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Multe autovelox: come fare ricorso

Il terrore di ogni automobilista? Le multe autovelox. Non sempre però queste sanzioni sono corrette. Vediamo i passaggi per contestare una multa autovelox e fare ricorso.

multe autovelox

Non è un gran momento quando arriva una multa e soprattutto non fa mai piacere pagare un verbale quando credi che sia ingiusto. Ma non devi mai farti trovare impreparato: una buona informazione è l’arma migliore per contrastare gli abusi e per far valere i tuoi diritti.

Ci sono molte fonti utili per approfondire il tema autovelox, informazioni che ti possono aiutare a decidere se contestare il verbale oppure no. A volte il risparmio si nasconde proprio nel pagare quel che è giusto, o nell’evitare una multa semplicemente rispettando i limiti di velocità.

Autovelox: caratteristiche tecniche

Gli autovelox non sono tutti uguali, ma devono avere determinate caratteristiche altrimenti le multe non sono valide. Ecco perché spesso diventano oggetto di cronaca locale circa gli abusi delle amministrazioni comunali al fine di “fare cassa”. In sintesi devono rispettare i seguenti valori:

  • Omologati dal Ministero dei Trasporti;
  • Segnalati in maniera evidenteagli automobilisti con cartelli e/o segnali luminosi;
  • Segnalati anche se sono autovelox mobili in dotazione a una pattuglia;
  • Tarati, collaudati e verificati;
  • Riconoscibili anche di notte;
  • Utilizzati solo dagli organi che svolgono funzioni polizia stradale.

Le segnalazioni devono essere posizionate in modo da permettere all’automobilista di rallentare e devono essere visibili, quindi non nascoste o coperte da oggetti o vegetazione. Al massimo, i cartelli che segnalano la presenza dell’autovelox possono trovarsi 4 km prima dell’apparecchio.

La segnaletica deve essere sistemata a una distanza adeguata. Per questo, i limiti minimi sono differenti a seconda del tipo di strada:

  • 80 metri sulle strade urbane;
  • 250 metri sulle extraurbane e sulle autostrade;
  • 150 metri sulle extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento.

L’autovelox deve essere tarato?

La questione della taratura dell’autovelox è stata a lungo discussa dai Tribunali, i quali di recente sembravano aver sposato la teoria della non necessità, respingendo i ricorsi di quegli automobilisti che lamentavano l’assenza di verificazione del corretto funzionamento dell’apparecchio.

Forse proprio per questa incertezza è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 11 maggio 2016 n. 9645. La Corte ha stabilito che le apparecchiature di rilevazione automatica della velocità devono tassativamente essere sottoposte a tarature e verifiche del buon funzionamento, con cadenza periodica e senza eccezioni.

Questo in considerazione del fatto che l’accertamento da cui scaturisce la multa non è ripetibile (per cui ci vuole una ragionevole certezza della sua precisione) e che le conseguenze negative per l’automobilista sono di non poco conto.

Alla Corte è sembrato giustamente paradossale che, mentre una bilancia da mercato viene sottoposta a controlli e aggiustamenti, una sistema di rilevazione della velocità possa essere legittimamente utilizzato senza accertamenti o quando la validità degli stessi è scaduta.

Affinché la multa sia valida, quindi, è necessario che l’autovelox sia stato tarato al massimo un anno prima del momento della rilevazione. Se sospetti che siano scaduti i termini per la taratura, puoi presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi e richiedere di visualizzare il verbale rilasciato dalla società che ha svolto l’operazione. Fai attenzione però, perché quest’istanza non interrompe i termini per poter presentare il ricorso.

L’autovelox deve essere segnalato?

Per quanto riguarda la segnalazione dello strumento di rilevazione della velocità, ci sono diverse sentenze che danno ragione agli automobilisti: gli autovelox devono essere ben visibili grazie anche ad una segnaletica posizionata correttamente.

La Suprema Corte però, con la sentenza n. 10199 del 30/04/13, ha stabilito che è valida la multa fatta con l’autovelox installato sulla volante della polizia (modello ProVida) anche se la presenza dell’apparecchio non è segnalata.

