La Legge sulla Concorrenza ha modificato la procedura da seguire per avvalersi della presenza di testimoni in caso di richiesta di risarcimento alle assicurazioni auto a seguito di un incidente.
La principale novità riguarda l’identificazione dei testimoni: quando ci sono solo danni alle cose, i nominativi dei presenti devono essere inclusi nella denuncia di sinistro.
Testimoni e assicurazione auto: cosa cambia
La Legge sulla Concorrenza (Legge n. 124/2017) approvata ad agosto ha modificato l’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, introducendo nuove regole per le testimonianze ammissibili in caso di incidente stradale che provoca solo danni a cose. Il nuovo testo di legge specifica che per poter essere ammessi in caso di giudizio, i testimoni devono essere identificati subito sul luogo dell’incidente e inclusi nella denuncia.
In alternativa, i testimoni possono essere indicati su richiesta della compagnia assicurativa. L’assicurazione ha 60 giorni di tempo per chiedere i nominativi e i recapiti dei testimoni all’assicurato e quest’ultimo ha altri 60 giorni di tempo per rispondere. Le comunicazioni devono essere fatte a mezzo raccomandata. Trascorso questo termine, gli eventuali testimoni non potranno essere usati in sede di giudizio.
La stessa Legge prevede comunque un’eccezione: se si dimostra l’oggettiva impossibilità di identificare in maniera tempestiva i testimoni, il giudice può comunque autorizzare le testimonianze, anche se tardive.
Guerra ai testimoni di professione
Uno degli scopi della norma è quello di ridurre il numero di truffe ai danni delle assicurazioni fatte ricorrendo a testimonianze di comodo e a ricostruzioni non reali. A questo proposito, il comma 3-quater dell’articolo 135 si occupa proprio di quelli che sono chiamati testimoni di professione.
La legge stabilisce che le persone che sono state indicate come testimoni di incidenti per almeno tre volte nell’arco degli ultimi cinque anni saranno segnalate alla Procura della Repubblica. Sarà compito della Procura fare le apposite indagini e stabilire se si è trattato di testimonianze e di incidenti reali oppure se è stato commesso il reato di falsa testimonianza.