L’assicurazione autocarro è la polizza obbligatoria che deve sottoscrive chiunque possieda questi veicoli destinati al trasporto merci. A causa delle maggiori dimensioni rispetto a un’auto e della maggiore capacità di carico, gli autocarri sono soggetti a una copertura assicurativa che tiene conto di queste caratteristiche.
Esistono polizze specifiche che possono essere adattate alle esigenze di ogni singolo proprietario o utilizzatore. Inoltre, ci sono opzioni particolari come l’assicurazione temporanea, utile per chi ha bisogno di copertura solo per brevi periodi, e l’assicurazione per autocarri storici, riservata a veicoli d’epoca che non sono più utilizzati nel quotidiano.
Cos’è l’autocarro?
Secondo l’art. 54 del Codice della Strada gli autocarri “sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse“.
Gli autocarri vengono classificati come veicoli a motore di classe N, che sono suddivisi in:
- veicoli N1, cioè autocarri non più pesanti di 3,5 tonnellate;
- veicoli N2, cioè autocarri con massa tra le 3,5 e le 12 tonnellate;
- veicoli N3, cioè autocarri più pesanti di 12 tonnellate.
I Pick-up e i SUV possono essere definiti autocarri? Secondo la direttiva comunitaria 98/14/CE del 6 febbraio 1998, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, i Pick-up (vetture con cassone, spesso fuoristrada), così come i SUV, possono essere immatricolati come autocarro ma la destinazione deve essere riportata, secondo quanto previsto dall’art. 82 del Codice della Strada.
Assicurazione autocarro: le cose da sapere
Ora che abbiamo fatto un po’ di chiarezza su cosa si intenda per autocarro, passiamo in rassegna le differenze tra l’assicurazione auto e un’assicurazione autocarro. La principale differenza riguarda il criterio di valutazione del premio assicurativo. Per le auto, il premio viene in genere calcolato in base alla potenza del motore (cilindrata), mentre per gli autocarri si prende in considerazione la portata del mezzo.
La portata si riferisce al massimo carico trasportabile dal veicolo, come indicato nella carta di circolazione, ed è un fattore determinante per il costo della polizza per autocarri. Questa caratteristica incide molto più della cilindrata del veicolo, poiché un carico maggiore implica un rischio potenziale più elevato, sia per quanto riguarda i danni in caso di incidente sia per l’usura del veicolo stesso.
Assicurazione autocarro a uso privato
Altra cosa da sapere è se l’autocarro è intestato a un privato o se è un bene aziendale. Sono maggiori gli sconti delle tariffe applicate alle polizze a un soggetto fisico, rispetto che a un soggetto giuridico.
Come nel caso delle RC Auto, anche in caso di assicurazione autocarro a uso privato valgono le agevolazioni previste dalla Legge Bersani, se l’autocarro è il mezzo principale. Per calcolare un preventivo per l’assicurazione autocarro, è necessario conoscere se il veicolo soddisfa determinati requisiti.
Per poter essere considerato un veicolo per uso privato, un autocarro deve:
- appartenere alla categoria N1;
- avere almeno 4 posti a sedere;
- avere la carrozzeria di categoria F0;
- avere un rapporto tra potenza e portata massima uguale o superiore a 180 tonnellate.
Anche le assicurazioni degli autocarri possono avere delle polizze accessorie a copertura, ad esempio, di eventi naturali o atmosferici, infortuni al conducente, incidenti stradali.
Assicurazione autocarro temporanea
Proprio per la tipologia del mezzo, l’autocarro è utilizzato solo in alcuni mesi dell’anno pertanto è bene considerare oltre all’assicurazione standard (della durata di 12 mesi), un’assicurazione temporanea che può essere attivata solo in un determinato periodo o a consumo.
Le assicurazioni temporanee sono ideali per chi utilizza l’autocarro solo per eventi specifici poiché offrono un’alternativa flessibile rispetto alle tradizionali polizze annuali. I costi sono in genere più contenuti rispetto a un’assicurazione annuale, per cui è una scelta conveniente.