Inoltre il Ministero dei Trasporti ha da poco dato il via libera (parere 2071 del 6 maggio 2015) allo Scout Speed, l’autovelox per il controllo dinamico della circolazione che non ha bisogno di segnalazione.

Questo significa che la Polizia potrà utilizzare, senza preavviso, un autovelox installato a bordo e fotografare le targhe delle auto che superano il limite di velocità in entrambe le direzioni di marcia. La nota ministeriale specifica che le foto dovranno garantire la privacy dei passeggeri e del guidatore, soprattutto per quanto riguarda gli scatti frontali.

Gli autovelox fissi si trovano principalmente lungo le strade urbane di scorrimento. In questo caso, le multe sono valide se c’è l’autorizzazione del Prefetto e se la strada possiede determinate caratteristiche (semafori a ogni incrocio, piazzole di sosta, almeno due corsie separate per senso di marcia).

Sul tema della segnalazione degli autovelox è intervenuta anche la direttiva Minniti. Il provvedimento stabilisce che devono essere eliminati i cartelli che segnalano la possibile presenza di autovelox in quelle strade in cui i controlli non vengono svolti.

Come evitare le multe dell’autovelox

Parlando di tutor e autovelox abbiamo confezionato una lista puntata con tutti i consigli per risolvere il problema alla radice evitando di prendere delle multe:

  • Rispettare i limiti ed evitare di rompersi il collo per arrivare dieci minuti prima;
  • Controllare il sito della Polizia di Stato: viene segnalata la presenza dei rilevatori di velocità;
  • Utilizzare i navigatori satellitari che forniscono la localizzazione di molte postazioni fisse lungo strade e autostrade;
  • Usare le app che informano il conducente della presenza di autovelox fissi e mobili.

Poi ci sono gli avvisatori o gli intercettatori, strumenti elettronici da montare sul cruscotto o sul muso dell’automobile: sono stati pensati per evitare di essere rilevati dagli autovelox ma sono illegali. Per questo motivo te li sconsiglio vivamente.

Elementi della multa

Uno dei punti fondamentali per contestare la multa di un autovelox è la verifica. Per essere valido, il verbale deve contenere alcune informazioni basilari:

  • Il modello dell’apparecchio utilizzato e la relativa omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
  • La tollerabilità in percentuale dello strumento, ricordando che alla velocità rilevata va applicata a favore del trasgressore una percentuale di riduzione del 5%, con un minimo di 5km/h;
  • La verifica della funzionalità del rilevatore;
  • Tipo di postazione utilizzata;
  • La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser);
  • Il provvedimento del Prefetto che indica le strade dove non è possibile fermare il guidatore per la contestazione, poiché l’infrazione deve essere contestata dalla pattuglia. Oltre alle autostrade, infatti, anche su alcune strade extraurbane non è possibile organizzare posti di blocco a causa della pericolosità in caso di intimazione a fermarsi per le auto in corsa.

Ci sono poi degli elementi comuni con altri tipi di multe che invalidano il verbalemancata indicazione del giorno, del luogo o della località dell’infrazione, della targa o della norma violata.

Puoi presentare il ricorso anche se ritieni che sulla strada non ci sia la segnaletica necessaria o che i segnali non rispettino le distanze minime e massime richieste dalla legge. Anche la scarsa visibilità dell’autovelox è una motivazione a cui puoi appellarti per non pagare la multa. La direttiva Minniti chiarisce che:

  • Per gli autovelox fissi è necessario che venga riportato il simbolo o l’indicazione dell’organo di polizia che effettua il controllo;
  • Per gli autovelox mobili è necessaria la presenza dell’agente in divisa e, se possibile, dell’auto con colori istituzionali.

Ricorso multe per stato di necessità: come fare?

Diversi lettori ci hanno chiesto se è possibile presentare ricorso contro una multa presa per eccesso di velocità mentre si correva in ospedale. In teoria la risposta è sì, dal momento che la legge riconosce questa possibilità.

L’articolo 4 della L.669/1981 stabilisce che:

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Presentando il ricorso, bisognerà dimostrare che il superamento dei limiti di velocità è stato dovuto alla necessità di salvare qualcuno o dalla volontà di evitare un danno grave e imminente a una persona.

