida e non contestabile. Inoltre per la fase esecutiva, che si svolge davanti al Tribunale, è comunque necessario un avvocato. Quindi il nostro consiglio è di affidarsi ad un professionista da subito.
Chiarito questo, di seguito trovi un fac-simile di atto di precetto. Vuole essere un esempio concreto, in modo da chiarire ciò di cui ho parlato finora. Questo fac simile non costituisce invece un modello utilizzabile né sostituisce la consulenza e l’assistenza di un legale qualificato.
Il Sig.___ (nome e cognome del creditore), nato a ___, il ___, Codice Fiscale/partita IVA ___ residente in via___ elettivamente domiciliato ai fini del procedimento in via___ presso lo studio dell’Avv. ___ ( C.F/Partita IVA, PEC, fax), il quale lo rappresenta, assiste e difende, in virtù di mandato a margine del presente atto (riportare mandato).
INTIMA E FA PRECETTO
Al Sig. ___(nome e cognome del debitore) Codice fiscale ___, residente in via ___ in forza del seguente titolo esecutivo:___ (titolo esecutivo su decreto ingiuntivo o sentenza) per la somma di € ___, oltre alle spese liquidate in giudizio nella misura di € ___;
di pagare entro 10 gg. dalla notifica del presente atto le seguenti somme:
Capitale € ___
Interessi legali dal (data) al (data) per euro ___
Spese legali per € ___
Spese per l’atto di precetto per € ___
IVA € ___
Totale € ___
e quindi la somma complessiva di € ___, con avvertimento che, in difetto di pagamento entro il termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.
Si avverte inoltre il Sig. ___, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., che può, con l’ausilio di un professionista nominato dal Giudice o di un organismo di composizione della crisi, risolvere la situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o sottoponendo loro un piano del consumatore.
Data, luogo
Pignoramento auto: la notifica dell’atto di pignoramento
Il creditore deve quindi preparare l’atto di precetto secondo le attuali previsioni del codice di procedura civile che abbiamo visto sopra, mettendo il debitore a conoscenza della sua intenzione di procedere con il recupero del credito tramite esecuzione forzata e notificando l’atto al debitore.
Il creditore che voglia procedere con l’espropriazione forzata dovrà farlo entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, affidando all’Ufficiale Giudiziario per la notifica un altro atto formale, ovvero l’atto di pignoramento. Passati 90 giorni il precetto decade e dovrà essere riscritto e di nuovo notificato al debitore.
Pignoramento auto: mancata consegna all’IVG
Il nuovo pignoramento dell’auto, di cui all’art. 521 bis del codice di procedura civile, prevede che al debitore, trascorsi almeno 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto ma non più di 90, venga notificato un altro atto, detto appunto atto di pignoramento. Nell’atto di pignoramento vengono identificati in maniera precisa i beni e i diritti che sono oggetto dell’esecuzione, con l’avvertimento al debitore di non fare nulla che possa rovinare o disperdere questi beni o, in generale, di non fare nulla che che pregiudichi i diritti del creditore.
L’atto contiene inoltre l’invito a consegnare i beni pignorati e tutti i relativi documenti all’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) entro 10 giorni dalla notifica dell’atto. La notifica viene fatta dall’Ufficiale Giudiziario, il quale deve poi consegnare l’originale dell’atto notificato al creditore, senza ritardo, affinché questo possa trascriverlo nei pubblici registri. In questo modo il pignoramento sarà reso conoscibile a chiunque e dunque sarà opponibile a chiunque rivendichi dei diritti sul mezzo dopo questa data.
Dalla notifica alla consegna il debitore è costituito custode dei veicoli (o dei beni) pignorati, senza diritto a compenso, così come di tutti gli accessori compresi i frutti e le pertinenze. Al momento della consegna all’IVG, la custodia passerà all’Istituto. Ma se il debitore non consegna il veicolo e i documenti di circolazione all’IVG? Interviene la Polizia che può:
- procedere al ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà e d’uso;
- consegnare l’auto pignorata all’Istituto di Vendite Giudiziarie (IVG).
Quando l’IVG riceve il veicolo pignorato, lo comunica subito al creditore, se possibile attraverso la PEC.
Pignoramento auto e responsabilità penale
Il codice penale, all’art. 388, prevede e punisce come reato il comportamento di chi distrugge, perde o deteriora un bene sottoposto a pignoramento, prevedendo la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro. Lo stesso vale se a fare tutto ciò è il custode del bene, che sia il proprietario (reclusione da due mesi a due anni e multa da 30 a 309 euro) o soggetto terzo (reclusione da quattro mesi a tre anni e multa da 51 a 516 euro, se lo scopo era aiutare il proprietario).
Ferme tutte le pene previste dal codice penale, il giudice dell’esecuzione può prendere altri provvedimenti, quali:
- imporre al debitore una sanzione pecuniaria da 250,00 euro a euro 500,00 euro;
- disporre la sostituzione del custode;
- affidare all’Istituto di Vendite Giudiziarie l’incarico di stimare i beni pignorati e riservarsi di fissare un’udienza per la successiva vendita (così il Tribunale di Mantova, con una sentenza del 13 ottobre 2015).