Quando si effettua il passaggio di proprietà, a seguito dell’acquisto di un’automobile sia nuova che usata, l’acquirente ha l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione auto.
L’RC auto, com’è noto, è prevista per legge ed è indispensabile ai fini del risarcimento di eventuali danni a terzi in caso di incidente. Dopo la registrazione del passaggio di proprietà al PRA, si può richiedere una nuova polizza auto per iniziare a circolare su strada.
Assicurazione auto e passaggio di proprietà
L’acquisto di un’auto è legato al passaggio di proprietà, l’atto con cui si registra appunto il passaggio di proprietà di un’auto da un proprietario ad un altro. La macchina può essere nuova oppure usata, ma il passaggio di proprietà è obbligatorio per legge e, se non viene aggiornato il certificato di proprietà dopo una compravendita, si può incorrere in multe e sanzioni. Potrebbe anche essere ritirata la carta di circolazione. Prima di procedere, controlla che il veicolo sia in regola e non sia sottoposto a fermi amministrativi o ad altri vincoli. Solo dopo è possibile procedere con il passaggio di proprietà.
Se l’auto viene acquistata da un concessionario, sarà lui a gestire tutte le procedure amministrative necessarie. Nel caso l’acquisto avvenga tra privati, è possibile rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto oppure puoi svolgere le pratiche in completa autonomia presso la Motorizzazione Civile.
Se vuoi saperne di più, dai un’occhiata all’articolo Passaggio di proprietà Auto: come fare e quanto costa.
Ma cosa succede con l’assicurazione auto? Va tenuto presente che nel momento in cui viene perfezionato il passaggio di proprietà, chi acquista la macchina è tenuto a sottoscrivere una polizza RC auto, obbligatoria per legge. L’assicurazione auto è necessaria per rimborsare i danni a terzi che l’assicurato può provocare in caso d’incidente.
Ma attenzione: ricorda che per sottoscrivere un’assicurazione auto è necessario presentare alla compagnia assicurativa il documento del passaggio di proprietà.
Assicurazione auto: acquisto della prima macchina per neopatentati
È chiaro che l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione auto riguarda anche chi acquista per la prima volta un’automobile. Dall’introduzione della Legge Bersani 248 del 4 agosto 2007, i neopatentati possono usufruire di agevolazioni nella sottoscrizione di una polizza RC auto. Fino al marzo 2007, i neopatentati erano costretti a partire dall’ultima classe prevista dalla legge.
Ora, usufruendo dell’RC familiare, è possibile ereditare la classe di merito da un genitore o comunque da un familiare di primo grado convivente (madre, padre, fratello, sorella). Sull’intestazione del veicolo dev’essere riportato il nome del giovane e del familiare dal quale acquisirà la classe di merito. Sono solo due i documenti necessari per ottenere quest’agevolazione:
- l’attestato di rischio del familiare dal quale il neopatentato erediterà la classe di merito;
- il certificato di Stato di famiglia, redatto e rilasciato dal proprio Comune.
In questo modo anche i neopatentati possono usufruire di polizze più convenienti invece di partire dalla classe di merito più alta e, di conseguenza, pagare un premio più alto.
Assicurazione auto
Se avevi già sottoscritto un’assicurazione per un altro veicolo, puoi decidere di trasferire la polizza dalla vecchia auto a quella appena entrata in tuo possesso. Quest’opzione è valida soltanto se vendi o rottami il precedente veicolo
Nel caso di trasferimento dell’assicurazione auto da un vecchio veicolo a uno appena acquistato, è obbligatorio presentare alla compagnia assicurativa il passaggio di proprietà prima della stipula dell’RC auto. Se invece si vuole rottamare la vecchia automobile, è necessario sottoporre alla società di assicurazioni il certificato di avvenuta rottamazione del veicolo.
Una volta presentati tutti i documenti richiesti, la compagnia dovrà ricalcolare il premio in base alle caratteristiche del nuovo veicolo da assicurare. Nel caso in cui il premio sia più basso, il proprietario ha diritto al rimborso della differenza. L’unica cosa che non cambia è la durata della copertura assicurativa, poiché la scadenza della polizza non cambia.
Altrimenti, puoi decidere di stipulare una nuova polizza dopo il passaggio di proprietà. Puoi scegliere di cambiare compagnia o di sottoscrivere una polizza con la stessa compagnia della precedente assicurazione. Se decidi di rivolgerti a un’altra compagnia, la precedente è tenuta a corrisponderti il premio dei mesi in cui non hai usufruito della copertura.
Alla stipula del nuovo contratto è possibile mantenere la stessa classe di merito presentando l’attestato di rischio della precedente polizza. Questo attestato ha una validità di 5 anni, tempo massimo in cui può essere utilizzato per sottoscrivere una nuova assicurazione.
L’assicurazione decade al passaggio di proprietà?
La risposta è sì, dal momento che appena avviene il passaggio di proprietà dell’auto, la copertura RC Auto non ha più valenza.
Il venditore al momento della vendita può compiere due azioni:
- comunicare alla propria compagnia la cessazione del rischio ai fini della richiesta del rimborso della parte di premio non goduto, nel caso di cessione dell’auto prima che si concluda l’anno di validità della polizza ad esempio;
- comunicare alla compagnia la volontà di trasferire la polizza dall’auto appena venduta ad altro veicolo di proprietà.
Se sei l’acquirente, a seguito del passaggio di proprietà dunque non sarai più tutelato dalla RC auto sottoscritta dal venditore. Dovrai quindi provvedere a stipulare una nuova polizza a te intestata. È consigliabile sottoscrivere la polizza prima di ritirare il veicolo acquistato per evitare una multa che va da 866 a 3.464 euro, come previsto dal Codice della Strada.
