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Multe all’estero: i trasgressori dovranno pagare

Multe all'estero: quali sono le conseguenze? E la detrazione dei punti patente? Dipende tutto dal recente sistema "Cross border", valido all'interno dell'Unione Europea.

multe all'estero

Le norme europee sono chiare: le multe all’estero sono valide e vanno pagate. Vediamo come funzionano e come vengono applicati i sistemi Cross border e il principio di reciprocità delle multe all’interno dei Paesi membri dell’UE.

Multe all’estero: come si comportano gli automobilisti?

La vita è sempre stata più facile per un veicolo con targa straniera circolante all’estero rispetto al Paese di residenza. Gli automobilisti più indisciplinati, consapevoli di una falla del sistema, per anni ci sono andati giù pesante con l’acceleratore, sicuri di non ricevere nessuna sanzione amministrativa a casa.

Analizzando uno studio della Commissione Europea è emerso come i guidatori stranieri, pur essendo in media il 5% del traffico europeo, sono responsabili del 15% delle infrazioni per eccesso di velocità. Un numero elevato di sanzioni “impunite”, che diventano impressionanti in Francia dove sono il 25% del totale le violazioni notificate a veicoli stranieri, a cui l’Unione Europea ha deciso di “tirare il freno”.

Un accordo sull’applicazione di nuove regole per la trasmissione transfrontaliera delle multe, raggiunto tra il Consiglio Europeo per la Sicurezza Stradale (Etsc) e la rete europa delle Polizie Stradali (Tispol), è stato studiato proprio per rendere fattibile la notifica di ogni tipo di violazione del Codice della Strada in qualsiasi Stato membro.

Le nuove multe all’estero “europee”

Fino a poco tempo fa le autorità ignoravano – la maggior parte delle volte – le sanzioni notificate a veicoli extra-nazionali, sia per la difficoltà nell’identificare il trasgressore, che per la differenza di normativa vigente nel Paese dell’automobilista multato.

L’era delle “multe a vuoto” è ormai finita: le sanzioni sono diventate “europee”. Il nuovo sistema di regole, applicato in tutti i 28 Stati membri, permette alle autorità locali, mediante una comunicazione diretta tra database delle motorizzazioni europee, di velocizzare l’identificazione del veicolo e quindi del trasgressore, il quale non potrà più farla franca.

Scoperto il nominativo, la Polizia dello Stato membro dove viene effettuata la violazione comunica al soggetto multato, attraverso una lettera di informazioni tradotta nella lingua del Paese ove è stata immatricolata l’auto,  il tipo di violazione commessa, la data, il luogo, l’ora di rilevazione e l’eventuale dispositivo utilizzato. È il sistema “Cross Border”, che facilita lo scambio di dati e che per ora è stato introdotto per queste violazioni:

  • eccesso di velocità;
  • uso di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione alla guida;
  • mancato uso della cintura di sicurezza;
  • mancato uso del casco;
  • mancato arresto a semaforo rosso;
  • guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
  • circolazione su corsia vietata.

Cosa dovrà fare il soggetto multato all’estero?

Il soggetto multato riceverà, insieme alla lettera, un modulo di risposta con il quale potrà richiedere una eventuale correzione o contestare la multa. Per farlo avrà a disposizione 60 giorni: nel modulo è indicata anche l’autorità competente a decidere della contestazione, il cui esisto sarà a sua volta comunicato entro i 60 giorni successivi all’invio. In caso non si voglia contestare o notificare delle variazioni, il soggetto multato dovrà procedere con il pagamento.

Attenzione: a differenza di quanto avviene in Italia, non è necessario che la multa venga consegnata tramite posta raccomandata. Molti lettori ci hanno chiesto se è valida una multa estera consegnata con posta ordinaria. La risposta è sì, perché la normativa europea prevede che la notifica dei verbali segua le regole del Paese che emette la multa.

Se il Paese che ti ha multato notifica le infrazioni tramite lettera non raccomandata, la notifica è perfettamente valida anche in Italia.

