La prescrizione delle multe è regolata in maniera dettagliata dalla legge. In particolare, la scadenza del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Tempi e termini di prescrizione delle multe
La prescrizione delle multe – termine entro il quale il creditore deve richiedere formalmente il pagamento – è di cinque anni da quando è stata commessa la violazione.
Il termine per la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui viene commessa l’infrazione. Gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, interrompono la prescrizione e fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. Ricapitolando:
- se sono trascorsi più di cinque anni dalla violazione e non hai ricevuto alcun sollecito, la multa è prescritta e non sei tenuto a pagarla;
- se hai ricevuto una multa e ti è stato notificato un sollecito tramite raccomandata, dovrai calcolare il termine di prescrizione di cinque anni dalla data in cui ti è stata notificata la richiesta di pagamento;
- se hai ricevuto una multa e ti è stata notificata una cartella esattoriale, dovrai verificare che siano stati rispettati i termini di prescrizione per la cartella esattoriale.
I termini di prescrizione della cartella esattoriale
La cartella esattoriale deve indicare:
- anno di riferimento del debito;
- data del ruolo;
- interessi di mora.
Secondo quanto previsto dal comma 153 dell’art.1 della Finanziaria del 2008, a partire dal 1° gennaio 2008,
gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento.
In pratica Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha sostituito Equitalia, deve notificare la cartella al trasgressore entro due anni da quando gli è stato consegnato il ruolo da parte dell’Ente titolare del credito, pena la nullità della cartella.
La norma quindi non riduce i termini di prescrizione delle multe, ma semplicemente impone al soggetto addetto alla riscossione di notificare la cartella di pagamento entro i due anni dalla ricezione del ruolo. Due anni che vanno conteggiati dal giorno in cui avviene la trasmissione che il Comune realizza con il soggetto prescelto alla riscossione, non dal giorno in cui viene effettua la violazione o da quello di notificata della contravvenzione.
I termini fissati della finanziaria del 2008, necessari a sveltire i tempi di riscossione dei crediti, regolamentano esclusivamente il rapporto tra i Comuni e i concessionari del servizio riscossione. Quindi la prescrizione dei crediti di chi viene multato non subisce nessuno modifica.
Prescrizione delle multe: come contestare
Puoi contestare la multa presentando ricorso al giudice di Pace oppure al Prefetto.
Per snellire le interminabili code in Prefettura, il Ministero dell’Interno ha attivato un servizio online totalmente gratuito tramite utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) per fare ricorso avverso una multa. Sarà quindi sufficiente per avviare una contestazione avere un indirizzo di Pec personale e una connessione internet.
Sessanta giorni dalla notifica è il termine per far ricorso avverso una multa al prefetto del luogo in cui è avvenuta la presunta infrazione tramite PEC. È necessario sottoscrivere l’email digitalmente tramite firma autenticata.
Qualora lo si reputasse utile è possibile allegare prove/documenti che attestino le proprie ragioni. Infine, va allegato il testo integrale della multa (o una sua scansione) e va specificato nel testo dell’email che l’utilizzo della PEC è un diritto stabilito dal D.lgs 82/2005, secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n° 17666/2014.
Posso fare ricorso se ho già pagato la multa?
La risposta è sì, ma solo nel caso in cui siano due o più i soggetti obbligati a pagare la sanzione e solo uno di essi abbia provveduto al pagamento in misura ridotta.
[…] È quel che accade, ad esempio, quando il conducente del veicolo sia diverso dal proprietario: in questo caso, infatti, la violazione è contestata sia al conducente che al proprietario che sono entrambi obbligati a pagare la sanzione. La Corte costituzionale ha stabilito che nel caso in cui il proprietario del veicolo paghi la sanzione in misura ridotta, il conducente possa comunque proporre ricorso contro il verbale […].
L’avvocato penalista del foro di Bologna Andrea Iurato sottolinea infatti che è, di fatto, possibile presentare ricorso al Giudice di pace o al prefetto, ma è condizione necessaria che:
- non si tratti di una violazione di natura penale e
- il pagamento sia stato effettuato dal proprietario del veicolo.
In questi casi il conducente può contestare la sanzione e pagarla in forma ridotta (30% di sconto dall’importo della multa originaria).
La Corte costituzionale non si è ancora espressa nel caso in cui sia il proprietario a fare ricorso e che il pagamento sia stato effettuato dal conducente, ma desumiamo che possa essere accolto. Questo perché, qualora ci fossero conseguenze non positive dal verbale, il proprietario del veicolo ne sarebbe responsabile (ad esempio il riconoscimento della propria responsabilità civile nel caso in cui sia avvenuto un sinistro stradale e il conseguente aumento del premio assicurativo).