Multe autovelox: come fare ricorso

Hai controllato tutti questi elementi? Credi che ci sia stato un abuso? Ritieni che le sanzioni applicate siano ingiuste, oppure viziate nella forma? Puoi contestare il verbale presentando ricorso:

  • Se il verbale è stato consegnato su strada, i termini decorrono dal giorno successivo alla data dell’infrazione;
  • Se il verbale è stato spedito per posta, i termini decorrono dal giorno successivo alla data in cui il verbale si considera notificato.

Per il ricorso ci si può rivolgere al Prefetto oppure al Giudice di Pace, ricordando che:

  • Non si può fare ricorso ad entrambi:
  • Non devi pagare la multa se vuoi fare ricorso;
  • I residenti in Italia hanno 30 giorni per presentare il ricorso al Giudice di Pace, mentre i residenti all’estero ne hanno 60;
  • I termini per presentare ricorso al Prefetto sono 60 giorni sia per i residenti in Italia, sia per i residenti all’estero.

Tutto chiaro? Devi rispettare i termini e soprattutto non devi pagare la multa se vuoi fare ricorso. Una volta pagata non puoi tornare indietro. Dettagli importanti: il ricorso con il Giudice di Pace prevede un costo di 43 euro per le multe fino a 1.033 euro, mentre per multe fino a 1.100 euro occorre aggiungere il costo del bollo da 27 euro (i costi per contributi e bollo crescono al crescere dell’importo della sanzione), ma possono essere restituite nel caso in cui il ricorso venga accettato.

Il ricorso al Prefetto, invece, è gratuito ma la multa raddoppia se il ricorso non viene accettato

Pagare o fare ricorso?

Ora conosci le caratteristiche dell’autovelox, quelle della multa e le modalità per fare ricorso. Ora si fa strada la solita questione, il solito dubbio dell’automobilista multato: pago o faccio ricorso? Di seguito una carrellata di suggerimenti emersi dalle domande che abbiamo raccolto nei commenti.

  • Nei casi dubbi, quando credi che ci siano spazi per il ricorso, puoi contattare un’associazione dei consumatori che ha già trattato un caso simile con i legali;
  • Leggi la multa per individuare eventuali buchi e appigli per il ricorso;
  • Ti hanno beccato? Memorizza ogni dettaglio o prendi appunti: potrebbero esserci state delle modifiche alla segnaletica dopo l’episodio e devi cercare le delibere per dimostrare di avere ragione;
  • Valuta l’importo della multa, la possibilità di proporre ricorso e il tempo necessario: a volte conviene pagare.

Come vedi i nostri articoli crescono grazie alle tue domande e alle tue esperienze. Se hai pagato una multa ingiusta, o credi che ci siano gli estremi per contestare il verbale, lascia la tua opinione nei commenti e racconta la tua storia.

Risposte

  1. Buonasera,
    Mi hanno messo la multa perché ho parcheggiato l auto lungo la strada ma la multa non e' stata compilata , non c'è data, ne numero protocolo,ne crocetta su violazione e importo da pagare... Nel retro del foglio c'è scritto che non si può proporre ricorso contro il preavviso ... E' necessario attendere la notifica del verbale. Ma è' valida?... Cosa devo fare?

    1. Buongiorno Lucrecia,
      da quanto scrivi credo tu abbia trovato soltanto un preavviso di contravvenzione, che dovrebbe servire unicamente ad informarti della procedura e a darti la possibilità di pagare in una forma ridotta entro un termine breve. Se ritieni di avere motivi validi per impugnare la multa, puoi aspettare la notifica a casa del verbale vero e proprio.

  2. Ho ricevuto nel 2012 un avviso di pagamento dal Comune di Spoltore per una multa con autovelox a cui ho pagato immediatamente.
    Adesso a distanza d 3 anni mi arriva questa ingiunzione di pagamento.
    E' legale? cosa posso fare?

    1. Ciao Guido,

      Premesso che da un commento è difficile valutare una situazione che può avere mille sfumature, puoi controllare di avere all'epoca pagato tutto (cioè sanzione, eventuali spese di notifica, eventuali interessi, ecc) e di averli pagati entro i termini fissati dal comune.

