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Prescrizione delle multe: tempi, termini, notifica e ricorso

Anche le multe hanno una data di scadenza: in caso di contravvenzioni stradali i termini di prescrizione di una sanzione amministrativa sono regolamentati dall'art. 209 del Codice della Strada. Cerchiamo di capirne di più.

prescrizione delle multe

La prescrizione delle multe è regolata in maniera dettagliata dalla legge. In particolare, la scadenza del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tempi e termini di prescrizione delle multe

La prescrizione delle multe – termine entro il quale il creditore deve richiedere formalmente il pagamento – è di cinque anni da quando è stata commessa la violazione.

Il termine per la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui viene commessa l’infrazione. Gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, interrompono la prescrizione e fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. Ricapitolando:

  • se sono trascorsi più di cinque anni dalla violazione e non hai ricevuto alcun sollecito, la multa è prescritta e non sei tenuto a pagarla;
  • se hai ricevuto una multa e ti è stato notificato un sollecito tramite raccomandata, dovrai calcolare il termine di prescrizione di cinque anni dalla data in cui ti è stata notificata la richiesta di pagamento;
  • se hai ricevuto una multa e ti è stata notificata una cartella esattoriale, dovrai verificare che siano stati rispettati i termini di prescrizione per la cartella esattoriale.

I termini di prescrizione della cartella esattoriale

La cartella esattoriale deve indicare:

  • anno di riferimento del debito;
  • data del ruolo;
  • interessi di mora.

Secondo quanto previsto dal comma 153 dell’art.1 della Finanziaria del 2008, a partire dal 1° gennaio 2008,

gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento.

In pratica Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha sostituito Equitalia, deve notificare la cartella al trasgressore entro due anni da quando gli è stato consegnato il ruolo da parte dell’Ente titolare del credito, pena la nullità della cartella.

La norma quindi non riduce i termini di prescrizione delle multe, ma semplicemente impone al soggetto addetto alla riscossione di notificare la cartella di pagamento entro i due anni dalla ricezione del ruolo. Due anni che vanno conteggiati dal giorno in cui avviene la trasmissione che il Comune realizza con il soggetto prescelto alla riscossione, non dal giorno in cui viene effettua la violazione o da quello di  notificata della contravvenzione.

I termini fissati della finanziaria del 2008, necessari a sveltire i tempi di riscossione dei crediti, regolamentano esclusivamente il rapporto tra i Comuni e i concessionari del servizio riscossione. Quindi la prescrizione dei crediti di chi viene multato non subisce nessuno modifica.

Prescrizione delle multe: come contestare

Puoi contestare la multa presentando ricorso al giudice di Pace oppure al Prefetto.

Per snellire le interminabili code in Prefettura, il Ministero dell’Interno ha attivato un servizio online totalmente gratuito tramite utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) per fare ricorso avverso una multa. Sarà quindi sufficiente per avviare una contestazione avere un indirizzo di Pec personale e una connessione internet.

Sessanta giorni dalla notifica è il termine per far ricorso avverso una multa al prefetto del luogo in cui è avvenuta la presunta infrazione tramite PEC. È necessario sottoscrivere l’email digitalmente tramite firma autenticata.

Qualora lo si reputasse utile è possibile allegare prove/documenti che attestino le proprie ragioni. Infine, va allegato il testo integrale della multa (o una sua scansione) e va specificato nel testo dell’email che l’utilizzo della PEC è un diritto stabilito dal D.lgs 82/2005, secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n° 17666/2014.

Posso fare ricorso se ho già pagato la multa?

La risposta è sì, ma solo nel caso in cui siano due o più i soggetti obbligati a pagare la sanzione e solo uno di essi abbia provveduto al pagamento in misura ridotta.