Multe all’estero: la normativa europea e italiana

Le norme che regolano lo scambio di informazioni e la gestione delle multe tra i Paesi europei sono contenute nelle regole che ogni Stato ha emanato in recepimento a una specifica direttiva europea e in esecuzione di una decisione quadro europea. I punti trattati dalle norme europee sono due:

  • lo scambio di informazioni tra Paesi;
  • il riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie.

In merito al primo punto, inizialmente la direttiva di riferimento è stata la direttiva europea 2011/82/UE (attuata in Italia con D. Lgs. 37/2014, entrato in vigore dal 24 marzo) nata per agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Tuttavia, con sentenza C-43/12 del 6/5/2014 la Corte di Giustizia europea ha annullato la Direttiva 2011/82/UE, mantenendone però gli effetti per un anno per consentire l’emanazione di una nuova Direttiva. La nuova Direttiva è stata emanata l’11/3/2015 (Direttiva 2015/413/Ue).

In merito al secondo punto, cioè al riconoscimento reciproco delle sanzioni pecuniarie, il Consiglio Europeo ha emesso una decisione quadro nel 2005. La decisione quadro 2005/214/GAI è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 37/2016.

Cosa succederà a chi sceglie di non pagare le multe europee?

La normativa, come abbiamo visto, permette il coordinamento tra i diversi Paesi europei e chiarisce che le multe ricevute all’estero sono valide e vanno pagate, ma non chiarisce a cosa sarà soggetto un automobilista che deciderà di non pagare la multa.

I decreti e le direttive non chiariscono quest’aspetto, anche perché la riscossione che deve essere effettuata in un paese straniero non è un argomento semplice. Visto che non esiste una regolamentazione che possa essere adottata da tutti i Paesi, ogni Stato membro adotterà un proprio sistema.

C’è chi aspetterà alla frontiera il trasgressore, chi sfrutterà i tribunali civili per recuperare il credito dovuto o chi come la Svizzera adotterà norme penali. Un’ultima possibilità potrebbe essere quella del recupero crediti internazionali, un servizio offerto da società specializzate nel recupero crediti e dai cui sarà difficile sfuggire.

Multe all’estero: come fare ricorso?

Come per la notifica, anche per il ricorso si applicano le regole dei singoli Paesi. Se hai ricevuto una multa all’estero e ritieni di non doverla pagare, dovrai informarti sulla procedura richiesta dallo Stato che ha emesso la sanzione.

Di solito, il ricorso va presentato nella lingua del Paese che ha emesso la sanzione e secondo le scadenze fissate dallo Stato estero.

E cosa fare invece quando si prende una multa all’estero in un Paese extra-UE? In questo caso, informati se esistono degli accordi bilaterali tra il tuo Paese di residenza e quello in cui hai preso la multa.

Ad esempio, l’Italia ha siglato un accordo bilaterale con la Svizzera. In base all’accordo, le multe vengono inviate ai cittadini dell’altro Stato e, in caso di mancato pagamento, si applicano le regole previste per i residenti. Se non paghi la multa svizzera, quindi, rischi di finire in carcere al rientro nel Paese.

Nel caso di multe all’estero prese alla guida di un’auto a noleggio, invece, di solito le compagnie di noleggio si rivalgono sul cliente per le multe prese. Dopo aver saldato le sanzioni, l’importo viene addebitato sulla carta di credito usata per il pagamento.

Ti consigliamo quindi di leggere con attenzione le condizioni del contratto di noleggio e di guidare sempre con la massima prudenza.

Cosa succederà in Italia a chi è stato multato?

Come visto sopra, il sistema “Cross Border” e l’affermazione del principio di reciprocità consentono ormai di raggiungere tutti gli automobilisti europei dal piedino pesante, anche quando l’infrazione è stata commessa fuori dai confini del loro Stato di appartenenza.

Una certezza rassicura però tutti: le multe prese all’estero non incidono sui punti patente italiani. Le violazioni commesse in altri Paesi non valgono dunque quanto quelle italiane e non vanno a compromettere il numero di punti che ci rimangono sulla patente.

Il che è sensato, se si considera che non esiste una normativa, vigente a livello europeo, per la circolazione stradale ed ogni Paese ha le proprie regole.

