Assicurazione auto e ddl concorrenza
Il testo di questo nuovo ddl prevede l’obbligo, a carico della compagnia di assicurazione, di applicare sconti a tutti quei clienti che accetteranno di montare all’interno della propria vettura la scatola nera o il dispositivo che impedisce l’avviamento del motore qualora il conducente registri un tasso alcolemico superiore al minimo valore consentito.
Ciò che la legge non indica è la misura percentuale dello sconto, la quale verrà determinata dalla compagnia in sede contrattuale. Quest’ultima ha l’obbligo ti attivare uno sconto importante per il portafoglio del cliente, senza creare false illusioni.
Per il cliente è previsto poi un altro beneficio: coloro i quali hanno la residenza in aree ad alto tasso di incidenti (le cosiddette aree ad alto tasso di sinistrosità) e sono stati protagonisti di una guida “virtuosa”negli ultimi 4 anni, potranno godere di un’ulteriore riduzione dell’assicurazione auto.
L’altra novità più importante è che il cliente, in caso di cambiamento di compagnia assicurativa, non rischierà la retrocessione di classe, ma potrà mantenere la propria. In generale il ddl concorrenza è orientato a generare una maggiore omogeneità tra le tariffe delle diverse compagnie e un rafforzamento dei dispositivi di contrasto alle frodi.
Ricordiamo che dal 2013 l’assicurazione auto non prevede il rinnovo automatico; ciò significa che se dopo 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto assicurativo il cliente non richiede espressamente il rinnovo, l’assicurazione auto scade. L’idea presente in questo ddl concorrenza è di estendere la stessa regola anche alle garanzie accessorie e a quei contratti di assicurazione che di solito sono collegati alla RC auto ovvero furto, danneggiamento per atti vandalici, incendio e così via.
Novità anti-frode
Lo stesso DDL Concorrenza prevede un’altra modifica importante, che riguarda il potenziamento dei meccanismi anti-frode e in particolare modo quello relativo all’identificazione dei falsi testimoni negli incidenti stradali.
Il giudice, chiamato a stabilire in sede processuale una quantificazione dei danni, dovrà prima accertarsi che i testimoni chiamati dalle parti non siano stati ulteriori testimoni in altri incidenti, col limite massimo di tre sinistri negli ultimi cinque anni.
Vi è inoltre l’obbligo di dichiarare immediatamente il testimone, indicandone le generalità direttamente nella denuncia del sinistro. Soltanto le persone lì indicate potranno essere chiamate a testimoniare, secondo quello che è chiamato obbligo di tempestiva identificazione dei testimoni.
Tra i punti del DDL Concorrenza, di cui si attende l’esito prima della definitiva stesura finale, ci sono le norme che riguardano la scatola nera e gli sconti praticati sulla assicurazione auto di coloro che accettano di far riparare il veicolo da officine convenzionate con la compagnia assicurativa.
Ddl concorrenza e classe di merito per l’assicurazione auto
L’altra novità è inerente alla possibilità di mantenere la classe di merito qualora si decida, indipendentemente dal motivo, di cambiare compagnia assicurativa per la propria polizza.
Il rischio di peggiorare la propria classe di merito e quindi pagare un premio più alto era concreto fino ad oggi, dato che la nuova assicurazione “vedeva” un nuovo cliente. L’emendamento approvato in commissione parlamentare al fine di rendere più omogenee le tariffe a parità di classe, consente al cliente, anche nella nuova compagnia assicurativa, di non cambiare la propria classe.
Cambiando compagnia quindi, si manterrà non soltanto la classe principale (compresa tra 1 e 14), ma anche la sottoclasse.
Passaggio fondamentale è quello che viene espresso nel testo dell’emendamento: “…non differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne […] in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative”. Un vero e proprio diktat che viene imposto alle imprese assicurative.
I punti caldi del DDL Concorrenza
Analizzando più nello specifico le singole situazioni, la compagnia assicurativa dovrà applicare le suddette riduzioni del prezzo nei seguenti casi:
- A chi acconsente ad un’ispezione della propria auto a spese dell’assicurazione. Quest’ultima, tramite un incaricato, potrà verificare le condizioni del veicolo e conserverà il verbale di ispezione in modo da poter nel tempo effettuare confronti in caso di denuncia di sinistro.
- A chi accetta di montare la scatola nera. Essa servirà, nel caso di incidente, per estrapolare dei dati che aiutano a ricostruire l’evoluzione del sinistro e determinare la responsabilità del conducente. L’installazione e le spese necessarie sono a carico della compagnia;
- A chi installa dispositivi tecnologici che prevedono il blocco del motore se il guidatoree ha un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Anche in questo caso la spesa è a carico della compagnia;
- A coloro che pur risiedendo nelle province a maggiore tasso di sinistrosità, non hanno alcuna responsabilità (nemmeno in forma parziale), sugli incidenti avvenuti negli ultimi quattro anni;
- La misura della scontistica deve essere pubblicata sui siti delle assicurazioni in quanto potranno essere sottoposti a reale verifica di organi preposti e, in caso di violazione, scatterà una sanzione da 10 mila a 80 mila euro e, per l’assicurato, la riduzione del premio.
Affinché tutte queste modifiche diventino effettive bisognerà attendere l’approvazione definitiva del Parlamento (dove il testo potrebbe subire ulteriori cambiamenti) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.