Stipula dell’assicurazione: prima o dopo il passaggio di proprietà?
La stipula dell’assicurazione si può fare soltanto dopo il passaggio di proprietà, una volta che tutti i documenti attestino che il nuovo proprietario sei tu e dunque è possibile sottoscrivere la polizza RC auto.
Questo in termini pratici cosa significa? Vuol dire che non potrai ritirare il veicolo al momento del passaggio di proprietà, ma solo dopo aver sottoscritto una nuova polizza assicurativa o aver trasferito al nuovo veicolo la vecchia assicurazione.
A differenza di quanto accadeva in passato, non è più possibile richiedere la consegna del veicolo a casa e tenerlo fermo in un garage o in un’area privata. Difatti, dal 30 giugno 2024 è entrato in vigore il provvedimento che estende l’obbligo di assicurazione a tutti i veicoli con funzione di trasporto.
Per trasportare l’auto è possibile anche stipulare una polizza temporanea, che copra il veicolo per tutto il tragitto fino alla propria casa.
Buongiorno
La mia domanda è la seguente:
Sto nazionalizare la mia moto ( inizialmente immatricolata italiana nel 2012) portata al estero nel 2013. Adesso lo re immatricolata in Italia è a breve ( domani) mi darrano la nuova targa col libretto provvisorio.
Potrei assicurare normalmente questa moto se anche accompagnata di libretto provvisorio valido 90 giorni rilasciato dalla motorizzazione di milano !? Oppure dovrei attendere il rilascio del libretto definitivo!?
Grazie per l’eventuale risposta
È sufficiente il libretto provvisorio.
Buongiorno,
vorrei chiedere un consiglio: il mio ragazzo (residente con i genitori) vuole comprare la macchina della madre. Secondo la Legge Bersani, essendo ancora residente con lei, erediterebbe la classe di merito e risparmierebbe sull'assicurazione. Facendo così, però, non compra la macchina, ma "paga solo l'assicurazione" e la macchina rimane intestata alla madre.
Per comprare l'auto e ottenere anche la classe di merito dovrebbe comprarla da terzi (esterno alla famiglia...e qui subentro io): la madre farebbe il passaggio di proprietà a me, e poi io lo farei al mio ragazzo. La mia domanda è: tutto questo giro è necessario? E poi, una volta che abbiamo fatto il primo passaggio di proprietà, io devo fare l'assicurazione?
Grazie mille
Buongiorno, secondo la legge NON erediterebbe la classe di merito perché l'auto è già di proprietà del nucleo famigliare.
Se invece intende diventare solo contraente della polizza, comunque non eredita la classe di merito perché questa è del proprietario del veicolo (la madre).
La terza ipotesi non è percorribile: se la madre vende a lei e poi lei al ragazzo, non è più possibile applicare il Bersani perché quando il ragazzo compra la madre non sarà più in possesso di una polizza attiva con relativa classe di merito.
Salve, io devo acquistare un auto usata da un privato che dista 300km da me....mi rivolgerò allo sportello telematico dell'automobilista della zona per effetturare il passaggio di proprietà che vorrei farlo a nome della mia compagna (non sposati per ora, stessa residenza e madre di mia figlia....lei è Slovacca ma residente da me e con codice fiscale italiano)....prima domanda: è necessario che ci sia anche lei per firmare eventuali pratiche oppure no?
Altra domanda, vorrei farle l'assicurazione a suo nome e usufruire della Bersani con me....posso già programmare di stipularla prima datandola per il giorno del ritiro, oppure devo per forza avere la carta del passaggio di proprietà della macchina e poi fare l'assicurazione? (in teoria pensavo di farla on line l'assicurazione, ma è possibile fare tutto nel giro di un oretta oppure ci vuole molto più tempo?)
Grazie
A noi risulta che il proprietario debba firmare eventuali documenti, senza possibilità di delega.
L'assicurazione è possibile farla per il giorno del ritiro: servirà il certificato di proprietà provvisorio da inviare alla compagnia per dimostrare di essere proprietari del veicolo che si va ad assicurare, ma questo iter generalmente dura di più di un'oretta.
Salve!Ho un problema:Nel 2010 ho acquistato una macchina in Italia assicurando fine al 2015,dopo e stata venduta al l'estero (tutto legale facendo anche la demolizione)a un altra persona. Nel 2019 ho acquistato la stesa macchina però non mi fanno l'assicurazione senza il cert. Di rischio dal l'estero, non riesco usufruire la mia classe di merito (Non sono passati i 5 anni dal ultima assicurazione a nome mio)Quale è il motivo .Ripeto dal 2015 al 2019 e stata intestata a un altra persona!Spero che mi sono spiegata bene e riesce a darmi una risposta. Attestato di rischio si riferisce a persona non alla macchina (No?)Grazie
In teoria dovrebbe essere possibile, perché anche se si tratta della stessa auto abbiamo due targhe diverse tra prima e dopo. Sarebbe interessante sapere il motivo per cui l'assicurazione dice che non è possibile.
Salve, ho comprato un auto ed ho passato l’assicurazione della vecchia alla nuova macchina, l’assiccurazione mi obbliga a vendere la macchina ed io le ho dato l’atto di vendita. La responsabilità per quanto riguarda l’auto vecchia che non è stato fatto ancora il passaggio di chi è??? L’assicuratore mi ha detto che se succede qualcosa la responsabilità è la mia(venditore). Invece la scuola guida dove ho fatto l’atto di vendita mi dice la responsabilità è del acquirente??? Non so A chi devo dare retta
La responsabilità è del venditore fino a che non viene effettuato il passaggio di proprietà, quindi ha ragione l'assicuratore a meno che non stiamo parlando di conto vendita (Che però è una cosa diversa rispetto a quanto raccontato).