Assicurazione autocarro storico
Se un autocarro è immatricolato da più di vent’anni è considerato designato:
- d’epoca – se sono trascorsi oltre 35 anni dalla data di immatricolazione;
- storico – se sono trascorsi oltre 30 anni dalla data di immatricolazione;
- d’interesse storico – se sono trascorsi oltre 20 anni dalla data di immatricolazione.
Per assicurare un autocarro che abbia un’età compresa tra i 20 e i 29 anni è necessario che sia iscritto nel registro dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) oppure della Federazione Italiana Veicoli Storici (FIVS). Inoltre, per poter usufruire di un’assicurazione autocarro storico, il veicolo non deve essere utilizzato per lavorare o per caricare merci.
Dai 29 anni in poi l’autocarro non può più circolare, per cui il proprietario non è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione. Rientrano tra i veicoli non adibiti alla circolazione anche gli autocarri d’epoca che vengono esibiti alle manifestazioni.
Classe di merito per l’autocarro
Analizzando la classe di merito, si può valutare se stabilire una franchigia assoluta o relativa: nel caso in cui l’intestatario della polizza si trovi in una classe di merito molto bassa, potrebbe essere conveniente evitare di inserire la cosiddetta franchigia: ciò genererà sì un maggiore costo della polizza, ma eviterà al contraente di versare, in caso di incidente, una quota fissa alla compagnia assicurativa. Con una classe di merito alta si avrà lo stesso effetto, ma molto più amplificato, dove il costo della polizza diventerebbe eccessivo e può convenire ridurre tale premio, inserendo una franchigia.
Fondamentale è avere le idee chiare su cosa si deve trasportare con l’autocarro: per stabilire con certezza il rischio e l’importo, è bene dichiarare all’agenzia assicurativa la tipologia di merci. Il costo della polizza aumenta in modo proporzionale alla pericolosità dei materiali trasportati.
Nel caso si possiedano più autocarri, una soluzione che permetterebbe di risparmiare sarebbe adibire un solo mezzo al trasporto di merci pericolose, in modo da ottenere un premio più basso per gli altri veicoli. Per risparmiare qualcosa non vale la pena togliere l’assistenza stradale, soprattutto se si stanno assicurando mezzi “datati”: il costo di un eventuale recupero col carro attrezzi rischia di risultare ben più elevato rispetto all’impatto che tale clausola avrebbe nella polizza assicurativa.
Come risparmiare sull’assicurazione autocarro?
Il primo passo per risparmiare sull’assicurazione autocarro è introdurre una franchigia sulla polizza: da 500 o da 1.000 euro. Questo piccolo escamotage genera due vantaggi significativi:
- abbassa il premio annuo;
- in caso di sinistri, evita che subentri il famigerato malus.
Il premio assicurativo è influenzato da altri fattori quali, la portata massima, l’età, la potenza e la data di immatricolazione del veicolo.
Portata massima
Il premio della polizza autocarro viene definito sulla base della portata massima del veicolo che intendi assicurare. Questo significa che a una portata minore corrisponde un costo minore dell‘assicurazione. Per questo motivo, scegliere un veicolo di grande portata senza averne una reale necessità, rischia di generare una spesa eccessiva in termini di polizza assicurativa.
Età e potenza del veicolo
Per l’assicurazione della nostra auto siamo stati abituati a considerare sia la potenza sia l’età della vettura. Se parliamo di autocarri, invece, il discorso cambia. La polizza autocarro, infatti, ignora i due parametri appena citati e prende in considerazione soltanto la capacità. Ad esempio, l’assicurazione di un camion nuovo di zecca da 50 quintali avrà lo stesso prezzo del medesimo camion, trent’anni più vecchio. In sostanza, puoi acquistare un veicolo commerciale datato e molto potente, senza preoccuparti troppo di far lievitare il premio annuo, a patto che si faccia attenzione alla portata.
