Come è noto, l’articolo 193 del Codice della Strada stabilisce che ogni veicolo, per poter circolare, deve essere coperto da una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
Alla scadenza della polizza assicurativa, per le vigenti normative, è possibile circolare con l’auto senza incorrere in sanzioni per ulteriori 15 giorni dalla data della scadenza. Esiste infatti un periodo di tolleranza quindicinale, durante il quale la compagnia assicurativa garantisce copertura aggiuntiva, anche se la polizza non è stata rinnovata: è la cosiddetta ultrattività dell’assicurazione.
Decreto Cura Italia: proroga di 15 giorni oltre la scadenza dell’assicurazione
Con il DPCM del 17 marzo 2020 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD-19) noto ormai come Decreto Cura Italia è stato deciso che le assicurazioni RC Auto saranno valide 30 giorni dopo la scadenza, al posto degli attuali 15 giorni.
Le compagnie assicurative dovranno mantenere attive le polizze di ulteriori 15 giorni, questo fino al 31 luglio, vi aggiorneremo se ci saranno variazioni.
In caso di polizza scaduta è previsto il sequestro del veicolo e una sanzione che può andare da un minimo di 841 euro a un massimo di 3.287 euro.
Come rinnovare l’assicurazione
Il rinnovo dell’RC auto, come stabilito dall’art. 170-bis del D.L. 179/2012 non è automatico. È stato infatti eliminato il tacito rinnovo delle polizze assicurative. Perciò, se la tua assicurazione scade nel periodo fra marzo e il 31 luglio 2020, hai tempo 30 giorni oltre il termine naturale per procedere al rinnovo, contattando la compagnia assicurativa di tua scelta o eseguendo un confronto delle varie offerte con il nostro comparatore assicurativo.
Prescrizioni Decreto Cura Italia in caso di sinistro
Anche in questo caso vale l’ultrattività della copertura assicurativa. Questo significa che se fai un incidente nei primi 15 giorni dopo la scadenza della polizza, essa è comunque attiva. Trascorsi i 15 giorni invece, si distinguono due casi:
- Se sei responsabile del sinistro, l’altro conducente viene risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (che però potrà poi rivalersi contro di te per le somme erogate)
- Se sei il danneggiato, sarai comunque risarcito dalla compagnia assicurativa
Anche questo termine risulta dunque prorogato.
Fino al 31 luglio, inoltre, ”i termini per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni”.