Come leggere il contratto della tua assicurazione auto
Stai per stipulare un nuovo contratto RC auto? Ecco gli elementi che ogni compagnia deve riportare nel contratto:
- quando inizia e quando finisce la copertura della tua polizza. Che sia annuale, temporanea o semestrale non cambia, questo dato è imprescindibile;
- il nome, il logo e la ragione sociale della compagnia assicuratrice, online o offline non fa differenza;
- i dati generali del contratto RC auto (come il numero polizza);
- la targa del veicolo;
- modello e marca dell’auto assicurata;
- mese e anno di immatricolazione;
- i tuoi dati identificativi come nome, cognome, domicilio, codice fiscale, ecc;
- i dati dell’intestatario della polizza (beneficiario) se se diverso dal contraente;
- quale formula di guida è stata scelta;
- gli importi in euro;
- dati della carta verde;
Cosa può far variare il prezzo dell’assicurazione auto?
Particolare attenzione va posta su alcuni elementi che possono far variare la tariffa quali:
- alcuni parametri canonici come: residenza, CU, cilindrata, tipologia di guida e tipo di alimentazione (diesel, benzina, GPL, elettrica o ibrida);
- le eventuali garanzie accessorie attive;
- la classe di merito (che puoi aver acquisito grazie alla Legge Bersani);
- installazione della scatola nera;
Quando il contratto termina il suo periodo di validità e si vuole rinnovare con la medesima compagnia è necessario avvisarla in quanto il rinnovo non è più tacito e automatico, ma ci sono soltanto due settimane di tempo dalla scadenza per muoversi di conseguenza. Entro due settimane si dovrà regolarmente pagare il premio assicurativo RCA stabilito, che potrà essere annuale o semestrale a seconda dei casi e verranno poi rilasciati sia la quietanza che il certificato assicurativo
Quando il contratto finisce in tribunale
Abbiamo capito che il contratto dell’assicurazione deve essere redatto in maniera chiara e comprensibile.
A volte però può capitare di aprire una causa giuridica proprio contro un’assicurazione per tutelare i propri diritti e, in questo caso, qualora il giudice dovesse rilevare effettivamente problemi di interpretazione, una clausola ambigua dovrà essere interpretata a favore del contraente, cioè considerando il significato più favorevole al cliente. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 668 del 18.01.2016.
Nello specifico, il caso sottoposto alla Corte riguardava l’indennizzo richiesto da una società commerciale in campo edilizio in merito alla copertura assicurativa per i danni. Le tre compagnie si erano opposte alla richiesta, sostenendo che i danni provocati da eventuali esplosioni non sono risarcibili.
Infatti, in seguito proprio all’esplosione di un’autoclave, il cliente si è rivolto alle proprie compagnie assicurative, le quali si sono opposte. Il contratto assicurazione copriva soltanto i danni prodotti “da eccesso di pressione” e non anche quelli prodotti dal “cedimento strutturale” del meccanismo di chiusura del mezzo.
La Cassazione però ha sancito che:
“la Corte d’appello, pertanto, dinanzi a una clausola lessicalmente così ambigua, non poteva arrestarsi al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, per la semplice ragione che tale senso non esisteva”. E poichè la polizza offerta alla società era stata predisposta unilateralmente deve essere «fermissimamente» escluso che possano ricadere sull’assicurato “le conseguenze della modestia letteraria o dell’insipienza scrittoria dell’assicuratore”.
Questa procedura porta di conseguenza le compagnie assicurative a rivedere le clausole cercando di esplicitarle nel migliore dei modi in maniera tale che possano essere quanto più comprensibili possibili, onde evitare ricorsi e processi giudiziari lesivi anche dal punto di vista dell’immagine.