Immatricolazione
Non tutti gli autocarri svolgono la stessa funzione, ecco perché devi specificarne l’uso al momento dell’immatricolazione. La differenza di premio può essere molto alta: per un autocarro a uso speciale premio annuo può ridursi dal 20 al 40% rispetto a veicoli con altro tipo di immatricolazione. Queste percentuali vanno prese con le pinze, visto che ogni compagnia ha la propria offerta commerciale.
Sono proprietario di un autocarro om lupetto 25 immatricolato nel 1970 con massa complessiva kg 4860, che agevolazioni ho di assicurarlo per poterlo far uscire dal garage una volta tanto a sgranchirsi la trasmissione? è ben conservato come da esposizione, grazie!
Ciao Massimo,
Hai provato ad informarti con la tua compagnia? È possibile offrano soluzioni adatte al tuo caso specifico.
Di nulla. Speriamo possa essere oggetto di sua indagine, anche presso Ag. entrate ecc (credo la casistica coinvolga molte più persone di quante si possa immaginare).
Un autocarro aziendale si può usare anche fuori dall orario di lavoro? Grazie e arrivederci.
Ciao Massimo,
Sì ma solo per esigenze legate al lavoro: non è ammesso che l’autocarro trasporti persone (privati) per altri motivi.
Dr. Bizzarro mi scuso se riaprendo a distanza di 3 mesi questa pagina mi accorgo che sarebbero utili approfondimenti, se non un articolo a sè, per informare e tutelare chi incappasse in contestazioni.
Ve ne son state di clamorose, e meritate, con largo eco sui massmedia (SUV "autocarro" fuori degli alberghi a Cortina a Natale e nessuna "convention" in corso a giustificare la natura...lavorativa della trasferta). Nei casi normali invece, mi corregga se sbaglio, è arduo per gli organi di controllo stabilire se chi lo guida, purché titolare o dipendente dell'azienda, sta andando o rientrando al lavoro, considerando la possibilità di turni, straordinari, rientro da trasferte o interventi d'assistenza, acquisti presso fornitori con orario più esteso del proprio, la possibilità di trasportare propri oggetti personali per lasciarli in un magazzino presso la sede lavorativa, o il semplice fermarsi "in itinere" a far spese che potrebbero anche essere...per la mensa ziendale... ecc. Invece,come giustamente lei evidenzia, il rischio maggiore è il trasporto di persone fuori organico aziendale (i "privati" cui suppongo si riferisca). E' accaduto ad un amico: dopo cena la moglie lo riaccompagna in azienda per dar cibo al cane da guardia mentre lui controlla gli impianti di stampaggio automatico, e ad un posto di blocco dei CC i medesimi fanno loro notare cortesemente che, se li avesse fermati la Guardia di Finanza, avrebbe potuto eccepire un'irregolarità. Altri casi ipotizzabili: un padre rientrando dall'azienda, di cui è titolare oppure dipendente, preleva "in itinere" il figlio da scuola con l'autocarro aziendale. O, questione ancora più di "lana caprina", col titolare viaggia una persona che sta svolgendo una collaborazione occasionale per la quale sarà compensato con regolare ritenuta d'acconto, anzichè tramite voucher.
Sarebbe utilissimo approfondire se in questi casi un'eventuale sanzione è connessa a un difetto di copertura assicurativa del trasportato, o è invece un appigliarsi a tutti i costi ad una regola generale, determinando però un abuso da parte dei "controllori", contro cui sarebbe possibile ricorrere con buone probabiità di successo. Che ne pensa?.
Ciao Ugo,
Questione intricata, ma interessante. Ti ringrazio per lo spunto.
