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Pedone investito: chi causa l’incidente paga il danno per intero

Il pedone investito ha sempre ragione? Sì, e chi provoca l'incidente paga il danno per intero. Le sentenze in merito all'argomento.

pedone investito

I tribunali e le corti del nostro paese ci avevano abituati negli ultimi tempi, non senza una certa sorpresa, ad una serie di decisioni che sembravano capovolgere o almeno mettere in dubbio il dogma con cui tutti noi siamo cresciuti: il pedone investito ha sempre ragione. Una di quelle certezze che, prima della agognata patente, ha indotto più di un giovane a solcare gli incroci in diagonale, con la spavalderia di chi pensa “toccami, che poi mi ripaghi”.

Proprio quando la giurisprudenza sembrava averci tolto anche questa ultima certezza, e noi di 6sicuro ne avevamo già parlato, ecco arrivare una sentenza nuova di zecca, che, rifacendosi anche a precedenti illustri, riporta l’ordine e ribadisce senza mezze misure che il pedone investito ha diritto a vedersi risarcire interamente i danni subiti.

Pedone investito: cosa dice la sentenza

A pronunciarsi è stata la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 3883/2015, basata a sua volta su una serie di forti precedenti della Corte di Cassazione. Il caso, peraltro, non appariva a prima vista così pacifico: il pedone investito era un trentacinquenne, il quale, uscendo da un bar a quanto pare dopo una generosa dose di incoraggiamento a base di alcool, si incamminava lungo il bordo della strada, dando le spalle alle macchine che arrivavano. Una di queste lo colpiva in pieno, sbalzandolo lontano e procurandogli una invalidità del 65%, vale a dire gravissima.

La difesa del conducente era chiara: il pedone camminava sul bordo di una strada, senza troppa attenzione, dopo aver bevuto una dose probabilmente eccessiva di bevande alcoliche, dunque con una camminata non proprio lineare, che rendeva la sua traiettoria difficilmente prevedibile e collaborava all’incidente. Il giudice del primo grado condivideva questa ricostruzione e dichiarava il concorso di colpa.

Il pedone investito non si arrendeva e ricorreva alla Corte d’Appello, per una seconda pronuncia sul caso. E qui la sorpresa: la Corte ribalta completamente il primo grado e afferma che sul conducente dell’auto che investe il pedone grava una presunzione di colpa che lo obbliga a pagare tutto intero qualsiasi danno abbia causato a chi era piedi. Una presunzione talmente forte, da poter essere sconfitta soltanto portando le prove concrete di una condotta del pedone del tutto sbagliata, al punto da rappresentare una vera e propria violazione al codice della strada ed un imprevisto inimmaginabile per il conducente.

Finale positivo – per quanto possibile, vista la gravissima invalidità – per il trentacinquenne investito: pieno accoglimento delle sue richieste e condanna dell’altra parte ad un risarcimento di 541 mila euro, oltre ad altre voci e alle spese del giudizio.

Per chi vige la presunzione

La sentenza commentata si riporta ad un articolo di legge già noto, cioè il numero 2054 del codice civile, ma ne propone un’interpretazione rigorosa, quando si tratta di incidenti che coinvolgono un pedone. Incidenti in cui soltanto il primo comma della norma è applicabile: chi guida un mezzo è tenuto a risarcire per intero il danno che provoca nel circolare, almeno che non riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro e le sue conseguenze. Quindi, in prima battuta, è corretto presumere che chi è alla guida del mezzo sia colpevole dell’incidente, per ciò tenuto a pagare fino all’ultimo centesimo i danni del pedone, senza sconti percentuali in virtù di copartecipazioni all’evento.

Il conducente del veicolo, per riuscire a liberarsi del tutto o in parte di questa colpa assegnata in partenza, ha un solo mezzo: portare delle prove che dimostrino senza alcun dubbio il ruolo del pedone nel causare l’incidente. Cioè, deve dimostrare almeno una delle due affermazioni che seguono:

  • che, senza la specifica condotta tenuta dal pedone, l’incidente non sarebbe mai avvenuto;
  • che, senza la specifica condotta tenuta dal pedone, l’incidente non si sarebbe verificato proprio in quel modo o con quelle conseguenze così gravi.

