Assicurazione auto e adattamenti per disabili
Qualche giorno fa la Suprema Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso di una compagnia assicurativa che chiedeva una rivalsa agli eredi di un proprio cliente disabile deceduto in un incidente.
La compagnia ha proposto una missiva di difesa basata sul fatto che il disabile, nel momento dello spiacevole sinistro, era alla guida di un veicolo non attrezzato e non allestito per la guida dei disabili. La persona infatti aveva una disabilità al braccio e una regolare patente speciale, cosa che la compagnia ha associato al fatto che dovesse guidare sempre un veicolo “speciale” con i cosiddetti adattamenti.
Secondo l’opinione dell’assicuratore essere un disabile titolare di patente speciale e guidare un’auto normale è equivalente alla situazione per una persona normale di “guida senza patente”, il che annullava la copertura. La compagnia ha regolarmente pagato i danni causati dal conducente (deceduto), ma ha poi chiesto rivalsa agli eredi per oltre 900 mila euro.
La sentenza a sfavore dell’assicurazione auto
Se in un primo momento il Tribunale di Milano aveva dato ragione alla compagnia, la corte di appello e la corte di Cassazione non ritengono equiparabili le due situazioni. Proprio per questa diversità interpretativa vige la regola che, in caso di incerta interpretazione, la clausola contrattuale sia determinata a favore del cliente.
Proprio per questo motivo la clausola non può essere interpretata favorevolmente alla compagnia assicurativa a cui non è stata concessa la rivalsa sugli eredi del defunto.