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Incidente provocato da mezzi speciali: chi paga

Incidente provocato da mezzi speciali: chi paga

Chi paga i danni provocati dai mezzi speciali su strada pubblica?

La questione è stata per molto tempo controversa fino alla sentenza n. 8620, del 29 aprile 2015. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha infatti stabilito che in presenza di danni causati da mezzi speciali in fase operativa e funzionale ne risponde l’assicurazione.  Più precisamente risponde RC auto poiché, a prescindere che il mezzo al momento dell’incidente sia o meno in funzione, il concetto di veicolo si riferisce a qualsiasi mezzo idoneo a circolare su strade pubbliche o aree ad esse equiparate e quello di circolazione va inclusa anche la fase statica.

Incidente provocato da mezzi speciali: il caso

La sentenza è frutto di una lunga vertenza giudiziaria relativa a una tragica morte sul lavoro. La vicenda ha visto una gru in movimento urtare un cassone che giaceva sopra a un’altra superficie, procurandone la caduta su un lavoratore, schiacciandolo e procurandone la dipartita. La compagnia di assicurazione riteneva di non dover risarcire gli eredi poiché era certa di non dover rispondere dei danni procurati da un veicolo speciale nello svolgimento di operazioni diverse dalla circolazione.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, massima interprete delle leggi italiane, dopo una lunga disamina,  ha convenuto di allargare la copertura dell’RC Auto anche ai casi di mezzi speciali che provocano danni lavorando da fermi.

 

 

Il perché della sentenza.

Con questa sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce la nozione di “circolazione”.

Secondo la Corte: «La fase di “circolazione” non è incompatibile con la fase di “quiete”».

Un veicolo, infatti, può interferire con la circolazione anche da fermo (ad esempio con operazioni di carico e scarico merci); pertanto i veicoli ad uso speciale che stanno svolgendo la propria funzione da fermi (circolazione statica) sono soggetti a copertura della garanzia RC auto, sebbene non siano in marcia (circolazione dinamica).

É bene ricordare che per veicolo si intende qualsiasi mezzo dotato di motore che sia “idoneo a circolare” senza guida di rotaie. In questa definizione, quindi, rientrano a pieno titolo anche le macchine operatrici.

Secondo questa ratio, quindi, il concetto di circolazione va inteso in senso più ampio e vanno inclusi tutti i veicoli che si trovino su strade a uso pubblico o su aree a esse equiparate, sia che siano in movimento o fermi, con riguardo a “tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per le quali esso può circolare nelle strade”.

 

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