Qualche consiglio? Cerca di documentarti, per quanto possibile, in merito alle norme vigenti nel Paese in cui andrai a guidare il tuo veicolo, rispetta la segnaletica stradale e usa un po’ di buonsenso, che non guasta mai.

Risposte

  1. Sono stato in vacanza dal 14 al 21 agosto, ho ricevuto 4 multe dalla Francia, tutte con riferimento infrazione del 14.
    L'elaborazione della multa è stata datata 28/09 e l'invio il 15/10 peccato che le multe mi siano arrivate le prime due a Ottobre e quindi pagate subito, mentre le altre 2 sono arrivate il 10 Dicembre, ora stando a quanto ho capito sarebbero passati più di 90 giorni dal 14 agosto il problema è che non posso dimostrare che mi sia arrivata a dicembre siccome è arrivata tramite posta ordinaria senza timbro e non tramite normale raccomandata e ho dovuto pagare per forza la multa forfettaria perchè ho sforato i giorni e rischiavo di pagare ancora di più. Quello che ad oggi non capisco sono due cose, perchè mandano tramite posta ordinaria in cui non è dimostrabile la data di ricezione e che mi ha quindi messo in condizione di pagare il supplemento della multa che avrei potuto evitare se potevo dimostrarne la data e come ultima cosa non mi è chiaro perchè il conteggio dei giorni sia fatto dal giorno in cui loro elaborano la multa ( nel mio caso 28/09 ) siccome la data di invio della multa è posteriore significa che ci vorrà altro tempo prima che mi arriva, cioè non capisco il criterio, dovrebbero farla partire dal giorno in cui mi arriva a casa avrò tot giorni per pagarla. Detto questo io ora le ho pagate, vorrei solo capirne il funzionamento per evitare un domani di trovarmi in questa situazione.

    1. Ciao Andrea,
      per quanto riguarda il regime comune ti rimando all'articolo. Non ho invece conoscenza delle specifiche normative o modalità di notifica francesi.

  2. mio marito domiciliato attualmente in Svizzera ma residente in Italia proprietario di auto con targa svizzera ha preso una multa in Austria per mancata apposizione della vignetta, la multa è arrivata di 120 € in Svizzera ma mio marito non ha pagato entro le quattro settimane previste dalla legge austriaca e ora in un secondo avviso si parla di 550 €, è legale un aumento del 450%?
    Tengo a precisare che all'uscita del casello di Innsbruck nessuna segnaletica ci avvisava di munirci di vignetta, ma al di là di ciò (abbiamo peccato per ignoranza e ci sta che paghiamo), l' assurdo è che nel secondo avviso si parla di un giorno e 9 ore di prigione in caso di non pagamento....e quasi quasi credo che ci convenga di più :) :)
    p.s. la vignetta per 10 gg costa 8.80 €

  3. Ho ricevuto tre lettere con tre multe per eccesso di velocità dall'Austriadove non sono mai stata. La targa è quella di uno scooter che ho in garage da oltre tre anni senza essere più usato. Cosa posso fare? Come posso dimostrare che è una targa clonata e che io non mi sono mossa dalla mia abitazione?

  4. Ho ricevuto una multa per eccesso di velocita' in Francia con una macchina a noleggio Budget che ho deciso di pagarecon lo sconto previsto(45 euro).Dopo qualche giorno mi e' arrivat una lettera in cui una societa' Locanor sas ,che credo sia della Budget ,mi chiede di pagare 35 euro per spese amministrative relative alla trasmissione di informazioni alla polizia per il reperimento dei miei dati.Come devo comportarmi?E' giusto pagare per un servizio che non ho chiesto io?Questi soldi non dovrebbero chiederli alla polizia?Nel perzzo della multa non sono compresi anche i costi amministrativi?

  5. ciao a tutti. sono rientrato dalla spagna il 1 settembre ed il giorno dopo mi è arrivata una multa per un eccesso di velocità rilevato vicino a santiago di 69 km/h contro un limite di 50. 100 euro con riduzione a 50 entro 20 gg. stessa storia di lucio qua sopra.
    che faccio?
    multa per posta ordinaria.

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