      Devi anche controllare, in caso di multa con decurtazione dei punti, di aver fatto la comunicazione su chi era alla guida. Se tutto questo è stato fatto, potrebbe trattarsi di un errore del comune. Può allora scrivere una lettera (racc. A/r anticipata via fax) spiegando l'errore, allegando i documenti che provano il pagamento fatto all'epoca della multa.

      In ogni caso può chiedere maggiori informazioni a un'associazione di consumatori.

  3. Qualunque cosa fai, comunque ti comporterai, prima o dopo una multa sempre prenderai.
    Siamo in Italia, il "paese" dove la persona, onesta o disonesta che sia, é vista dalle "Forze dell'ordine" come forza potenziale da sfruttare fino alla fine dei suoi giorni.

    1. Ci sono comuni che usano l'autovelox per fare cassa. Puoi andare lentissimo, sulla nuova Rivoltana , ti arriveranno lo stesso grandi multe da parte del comune di Settala. E come si può contestarle? I tuoi testimoni, contro l'autovelox apposta tarato sbagliato, non puoi farci niente. Avranno sempre ragione loro, anche se hanno torto marcio.

    2. Ci sono comuni che usano l'autovelox per fare cassa. Puoi andare lentissimo, sulla nuova Rivoltana , ti arriveranno lo stesso grandi multe. E come si può contestarle? I tuoi testimoni, contro l'autovelox apposta tarato sbagliato, non puoi farci niente. Avranno sempre ragione loro, anche se hanno torto marcio.

  4. Questo è il mio ricorso al G. di P. che ho vinto. Credo che la sua pubblicazione possa essere utile.
    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA


    Ill.mo Sig. Giudice di Pace,

    Il sottoscritto Alferazzi Giambattista, nato a Vasto (CH) il 18.10.1947, residente a Montesilvano (c.a.p. 65015) in Via Sinni n. 19 ove elegge domicilio ai fini del presente giudizio,
    (ricorrente)

    ricorre


    contro il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Viminale a P.le del Viminale 00184 Roma,

    (controparte)

    avverso
    il verbale di contestazione non immediata n. ATX0001010083 del reg. gen. n.149114 (All. n. 1), redatto dalla Sezione di Polizia Stradale di Pescara il 4.2.2009, notificato a mezzo del servizio postale in data 6.3.2009 all’odierno ricorrente quale proprietario/obbligato in solido dell’autovettura tg. DP446FP, per l’infrazione all’art. 142, comma 8 del C. d. S., accertata a carico di sconosciuto il giorno 6.11.2008 nel territorio comunale di Pescara sulla strada “SS16 DIRC SS16 DIRAMAZ. C- DEL PORTO DI PESCARA” in località “carreggiata MONTI-MARE” , che si impugna per i motivi in fatto ed in diritto di seguito esposti.




    1) Incertezza assoluta di uno degli elementi essenziali di riscontro dell’infrazione

    L’atto impugnato non consente di raggiungere certezza circa il luogo dell’accertamento della violazione.
    Infatti la relazione di notificazione (foglio 1 dell’atto) e l’allegata fotocopia del verbale di contestazione (foglio 2 dell’atto), da considerarsi atto unico, tant’è che la prima contiene l’attestazione di conformità della seconda con il verbale originale archiviato agli atti dell’organo accertatore, relativamente alla progressione chilometrica riportano rispettivamente le differenti e contraddittorie indicazioni “… in località CARREGGIATA MONTI-MARE al Km 8” e “… in località CARREGGIATA MONTI-MARE al Km 0,800”.
    Da ciò risulta pregiudicata l’individuazione del luogo ove l’infrazione sarebbe avvenuta e, quindi, il diritto di difesa dello scrivente.
    Poiché il vizio sopra considerato cade su un aspetto essenziale dell’accertamento, quale si rivela appunto il luogo in cui la condotta di guida avrebbe costituito violazione del C.d.S., viene a mancare ogni certezza sulla effettività della violazione medesima che costituisce presupposto del procedimento sanzionatorio in esame.
    Pertanto, ad avviso dello scrivente, l’atto in questione, redatto in difformità di legge, posto che l’art. 201, comma 1 del C.d.S. prevede che nel caso in cui l’infrazione non sia immediatamente contestata il verbale debba riportare gli estremi chiari, precisi e dettagliati della violazione (tra cui la indicazione delle coordinate spaziali dell’avvenuto accertamento), è illegittimo.


