Tagliando assicurazione auto falso: la sentenza
Stando alla sentenza numero 11013/2016 del 16 marzo 2016, circolare con un tagliando falsificato non è ricettazione, secondo quanto stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il ricorso per la questione era stato effettuato da un cittadino giudicato colpevole del reato di ricettazione in quanto esponeva sul parabrezza un contrassegno falso. In merito a ciò la Corte di Cassazione ha optato per un’altra versione precisando che una
“falsificazione materiale commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull’autovettura non integra il reato di ricettazione ma, piuttosto, quello di falsità in scrittura privata”
La depenalizzazione
Recentemente è stata introdotta la depenalizzazione, ovvero quella legge che consente la cancellazione di alcuni reati. La falsità in scrittura privata è stata inserita tra essi in un tempo precedente al deposito della sentenza, ma successiva alla sua emanazione.
Ciò significa che non solo tale reato non è classificato come ricettazione, ma che non vi è nemmeno il reato stesso. C’è, inoltre, un’altra precisazione da fare: rimane escluso il caso in cui il modulo contrattuale e il contrassegno siano provenienti da illecito o comunque da reato.
La Corte di Cassazione ha affermato che questo caso rientra nella disciplina dettata dall’articolo 648 del Codice Penale, come già qualche anno prima era stato specificato.
Dall’articolo 485 c.p. si capisce chiaramente come questo vada a stabilire che per rientrare nel caso della falsità di una scrittura privata non sia sufficiente la contraffazione della scrittura, ma è necessario anche l’utilizzo da parte del creatore o di qualcun altro. In pratica non basta stampare un certificato assicurativo falso, ma va anche utilizzato per rientrare nel reato.
Se l’automobilista espone un contrassegno assicurativo falso sulla propria automobile, la sua responsabilità rientra tra quelle previste dall’articolo 485.
Non è quindi importante il modo in cui si fa l’illecito, lo scopo per il quale questo è espletato, ma ai fini disciplinari risulta determinante il danno creato. In buona sostanza, non importa se il tagliando dell’assicurazione ad esempio è manomesso, è stampato con una stampante, oppure scritto a mano, ma conta il danno che tale operazione ha comportato. Così cambia la materia disciplinare e cambia anche la sanzione, la quale diviene più leggera, appunto depenalizzata. Se però non esiste il danno, allora non si ha nemmeno illecito, anche se c’è stata falsificazione dell’assicurazione: basta in pratica non utilizzare il tagliando falsificato (e oggi, senza più l’obbligatorietà dell’esposizione, è ancor più facile).