Gentil dott.ssa Marangone
chiedo una precisazione: scrivendo che "Per assicurare un autocarro che abbia un’età compresa tra i 20 e i 29 anni è necessario che sia iscritto nel registro... ecc ecc" sottointende forse che, per fruire di un'assicurazione a condizioni agevolate, tale iscrizione non è invece necessaria a quelli storici e d'epoca ? Forse in analogia alle fasce d'età previste per l'esenzione dalla tassa di possesso? (come lei saprà, da quest'anno tra i 20 e i 29 si è tornati a pagarla se non si è iscritti ai registri storici, Veneto escluso, più coerente con quanto promesso in campagna elettorale). Cordiali saluti
Pregiatissimo sig. Ugo, in merito alle sue domande:
Non è obbligatoria nessuna iscrizione all’Asi, Automobilclub storico italiano, e/o alla Fmi - Federazione motociclistica italiana - , per fruire dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Per quanto attiene il bollo auto invece, come riportato nel post riguardante il bollo auto, la Legge di stabilità ha cancellato quello che veniva chiamato "mini bollo", i proprietari di auto e moto storiche con data di immatricolazione compresa tra 20 e 30 anni fa non potranno infatti più beneficiare di questa agevolazione ma saranno tenuti a pagare il "normale" bollo auto. Potranno invece continuare a usufruire delle agevolazioni i proprietari di auto storiche con età superiore ai 30 anni. Le Regioni che hanno accolto favorevolmente l'introduzione di questa normativa sono: Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Umbria, Valle D'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Marche, Sardegna. Nei giorni scorsi però alcune Regioni si sono pronunciate contro questa novità introdotto dalla Legge di stabilità, manifestando la volontà di mantenere per questa particolare classe di veicoli l'agevolazione preesistente. Molti infatti temono che l'introduzione di questa nuova legge posso portare a nuove rottamazioni per evitare di pagare un bollo molto "salato".
Esiste una lista riconosciuta dall'ACI relativa ai modelli di interesse storico.
Gentil.ma dott.ssa Marangone
Purtroppo solo dopo mesi ho trovato modo di riaprire questa pagina:
la mia richiesta di precisazione riguardava però i requisiti per le ASSICURAZIONI rca agevolate per autocarro (mentre citando bolli e tasse di possesso intendevo solo fare un parallelo). perciò il quesito resta aperto, non me ne abbia.
Circa i bolli ben sapevo che l'esenzione sia del BOLLO sia della TASSA DI POSSESSO è d'ufficio senza obblighi d'iscrizione ASI/FMI per mezzi con 30 anni (ma, mi informa l'ASI dalla data DI PRODUZIONE se documentabile non d'immatricolazione, si badi) , Nella parte finale del mio commento mi riferivo al fatto che , nel corso del 2015, alcune regioni avversanti l'abolizione del MINI-BOLLO, come la Lombardia, hanno scelto il compromesso, confermando l'esenzione dalla reintrodotta TASSA DI POSSESSO solo per quei veicoli tra 20 e 30 anni iscrittisi ad uno dei registri storici riconosciuti (che guarda caso son tutti affiliati all'ASI/FMI), e per giunta ben si son guardati dall'avvisare per lettera i medesimi cittadini a cui avevano spedito il preavviso del pagamento. Insomma la giunta Lombarda se l'è fatta sotto, rimangiandosi la trombonesca promessa iniziale di disubbedienza ai dictat dei cialtroni nazionali.
Circa l'ACI infine, l'elenco dei veicoli di valore storico da esso riconosciuti non ha per ora alcun valore ai fini dell'ammissibilità ai Registri ufficiali. Esso fu stilato solo nell'illusione che "ACI storico", nuova emanazione dell'ACI, venisse riconosciuta per legge quale ulteriore Registro storico. Sempre in quell'ottica d'illusioni il Presidente naz. ACI aveva spinto presso il governo per l'abolizione del mini-bollo, ufficialmente per favorire la rottamazione dei mezzi solo "vecchi" e insicuri, molto più probabilmente per allargare il bacino d'utenza dei potenziali iscritti che avessero preferito ACI Storico all'ASI/FMI.