    2) Insussistenza della fede privilegiata ex art. 2700 Cod. civ. relativamente al verbale di contestazione n. ATX0001010083

    La redazione del verbale avvenuta in data 4.2.2009, e cioè ben 90 giorni dopo la rilevazione della presunta violazione (6.11.2008) mediante apparecchio autovelox (in grado di segnalare l’infrazione al momento stesso della sua commissione attraverso la triplice dotazione di display, emettitore di segnale acustico e di stampante), è stata effettuata da parte di persona non presente al momento della commissione della violazione, diversa da quella che, gestendo l’apparecchio di rilevamento, aveva modo di accertare de visu, attraverso l’esame dello strumento, il superamento del limite di velocità (manca, infatti, l’attestazione da parte del verbalizzante che il fatto costitutivo dell’infrazione sia avvenuto in sua presenza).
    Pertanto, avendo il pubblico ufficiale rogante attestato tale circostanza pur se non avvenuta in sua presenza, ma aliunde appresa, ne consegue che il verbale in questione non possa godere della fede privilegiata riservata a tale tipo di atto come disposto dall’art. 2700 cod. civ., e ciò è ulteriormente avvalorato dalle contraddizioni emergenti al punto 1) del presente ricorso che già di per sé rendono inattendibile l’atto di contestazione.
    Quanto sopra trova conforto sia nella dottrina che nella costante e consolidata giurisprudenza che sul punto ricalcano il dettato del citato art. 2700 Cod. civ. secondo cui l’ordinamento riserva la massima attendibilità a quanto riferito dal pubblico ufficiale nel verbale, ma a condizione che lo stesso riferisca circostanze oggettive avvenute in sua presenza; ne consegue che non può delegarsi, quasi per una sorta di proprietà transitiva, l’onere di verbalizzare i fatti cui l’accertatore ha assistito, pena il venire meno della suddetta fede privilegiata.


    3) Erronea registrazione cronologica del verbale

    Pur essendo assorbenti le eccezioni di cui sopra si deduce, inoltre, che il verbale opposto reca il numero 149114 di registro generale, senza fare alcuna menzione dell’anno solare di riferimento.
    Al riguardo si osserva che l’art. 383 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) al comma 3° stabilisce che “ I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, … …Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.”
    Orbene, non vi è dubbio che l’inosservanza degli elementi che ex art. 383 del D.P.R. n 495/92 devono essere inseriti in un verbale di contestazione di infrazione stradale, rendono il medesimo illegittimo.







    4) Erronea individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto per le comunicazioni richieste dall’art.126 bis, 2 comma del C.d.S.

    La relazione di notificazione, al paragrafo Ulteriori avvisi importanti – Decurtazione di punti dalla patente recita testualmente: “Poiché una o più violazioni contenute nel verbale comporta la decurtazione di punti dalla patente (art. 126 CDS), entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la presente relazione di notifica, la S.V. è invitata a comunicare i dati relativi alla persona che conduceva il veicolo nel momento in cui la violazione è stata accertata…Il destinatario del presente atto è tenuto a comunicare entro 60 giorni i dati personali e, se conosciuti, quelli della patente di guida della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.”
    Al riguardo si osserva che, come è noto, con sent. n. 27 del 24.1.2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art 126 bis, 2° comma del C.d.S. per violazione del principio di ragionevolezza nella parte in cui “…assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale”. Nella stessa sentenza viene chiaramente enunciato, anche se incidentalmente, il principio secondo cui “…in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione” dovendosi intendere “definita” la contestazione “…quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.”
    Del resto, la stessa norma recita: “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.”
    Sulla scorta del sopra richiamato principio enunciato dal Giudice delle Leggi, delle conformi pronunce giurisprudenziali (in ultimo la sentenza n. 147/09 del Giudice di Pace di Roma, Sez. II: “…Il proprietario del mezzo non è tenuto a rilevare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali per l’annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione….”), nonché di una corretta valutazione sistematica di tutto l’assetto normativo in materia e ribadito che lo stesso art. 126 bis C.d.S. dispone che la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente possa essere applicata soltanto dopo l’esaurirsi della procedura giudiziaria, deve ritenersi che la pendenza dei termini per l'esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi o addirittura, come nel caso che ne occupa, l'avvenuta proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione privi quest’ultimo della necessaria definitività che matura soltanto con lo spirare del termine utile al ricorso o dalla pubblicazione della eventuale sentenza di rigetto non ulteriormente impugnata, circostanze dalle quali dovrebbero decorrere i termini che impongono al proprietario del mezzo di rilevare e comunicare i dati del conducente.