[…] È quel che accade, ad esempio, quando il conducente del veicolo sia diverso dal proprietario: in questo caso, infatti, la violazione è contestata sia al conducente che al proprietario che sono entrambi obbligati a pagare la sanzione. La Corte costituzionale ha stabilito che nel caso in cui il proprietario del veicolo paghi la sanzione in misura ridotta, il conducente possa comunque proporre ricorso contro il verbale […].

L’avvocato penalista del foro di Bologna Andrea Iurato sottolinea infatti che è, di fatto, possibile presentare ricorso al Giudice di pace o al prefetto, ma è condizione necessaria che:

  • non si tratti di una violazione di natura penale e
  • il pagamento sia stato effettuato dal proprietario del veicolo.

In questi casi il conducente può contestare la sanzione e pagarla in forma ridotta (30% di sconto dall’importo della multa originaria).

La Corte costituzionale non si è ancora espressa nel caso in cui sia il proprietario a fare ricorso e che il pagamento sia stato effettuato dal conducente, ma desumiamo che possa essere accolto. Questo perché, qualora ci fossero conseguenze non positive dal verbale, il proprietario del veicolo ne sarebbe responsabile (ad esempio il riconoscimento della propria responsabilità civile nel caso in cui sia avvenuto un sinistro stradale e il conseguente aumento del premio assicurativo).

Prescrizione delle multe? Capiamoci qualcosa di più

Un altro chiarimento va fatto riguardo l’interruzione della prescrizione. Con il termine prescrizione si indica il periodo massimo entro il quale deve essere formalmente richiesto, dal Comune o da chi per esso, il pagamento. Quindi, ogni volta che il pagamento dei crediti viene richiesto formalmente il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.

Questa interruzione avviene automaticamente quando al debitore (il soggetto che dovrà pagare la multa) viene notificata una richiesta di pagamento. Una cartella esattoriale, un avviso di intimazione, un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice richiesta di pagamento inviata tramite raccomandata interromperà il termine di prescrizione della sanzione.

Ma la giurisprudenza sta cambiando: con una recente sentenza il Giudice di Pace di Padova ha infatti ritenuto di applicare il termine ordinario decennale di prescrizione. Ma la questione è De iure condendo.

Tecnologia e multe

La tecnologia migliora la vita ed evita di farci prendere “multe salate”. Dal terzo trimestre 2015, su alcune vetture di una rinomata casa automobilistica, è disponibile un nuovo dispositivo: l’Intelligent Speed Limite. Si tratta di un sistema in grado di riconoscere, in tempo reale, i segnali stradali e conseguentemente adattare la velocità di crociera in base ai limiti vigenti (cartelli verticali e dati contenuti su mappe stradali)

Il dispositivo, a differenza di molti già in commercio, non effettua una brusca frenata per ridurre la velocità ma provvede ad abbassare la velocità del veicolo in maniera graduale, mantenendo inalterata la sicurezza stradale.

La tecnologia può essere anche un alleato delle forze dell’ordine e aiutare a contrastare i fenomeni di infrazione al Codice della Strada. Il già conosciuto sistema Street Control, utilizzato per sanzionare le auto posteggiate in doppia fila, come confermato dal Ministero dei trasporti può essere utilizzato anche per sanzionare eccessi di velocità ed altre infrazioni.

Sempre da quest’ultimo arriva l’ok per lo “Scout speed“, un sistema che consente di verificare le infrazioni in real time direttamente dall’auto della Polizia locale. Come? I vigili, restando comodamente seduti in auto, potranno inquadrare il veicolo in sosta o in movimento durante l’illecito, e decifrare la targa.

Difficile per l’automobilista colto “in fallo” contestare la sanzione, anche perché il Ministero ha già certificato il meccanismo come regolare. Paiono superate tutte le perplessità legate alla privacy poiché lo strumento è programmato per oscurare i volti dei soggetti presenti nell’abitacolo e dei passanti inquadrati per caso.

