Sentenza della Cassazione sull'assicurazione auto
La sentenza numero 3416/17 della III Sezione della Corte di cassazione può aprire la strada ad una nuova interpretazione dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni private. Può essere una decisione importante per il settore dell'assicurazione auto. Di fatto la sentenza dichiara legittimo l'indennizzo diretto dei danni derivanti da un sinistro stradale che coinvolge più di due veicoli, nel caso ci sia un unico responsabile. Il regolamento di esecuzione della procedura di liquidazione definisce "sinistro" uno scontro tra "due veicoli a motore senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili". La lettura della Corte di Cassazione avviene appunto sotto l'ottica della "responsabilità". Tale interpretazione non potrebbe essere valida nel caso i responsabili fossero due o più (con il coinvolgimento di altre assicurazioni) ma, di fatto, sarà possibile chiedere il risarcimento diretto nel caso il responsabile di un incidente sia uno solo. Secondo il testo della sentenza:“La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione”.
Precisa ancora la cassazione:“Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione”
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