    5) Assenza di corretta omologazione
    Il dispositivo misuratore di velocità mod. 104/C2, omologato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Min. Infrastr. e Trasporti) - Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale n.2483 del 10.11.1993, in quanto strumento di misura di valenza legale (così come le bilance a funzionamento automatico, i contatori di acqua e gas, gli analizzatori di gas di scarico etc), avrebbe dovuto essere omologato dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato - Ufficio Metrico Centrale, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 12 Agosto 1982, n. 798 recante “Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico”. Il predetto Ufficio Metrico Centrale è l’unico Ente che, comprovandone la validità tecnica, è competente in materia di omologazione di strumenti di misura. In assenza di tale omologazione, un qualsiasi strumento di misura, e quindi anche il mod. 104/C2, non può essere utilizzato per rilievi di carattere metrico-legale. Pertanto l’omologazione del misuratore di velocità mod. 104/C2 da parte del Ministero LL.PP. non è altro che una approvazione di utilizzo, e non ha valore ai fini della sicurezza e valenza metrologica dello strumento misuratore.


    6) Mancata prova in ordine alla corretta taratura dell’apparecchio con cui è stata rilevata l’infrazione

    Nel verbale di accertamento in questione si contesta la circolazione ad una velocità di Km/h 111 (eccedente Km/h 21 quella limite fissata in Km/h 90), rilevata con Autovelox della soc. “Sodi Scientifica S.p.A.” mod.104/C-2, matricola 51876, di cui vengono forniti gli estremi della omologazione ma non anche i dati relativi alla taratura.
    I termini “omologazione” e “taratura” (o, meglio, “conferma metrologica”) non sono certamente sinonimi, dovendosi intendere per il primo, la convalida - peraltro limitata ad uno o più prototipi (non, quindi, riferita alla singola macchina messa in commercio ed adoperata dagli agenti rilevatori)- e la conseguente autorizzazione all’uso da parte dell’autorità competente di strumenti di misurazione identici a quello omologato, ritenuti tali sulla base di dichiarazioni di conformità rese dalla ditta costruttrice all’ente acquirente; per il secondo, l’operazione di manutenzione periodica in grado di rilevare eventuali errori sistematici dello strumento medesimo (intervenuti durante l’uso per le cause più diverse: urti, vibrazioni, shock termici, variazioni della tensione di alimentazione, immagazzinamento in ambiente umido, invecchiamento dei componenti etc.) e di correggerli al fine di evitarne l’applicazione errata, così da conferirgli rigorosa e piena attendibilità. In pratica significa controllare uno strumento utilizzandone come riferimento un altro, più accurato, che fa da campione; un po’ come quando si controlla il proprio orologio con l’ora esatta del televideo o di altro campione di riferimento.

