La società cambia e il mondo dell’assicurazione auto si adegua. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie e del mondo degli affari, l’IVASS ha aggiornato il regolamento che disciplina il trasferimento della classe di merito.
Assicurazione auto: quando si può trasferire la classe di merito
A gennaio l’IVASS ha pubblicato un documento di consultazione pubblica per discutere la bozza del provvedimento di riforma delle regole evolutive della classe di merito.
Il provvedimento modifica e aggiorna le regole che disciplinano il trasferimento della classe di merito tra familiari. La possibilità di trasferire la classe di merito all’interno di un nucleo familiare è stata introdotta dalla riforma Bersani, ma fino ad ora era limitata ai coniugi in regime di comunione dei beni.
La decisione dell’IVASS estende la possibilità di trasferire la classe di merito anche tra coniugi in separazione dei beni, partner di un’unione civile e tra coppie di fatto. Non solo: si potrà mantenere la classe di merito anche al termine di un noleggio a lungo termine, in caso di leasing o in caso di passaggio di proprietà tra comproprietari.
Assicurazione auto: quando si può mantenere la classe di merito
Il provvedimento di modifica dell’IVASS interviene anche sulle regole che permettono il mantenimento della classe di merito conquistata in precedenza. La novità coinvolge privati, professionisti e soci di società.
Al momento chi sottoscrive un contratto di noleggio a lungo termine non può mantenere la classe di merito trascorsi cinque anni. Dopo questo periodo, la storia assicurativa dell’automobilista viene azzerata e in caso di acquisto di un nuovo veicolo si dovrà ripartire dalla 14° classe.
L’IVASS ha deciso di rimuovere questo vincolo e di permettere il passaggio della classe di merito tra veicoli di proprietà e veicoli posseduti con la formula del noleggio a lungo termine o del leasing. Per poter beneficiare della novità è comunque necessario che sulla carta di circolazione sia annotato il nome dell’utilizzatore titolare della polizza.
Le modifiche si applicano anche a chi utilizza mezzi adibiti al trasporto di disabili, comproprietari di veicoli, soci e stranieri che si trasferiscono in Italia con auto al seguito. In tutti questi casi al momento della sottoscrizione di una nuova assicurazione auto non sarà necessario ripartire dalla classe di merito d’ingresso ma si potrà proseguire l’uso della classe di merito nelle quale ci si trovava.