Molte, moltissime volte abbiamo parlato di regole per la definizione dei prezzi nelle assicurazioni italiane. L'abbiamo fatto sempre con cognizione di causa, nel senso che siamo partiti ogni volta da dei concetti per nulla astratti ed evidenti a tutti, come quanto cosa assicurare un veicolo, perché costa di più al sud che al nord, a cosa serve la scatola nera, se l'antifurto satellitare può fare risparmiare oppure no e via dicendo.
Confronto, trasparenza e informazione
Quello che cerchiamo sempre di fare - e che abbiamo sempre cercato di fare con gli articoli di 6sicuro - è sostenere la tesi del confronto e della ragionevolezza: abbiamo cioè sempre tentato di dare uno sguardo obiettivo al mondo delle assicurazioni per permettere agli utenti di diventare clienti informati e consapevoli.
Siamo convinti, lo siamo sempre stati e lo saremo sempre, che la consapevolezza sia la differenza tra un utente disinformato ed un cliente felice. La consapevolezza dei servizi e dei loro perché, la consapevolezza dei meccanismi che calmierano o gonfiano i prezzi, la consapevolezza delle tecnologie che possono farci risparmiare ma vincolarci e la consapevolezza non da poco che il prezzo, quando tutti i servizi partono da una base comune IDENTICA, è l'unica cosa che cambia e quindi l'unica cosa che conta.
In un mondo perfetto...
Spiego il passaggio sopra, prima di proseguire e prima che mi prendiate per matto: ammettiamo per un attimo che si viva tutti in un mondo perfetto, un mondo regolato da norme che tutti rispettano e da authority che siano super partes.
Bene, ora ammettiamo che queste authority impostino un livello minimo di servizio il quale, per sua natura, imponga (in ambito assicurativo) una copertura standard a tutti gli assicurati, una copertura comune e uguale per tutti. Ok, a questo punto abbiamo una copertura che è identica per tutti, a prescindere dall'assicurazione con cui viene stipulata, quindi qual è l'unica cosa che cambia? Cambia il prezzo.
In un mondo perfetto le assicurazioni, in un caso come questo, sarebbero costrette a rendere competitivi i prezzi, come unica leva sul mercato, eliminando i loro stessi sprechi e le loro spese interne, per poter mantenere un servizio identico agli altri, di livello, ma che costi meno.
Quello di cui abbiamo appena parlato viene definito “contratto base” e ne abbiamo già discusso diverse volte su questo sito: si tratta di una polizza assicurativa caratterizzata da requisiti minimi che tutte le compagnie di assicurazione dovranno necessariamente inserire all’interno della propria gamma prodotti.
Come dice Piero Babudro in questo articolo:
“Il contratto base RC Auto dovrà essere reso disponibile sul sito web delle compagnie e presso tutti i punti vendita. Servirà da modello, prevedendo standard uguali per tutte le imprese. Quindi un massimale minimo di 5 milioni di euro per i danni alla persona e un milione per i danni alle cose. A essere uniformate saranno anche le caratteristiche dell’assicurato tipo preso in esame, senza prendere in esame l’età o gli anni di guida alle spalle. La copertura prevista sarà di tipo bonus-malus: durata della polizza, un anno, senza clausola di tacito rinnovo”.
Regole condivise
A questo punto però ci riallacciamo all'inizio del post: per poter garantire un contratto base servono delle regole condivise, delle norme che per forza di cose vadano al di la della legislazione e si spostino sul piano dell'etica, visto che stiamo parlando della nostra salute, della nostra sicurezza e del nostro portafoglio.
Il Consigliere dell’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Riccardo Cesari, propone un decalogo attraverso il quale mettere “ordine” nel rapporto tra compagnie assicurative e consumatori. Non si tratta di una normativa, attenzione, ma di un insieme di regole che dovrebbero (secondo Cesari) diventare opportunamente applicate in tutta Italia.
Vigilanza sull’attività antifrode delle imprese,
archivio Integrato Antifrode,
“dematerializzazione” dei contrassegni assicurativi e degli attestati di rischio;
risarcimento diretto e nuovo criterio delle compensazioni,
regolamentazione del danno alla persona: la tabella unica nazionale per le “macropermanenti”,
potenziamento del risarcimento del danno in forma specifica,
scatola nera,
termine di decadenza per le richieste di risarcimento tardive,
interventi sulla cessione del credito,
contratto-base e trasparenza tariffaria.
Al punto 10 come vedete abbiamo il contratto base, il contratto standard che equipara tutte le assicurazioni da un punto zero comune ad ogni compagnia.
Per quello che ci riguarda è evidente che un insieme di norme di questo tipo ed un contratto base a calmierare un mercato troppo spesso “ballerino” sarebbero due buone strade per riuscire a dare ai consumatori un buon prodotto, un prodotto sicuro ed un prezzo minimo garantito.
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Informativa IVASS
• In ottemperanza all'art. 56 comma 2 e 3 del Reg. IVASS 40/2018, dichiaro di avere salvato o stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo gli Allegati 3, e 4 TER. In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Reg. IVASS 23/2008, dichiaro altresì di avere stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalle compagnie assicurative con cui 6sicuro brand di Howden ha rapporti di affari nel ramo RCA.
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• In ottemperanza all'art.61 del Reg. IVASS 40/2018, dichiaro di voler ricevere tramite l’email comunicata in fase di accesso la documentazione precontrattuale, i preventivi e la documentazione contrattuale, nonché ogni altra comunicazione proveniente da Howden, con riferimento ai contratti in corso e a quelli futuri. Sono consapevole della possibilità di modificare la mia scelta in qualsiasi momento, Condizioni generali del servizio.
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