Al di fuori delle teorie giuridiche, è difficile riuscire a dimostrare dei fatti che davvero superino questa presunzione di colpevolezza del conducente: bisogna pensare a casi un po’ limite, quale potrebbero forse essere quello del pedone che esce all’improvviso e di corsa dallo spazio tra due veicoli parcheggiati a lato strada o dalle colonne di un porticato. Cioè condizioni in cui non è lecito aspettarsi un pedone che compare magicamente sulla traiettoria del nostro mezzo e sempre a patto che la velocità tenuta dal mezzo sia adeguata alla zona di transito.

Attenzione però: bisogna sempre avere presenti tutte le circostanze concrete, di fatto, di ambiente e anche climatiche, che caratterizzano l’incidente. Così, l’investimento di un bambino, che sbuchi all’improvviso sulla strada, in pieno giorno e con un bel tempo sereno, in una zona in cui è segnalata e richiesta una particolare attenzione per la presenza di scuole, avrebbe un peso certamente diverso dagli esempi sopra portati.

La mancanza di concorso di colpa del pedone investito

Nel caso commentato, ciò che è mancato è stata proprio la prova “provata” che il pedone investito avesse davvero fatto qualcosa di talmente imprevedibile da liberare chi era alla guida del mezzo da ogni responsabilità. Qualcosa, cioè, che pur con tutta la prudenza e la diligenza del mondo, non sarebbe stato possibile prevedere ed evitare.

Da un lato, infatti, tra testimoni e tracce di frenate sull’asfalto, il veicolo non sembrava stare procedendo piano. Inoltre, non c’era nessuna prova che il pedone fosse effettivamente saltato in mezzo alla strada, inserendosi improvvisamente nella traiettoria del veicolo. C’era soltanto la presunzione che, poiché era a bordo strada, dava le spalle alle auto che sopraggiungevano e aveva bevuto, avesse sbandato nel camminare, intercettando il percorso del mezzo.

Ma, ed è questo il punto più importante della decisione, la presunzione – cioè il desumere un fatto non noto né provato, facendolo derivare da fatti invece noti – non funziona contro il pedone. Niente prova, niente concorso di colpa. E il pedone torna ad essere un po’ lo sbruffoncello di un tempo.

Cosa fare in caso di incidente

Che siate pedone o, ancor di più, che siate il conducente del mezzo, in casi di questo tipo diventa fondamentale procurarsi subito tutti i dati (nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici) delle persone che hanno assistito, anche solo parzialmente, all’incidente. In tempi di telefoni accessoriati e molto intelligenti, la pratica migliore è forse quella di fotografare il documento di identità del testimone, previa verifica che la residenza sia aggiornata. E previo consenso del testimone, non volendo questo essere un invito allo scippo del portafoglio del mal capitato.

Fondamentale può rivelarsi anche chiedere l’intervento di un’autorità, come Polizia Municipale o Stradale. In caso di chiamata di soccorso medico, bisogna ricordarsi di specificare che si è trattato di un incidente tra un mezzo e un pedone, affinché non venga inviata soltanto l’autoambulanza.

L’autorità chiamata redige un verbale, di cui si può poi chiedere copia nei tempi prescritti, nel quale confluiscono tutti gli elementi che si sono visti sopra: le versioni delle persone coinvolte, i loro dati, i dati dei testimoni presenti e i risultati dei rilievi effettuati.

Hai avuto, purtroppo, un’esperienza di questo tipo? Ci piacciono i casi concreti, facci sapere come è andata e come ti sei comportato.