    L’accesso presso la Sezione della P.d.S. di Pescara finalizzato all’assunzione di informazioni relative alla taratura dell’apparecchiatura mod.104/C-2, matricola 51876, non ha sortito effetti poiché l’addetto della Sez. della P.d.S. ha negato la necessità di un documento attestante la taratura dello strumento, senza nulla specificare riguardo alla sua esistenza o meno.
    Orbene, a prescindere dal fatto che una verifica del genere dovrebbe essere sempre possibile da parte del cittadino interessato, pena lo scadere nell’arbitrio e la lesione del diritto costituzionalmente garantito di cui all’art. 24 della Costituzione, è appena il caso di far presente che la norma di cui all’art. 142, comma 8 del C.d.S. stabilisce che “…chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto a sanzione amministrativa…”.
    Appare, pertanto, chiaro come, in base alla espressa previsione codicistica, l’esatta misurazione della velocità sia pregnante per una corretta individuazione della condotta del conducente del veicolo che può, a seconda dei casi, essere ritenuta regolare, ovvero sanzionabile ai sensi del sopra richiamato comma 8 o, addirittura, censurabile in modo più severo nelle ipotesi di velocità superiore di 40 Km/h rispetto ai limiti consentiti.
    Del resto l’art. 345 del regolamento di attuazione del C.d.S., concernente le caratteristiche dei dispositivi per la misurazione della velocità dei veicoli, prevede che “le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile...”. Orbene, proprio l’inciso “in modo chiaro ed accertabile”, è sintomatico della necessità che l’accertamento delle violazioni affidate ad un apparecchio elettronico avvenga, in ossequio ai principi di certezza del diritto, in modo preciso ed inequivoco, nel rispetto delle previsioni legislative nazionali e non (Legge 11.8.1991 n. 273 e norme UNI 30012), tese a garantire l’affidabilità degli strumenti di misurazione.
    La suddetta normativa tecnica europea UNI EN 30012 (ora integrata nella norma UNI EN 10012) relativa al sistema di conferma metrologica di apparecchi per misurazione (ove per conferma metrologica intende “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista”), afferma la necessità “…di una taratura periodica…” e, nella parte conclusiva, stabilisce che “Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994”.
    Detta taratura, necessaria ed obbligatoria in applicazione della citata normativa internazionale, comunemente osservata in ambito militare, industriale e civile nei paesi della Comunità Europea,, è regolata anche dalla normativa nazionale contenuta negli artt. 2 (Istituti metrologici primari) e 4 (Centri di taratura) della citata L. 273/91 recante “Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura”, introdotta al fine di assicurare attendibilità e certezza alla taratura degli strumenti elettronici.
    L’applicazione pratica della legge coinvolge l’Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM), presso il quale si elaborano le grandezze di riferimento su cui, successivamente, i Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia ) effettuano la taratura degli strumenti con emissione dei relativi certificati.
    Dal combinato disposto delle suddette normative scaturisce la necessità e l’obbligo di sottoporre a taratura periodica gli apparati utilizzati nel rilevamento della velocità, soprattutto dopo l’introduzione della facoltà della contestazione non immediata e, ancor di più, della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
    Né può confutarsi che nel caso di specie sia sufficiente l’attestazione fatta sul verbale con la consueta formula stereotipata “ L’apparecchiatura di misura, della quale è stata preventivamente verificata la corretta installazione ed il buon funzionamento…”.
    Tale operazione, infatti, non può sostituirsi a quella di taratura, dato che la verifica (autotest o simili) eseguita dalla pattuglia operante, cui le norme in vigore non riconoscono le necessarie competenze tecniche in tema di verifiche metrologiche, può al più essersi limitata all’osservazione di condizioni di autodiagnosi (del tipo di quelle presenti in tante apparecchiature elettroniche) per accertare il corretto funzionamento dei componenti interni dello strumento, ma non può offrire la garanzia che le misure ottenute con quello strumento siano corrette, al pari di una idonea procedura di taratura.
    Sul punto, inoltre, va aggiunto che nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste.
    Pertanto, allo stato dei fatti la taratura dell’apparecchio Autovelox Sodi Scientifica S.p.A. mod.104/C-2, matricola 51876 è da ritenersi non eseguita.
    Tenuto conto della possibilità di errore, sempre presente in apparati elettronici sensibili abilitati alla rilevazione della velocità, ne discende che una rilevazione quale quella che ha dato origine al verbale di contestazione che qui si oppone, eseguita con apparecchiatura non preventivamente tarata, non garantisce che la velocità segnalata corrisponda a quella effettivamente tenuta dal veicolo; pertanto, non potendosi ritenerla attendibile, essa non offre la certezza della violazione del limite di velocità e rende così privo di efficacia il verbale di contestazione che ne è scaturito.
    A conforto delle sù esposte argomentazioni vi è anche il prevalente indirizzo giurisprudenziale che in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità ritiene non potersi considerare fonti di prova le risultanze di strumenti elettronici solamente omologati all’origine e testati nell’imminenza dell’installazione, reputando necessario, invece, che tali risultanze provengano da apparecchiature sottoposte a preventive periodiche tarature, certificate dagli enti preposti e dirette all’accertamento della loro funzionalità tecnico-strumentale per eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza della misurazione che, altrimenti, sarebbe inattendibile e, perciò, inidonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
    Diversamente opinando, l’apparecchiatura, una volta omologata, sarebbe assistita da una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilità dell’accertamento e l’impossibilità di risalire a posteriori alla sua corretta funzionalità.
    Tali enunciazioni di principi che prendono le mosse dalla sentenza n. 363 del 22.5.2000 del Tribunale di Lodi, sono contenute in numerose altre decisioni di cui qui si citano soltanto le più emblematiche:
    G. di P. di Teano 18.12.2000; G. di P. di Gonzaga 9.12.2003 sent. n. 222; G. di P. di Rovigo 23.9.2004 sent. n. 642; G. di P. di Taranto 27.10.2004; G. di P. di Porretta Terme 6.12.2004 sent. n. 108; G. di P. di Civitavecchia 8.3.2005; G. di P. di Lendinara 13.4.2005; G. di P. di Lecce 15.4.2005, 10.6.2005, 12.12.2005; G. di P. di Bari 7.7.2005; G. di P. di S. Pietro Vernotico 20.7.2005; G. di P. di Lagonegro 3.10.2005; G. di P. di Portogruaro 14.10.2005; G. di P. di Moncalvo 17.12.2005; G. di P. di Ovada 3.3.2006; G. di P. di Pozzuoli 29.3.2006; G. di P. di Recco 7.6.2006; G. di P. di Catania 28.5.2007; G. di P. di Ancona 27.7.2007; G. di P. di Taranto 21.11.2007; G. di P. di Mileto 18.1.2008 n. 9; G.di P. di Galatina 20.9.2008; G. di P. di Lecce 12.1.2009 e 21.1.2009.


