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Incidente in un parcheggio: come risponde l’assicurazione?

incidente in un parcheggio

Incidente auto in un parcheggio: pubblico vs privato

Partiamo dalle basi: ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Esiste una classificazione delle strade, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sulle quali vigono tutte le regole del codice che devono essere rispettate da tutti i soggetti.

Norme che, in caso di sinistro stradale, permettono anche di determinare la responsabilità dei soggetti coinvolti. Ma tutto ciò funziona anche per un parcheggio privato? Cosa regolamenta un incidente all’interno di un parcheggio di un ipermercato?

Bisogna effettuare una prima distinzione tra aree private e parcheggi privati. Nel primo caso si tratta di aree, in cui è possibile anche sostare, ma a cui non è consentito l’accesso al pubblico. Zone in cui le compagnie assicurative non sono tenute a garantire la copertura assicurativa e, in caso di incidenti, saranno i soggetti a risarcire/coprire i danni causati. Nel secondo caso, ovvero parcheggi in cui è consentito l’accesso al pubblico ed adibiti al normale traffico veicolare, le cose cambiano completamente.

Che si tratti di parcheggi privati o di supermercati, delimitati o meno, con accesso libero o regolamentato da sbarre, interrato o a cielo aperto, le aree sono assoggettate dalle regole del codice della strada e all’articolo 2054 del codice civile, che disciplina la colpevolezza nella responsabilità per danni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore.


Quindi, i parcheggi che garantiscono l’accesso a un numero indeterminato di persone, ossia esiste la possibilità giuridicamente lecita di accesso alle strutture da parte di soggetti diversi dai titolari avente diritti sulle stesso, sono aree equiparate alle strade di uso pubblico. I veicoli che circolano all’interno di queste aree sono soggetti, oltre alle norme del CdS e all’art.2054 cod. civ., all’assicurazione obbligatoria (legge n.990 del 1969).

Alcune sentenza della Corte di Cassazione (in particolare Cass. Civ. sez. lll 24 marzo 1999 n.2791) hanno provveduto a chiarire che, nell’applicazione di tutte le norme, si deve tener conto non del luogo dove si è verificato il danno, ma in quello dove è avvenuta la circolazione del veicolo che ha cagionato il danno.

La polizza non si ferma qui, ma va a coprire anche tutte quelle azioni che il veicolo è obbligato a compiere sulle manovre di parcheggio o di una eventuale sosta (si pensi al caricamento del portabagagli per esempio).

E se il responsabile del danno è ignoto?

Può capitare che, al ritorno dalla famigerata spesa, l’auto abbia subito un danno consistente e il responsabile non abbia lasciato nessun recapito. La prima cosa da fare è quella di recarsi alla Polizia e sporgere denuncia contro ignoti. Il documento che ti verrà rilasciato sarà necessario ai fini di un eventuale risarcimento.

Se, in caso contrario, il responsabile è onesto e ti lascia i suoi dati, procedi con la compilazione del modulo CAI.

Come presentare la domanda di risarcimento?

Ok, l’incidente in un parcheggio pubblico c’è stato. Cosa faccio ora? Per prima cosa ricorda che la domanda di risarcimento è presentabile, alla propria assicurazione, solo quando si conoscono gli estremi del “colpevole” (targa fondamentale). Se attiva, entrerà in gioco la garanzia accessoria contro gli atti vandalici e ogni grattacapo scomparirà.

Se così non fosse dovrai rivolgerti al Fondo di garanzia vittime della strada che rimborserà una franchigia a partire da 500 euro. In questo secondo caso le condizioni necessarie per fare richiesta sono:

Ricordiamo che il risarcimento si attiverà solo dopo che le indagini delle autorità competenti avranno confermato la nostra versione dei fatti

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