Risposte

  1. Ieri una signora di origini russa ferma sul marciapiede intenta a parlare al telefonino al mio sopraggiungere, voltata con la testa nella direzione opposta alla mia direzione, partiva spedita improvvisamente attraversando la strada.. non ho fatto in tempo a frenare, ho solo sterzato tutto lo sterzo riuscendo a prendere la signora con la fiancata destra della macchina che ora è in carrozzeria perché non più in grado di circolare.. le strisce pedonali con relativo semaforo sono a cento metri dal luogo dell''incidente.. ho chiamato l' ambulanza e la POL municipale che hanno fatto tutti i controlli compreso L'alcool test e verificato lo stato della macchina... la mia assicurazione dice che lei non può intervenire ed io non credo che questa signora non sia in grado di pagare.. il verbale a disposizione tra quattro mesi.. cosa posso fare? Grazie

  2. Buongiorno, nel caso di sinistro fra un veicolo e un pedone o un ciclista in cui viene riconosciuto un concorso di colpa è corretto far scattare il malus al proprietario del veicolo anche se il sinistro viene liquidato al 50%?
    Non rientrando nell'indennizzo diretto quando e come viene imputato e va indicata la percentuale sull'attestato di rischio?

    grazie saluti

    1. Buonasera Flavio,i sinistri di solito compaiono sull'attestato di rischio, con specificazione della percentuale di responsabilità. Con imputazione al 50% non dovrebbe essere toccata la classe di merito. Ti consiglio comunque di leggere questo articolo di Salvatore Russo, dove trovi le risposte che cercavi. Buona serata.

  3. Buongiorno, vorrei sapere se una persona che guida una auto nn intestata a se e fai un incidente, chi paga i Danni? Il conducente o la persona intestataria del veicolo? E soprattutto chi conduce nn ha niente intestato a se, né meno una bicicletta....... Grazie mille!!!

    1. Ciao Ana,
      In casa di incidente paga l'assicurazione. In caso di rivalsa invece verrà applicata, in ordine, a proprietario e conducente.

  4. Poi si chiedono perché fuggono. Voglio dire,guai e sottolineo....guai,ad abbandonare una persona colpita involontariamente da noi e che potrebbe rimetterci la vita,però, se un disgraziato esce di corsa all'improvviso tra due secchioni della spazzatura, e attraversa al volo,io anche se vado a 40 km allora con il limite di 50,e gli rompo un braccio o lo rendo parzialmente storpio......io me lo domando prima se conviene fermarmi. Perché io,persona onesta ed attenta,devo rovinarmi la vita per chi non rispetta la propria e le regole della strada? E sbagliata la legge. Presunzione di colpa un ciufolo. Prima si indaga,e poi si accusa per ciò che è realmente successo. Con la "presunzione" non ci si fa un gran emerito c...o! Voglio vedere quel giudice,se un giorno stira sotto in retromarcia in uscita da un parcheggio,qualcuno che non ha avuto l'accortezza di stare attento passando dietro le auto(e tanti camminano con il naso all'insù). Sicuramente il giudice,prima dell'incidente, si "presumeva" essere una persona diligente!

    1. salve,io ho avuto un incidente,un ragazzo ha fatto retromarcia e mi ha scarvaventato a terra procurandomi la frattura di diversi denti,e escoriazioni varie ma lassicurazione nn vuole pagare sono venuti i vigili e ambulanza o referti medici e tutto cm mai?

    2. Buongiorno Christian,
      l'eventuale omissione di soccorso è un ipotesi molto grave, per la legge come per la morale, dunque non posso condividere le tue considerazioni. La presunzione di cui parla il Giudice è legata al fatto che l'automobilista è la parte più forte della vicenda, quella che può causare più danni e che dunque ha l'obbligo di prestare maggiore attenzione.Ci sono al contrario stati casi, proprio del genere di quello da te descritto, in cui il conducente dell'auto non è stato ritenuto responsabile, perché la condotta del pedone era stata oggettivamente imprevedibile ed ingestibile. Ma parlando seriamente: quanti di coloro che sono coinvolti in investimenti, soprattutto quando non si fermano a prestare i dovuti soccorsi, procedevano entro i limiti di velocità previsti e con una guida prudente? La tutela prestata al pedone ha un senso preciso, anche se chiaramente bisogna poi valutare caso per caso, senza generalizzare.

      1. Sono syata investita da un auto io ero conyo mano ma suul marciapiede il conducente non a prestato soccorso anzi era piu interessata a chiamare la sua assicurazzione...la signora diffamandomi di querelarmi anzi peggio spostando lauto danni nulla li o io fisicamente e la bici

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