Risposte

  1. Buongiorno Franco,
    da quanto riferisci credo che tu abbia ricevuto un preavviso di fermo, per cui è probabile che, a parte la notifica della multa, prima ti sia stata anche notificata un'altra cartella. Se sei sicuro di non aver mai ricevuto altro dal 2007, evidentemente si tratta di un atto sbagliato (gli errori capitano anche ad Equitalia) e puoi impugnarlo entro i termini, secondo le indicazioni che trovi in fondo al preavviso, oppure puoi tentare la richiesta di annullamento in autotutela, con una raccomandata all'Ufficio competente di Equitalia. In quest'ultimo caso, però, la raccomandata non interrompe il termine di trenta giorni, ragione per cui se Equitalia non ti risponde entro la scadenza avrai perso l'opportunità di fare l'impugnazione giudiziale.

  2. Salve le vorrei porre questo problema,mi e' arrivata una cartella di equitalia dove mi chiede il pagamento di una multa del 2006 notificatami nel 2007 e se non pago entro 30 giorni ce' il fermo della macchina,ora vorrei capire una cosa,ma la multa non dovrebbe essere andata in prescrizione e come mai se lo fosse equitalia mi chiede lo stesso di pagarla e per di piu' entro 30 giorni che poi ho scoperto che contano anche i festivi,come se uno nei festivi possa risolvere la cosa,quindi alla fine hai 22 giorni di tempo e in 22 giorni non riesci a fare nulla visto la lentezza della nostra burocrazia? Grazie.

  3. Salve Valerio. Da quello che riferisci il diritto alla riscossione parrebbe effettivamente prescritto, anche se non mi è chiaro quante cartelle ti sono state notificate. In particolare per la multa, la prima notifica sarebbe tempestiva. In ogni caso, nella cartella di Equitalia dovresti trovare le indicazioni per chiedere l'annullamento mediante dichiarazione, che però va resa secondo precise modalità. La cartella potrebbe riportare anche le indicazioni per chiedere l'annullamento in autotutela mediante raccomandata, che però non sospende i termini per impugnare. L'impugnazione vera e propria della cartella può essere fatta solo davanti all'ente competente e con un atto specifico. Anche in questo caso, tutto è specificato nella cartella stessa, segui scrupolosamente quanto riportato per non incorrere in decadenze, oppure, ancora meglio, rivolgiti ad un avvocato o ad un associazione che possa fornirti assistenza legale.

  4. buongiorno Salvatore
    ho ricevuto da equitalia un cartella esattoriale richiendo il pagamento di bollo auto regione lombardia del 2005 e per una contranvvezione del 2008
    data lettera equitalia è del 11/09/2015 ricevuta raccomandata il 02/10/2015, le notifiche delle cartelle sono:
    per il bollo 05/01/2011
    per la multa 21/04/2010

    volevo chiedere visto che la multa ha preescrizione di 5 anni e per ilbollo auto di 3 anni se non erro, e una è del 2005 e l'altra del 2008, posso fare ricorso ad equitalia mandando raccomandata dicendo che per legge sono già in prescrizione e non mi è dovuto nessun pagamento?
    ringrazio in anticipo per la collaborazione
    saluti

  5. il 10/10/2015 ho ricevuto un avviso di riscossione da Equitalia relativo ad una multa presa il 05/07/2010 della quale non ho mai ricevuto alcuna notifica. L’iscrizione a ruolo da parte del comune è del 03/02/2015.
    Devo pagare o è caduta in prescrizione e quindi posso contestarla?
    Grazie in anticipo

    1. Salve Giuliano,
      se davvero non è mai stata notificata la multa, la cartella diventa contestabile. Da verificare scrupolosamente che la notifica manchi del tutto e che ciò non sia dipeso dal fatto che non sei andato a ritirare la relativa raccomandata, perché in questo caso la notifica è valida. Se la data di presunta notifica della multa non emerge dalla cartella, un accesso agli sportelli Equitalia potrebbe bastare a scoprire quando ritengono ti sia stata mandata.

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