    Per tutto quanto sopra esposto voglia codesto Ill.mo Sig. Giudice di Pace, previa sospensione degli effetti del verbale di contestazione, accogliere il presente ricorso annullando il provvedimento opposto.


    Allegati:
    1) Verbale di contestazione ATX0001010083
    2) Fotocopia carta di identità



    Pescara _________________________________________
    (Giambattista Alferazzi)

      1. Vi suggerisco un modo efficace per non prendere alcuna multa.INCOMINCIATE A RISPETTARE I SEGNALI E RISPARMIERETE TEMPO E DENARO,e non fate innervosire chi vi sta davanti a 50km/h e volete a tutti i costi sorpassarlo,perche' non vedete o non volete vedere che il limite e' di 50Km/h,forse state anche telefonando?Ricordate che qualsiasi mezzo di trasporto e' un(ARMA) che puo' procurare danni irreversibili:Auguri

        1. Caro Armando, ho appena ritirato due multe per eccesso di velocità (in una marciavo a 68 Km/h nell'altra a 51 Km/h) emesse sulla base delle rilevazioni di un autovelox posizionato 10 metri PRIMA del cartello che indica il confine del comune, su una strada dove il limite di velocità è 70 Km/h e dove il traffico è spesso tale da non consentire neppure di arrivare a tale velocità (così si spiegano i 51 km/h). Vieni tu a pagare la mia multa, visto che il limite lo stavo rispettando? O paghi tu per me il costo del ricorso?

  5. Sono disperato, mi hanno notificato 11 multe tutte fatte il 19/04/2015 la prima alle 6.12 / 6.17 / 6.27 / cosi' fino a Cassino alle ore 7.37 per un totale di 9 multe tutte per limite di velocità per aver superato di 10km/15km ridicolo una da 28,68 per velocità di 133,8. Mi chiedo e' normale? Devo pagare tutte queste multe, 9 in un'ora e mezza? Solo a Salerno 3 verbali qualcuno mi dica cosa fare? Non ho mai preso una multa in 55 anni, me l'hanno inviate tutte in una volta. Chiedo consigli, grazie !
    I punti? Il trasgressore non e' identificato! Meno male.

    1. Ciao Natale,
      l'unico consiglio che sento di darti è di leggere attentamente le multe e controllare che rispettino tutto quanto indicato nell'articolo sopra. Magari ci sono i margini per proporre ricorso.

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