Prescrizione delle multe? Capiamoci qualcosa di più
Un altro chiarimento va fatto riguardo l’interruzione della prescrizione. Con il termine prescrizione si indica il periodo massimo entro il quale deve essere formalmente richiesto, dal Comune o da chi per esso, il pagamento. Quindi, ogni volta che il pagamento dei crediti viene richiesto formalmente il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
Questa interruzione avviene automaticamente quando al debitore (il soggetto che dovrà pagare la multa) viene notificata una richiesta di pagamento. Una cartella esattoriale, un avviso di intimazione, un preavviso di fermo amministrativo, un avviso di iscrizione di ipoteca, ma anche una semplice richiesta di pagamento inviata tramite raccomandata interromperà il termine di prescrizione della sanzione.
Ma la giurisprudenza sta cambiando: con una recente sentenza il Giudice di Pace di Padova ha infatti ritenuto di applicare il termine ordinario decennale di prescrizione. Ma la questione è De iure condendo.
Tecnologia e multe
La tecnologia migliora la vita ed evita di farci prendere “multe salate”. Dal terzo trimestre 2015, su alcune vetture di una rinomata casa automobilistica, è disponibile un nuovo dispositivo: l’Intelligent Speed Limite. Si tratta di un sistema in grado di riconoscere, in tempo reale, i segnali stradali e conseguentemente adattare la velocità di crociera in base ai limiti vigenti (cartelli verticali e dati contenuti su mappe stradali)
Il dispositivo, a differenza di molti già in commercio, non effettua una brusca frenata per ridurre la velocità ma provvede ad abbassare la velocità del veicolo in maniera graduale, mantenendo inalterata la sicurezza stradale.
La tecnologia può essere anche un alleato delle forze dell’ordine e aiutare a contrastare i fenomeni di infrazione al Codice della Strada. Il già conosciuto sistema Street Control, utilizzato per sanzionare le auto posteggiate in doppia fila, come confermato dal Ministero dei trasporti può essere utilizzato anche per sanzionare eccessi di velocità ed altre infrazioni.
Sempre da quest’ultimo arriva l’ok per lo “Scout speed“, un sistema che consente di verificare le infrazioni in real time direttamente dall’auto della Polizia locale. Come? I vigili, restando comodamente seduti in auto, potranno inquadrare il veicolo in sosta o in movimento durante l’illecito, e decifrare la targa.
Difficile per l’automobilista colto “in fallo” contestare la sanzione, anche perché il Ministero ha già certificato il meccanismo come regolare. Paiono superate tutte le perplessità legate alla privacy poiché lo strumento è programmato per oscurare i volti dei soggetti presenti nell’abitacolo e dei passanti inquadrati per caso.
Buon pomeriggio. Mi è stata recapitata da equitalia una comunicazione preliminare all'avvio delle procedure esecutive e cautelari di una somma pari a 101,96 euro.
Si tratterebbe, uso il condizionale, di una multa emessa nel 2009 e detta loro, non pagata, che ammontava a €.76,00.
Nel dettaglio del debito, mi indicano numero della cartella e la data di notifica 22/10/2014.
Ma io questa comunicazione l'ho ricevuto soltanto la settimana scorsa.
Ora vi chiedo, equitalia è fuori tempo massimo, e quindi posso anche non pagare questa somma, oppure debbo per forza? Vi ringrazio.
Salve Mario,
il dettaglio del debito si riferisce alla notifica della precedente cartella. Verifica a questo punto che davvero non ti sia mai stata notificata, ricordando che il mancato ritiro della relativa raccomandata non vale a rendere inefficace la trasmissione dell'atto. Se la notifica della precedente cartella manca del tutto, la procedura diventa contestabile. Verifica sull'avviso i mezzi di impugnazione oppure rivolgiti a chi può offrirti assistenza legale, per essere certo di effettuare una contestazione efficace.
Buongiorno Salvatore.
A fine agosto ho evidenziato un caso del tutto particolare e forse unico nel suo genere e per il quale Le ho chiesto una possibile soluzione. Infatti sto sbattendo la testa a destra e a sinistra senza trovare alcun interlocutore. Trattandosi di Amministrazioni pubbliche,Comuni - Prefettura-Tribunale, sembra che le pendenze debitorie si estinguano con la "dipartita" dell'interessato.
Le sarò molto grato di una gentile risposta.
con stima
cordiali saluti -- Franco
Ciao Franco,
scusami ma dovresti ripetere il quesito perché non lo trovo
TIZIO non rispetta il CDS e altro. Accumula multe per migliaia di €. Malato nulla-tenente mai potrà
pagare. Io propongo un concordato liberatorio al 20%. A chi posso rivolgermi per essere ascoltato?
(Giudice d.p. no, vigili no). CORDIALI SALUTI
Buonasera Franco,
non mi pare ci sia un modo certo per fare la proposta di cui parli, che comunque le controparti non sono tenute ad accettare. Può esserci trattativa, con eventuale rateizzazione, con Equitalia, se e quando le pendenze diventeranno oggetto di cartelle esattoriali. Oppure puoi tentare di discuterne direttamente con l'Ente creditore, cioè con ogni Ente titolare del credito (ad esempio Comune per le multe ed eventuali tassazioni, Inps, ecc.).
Dal Comune di Milano ho ricevuto ingiunzione di pagamento di € 334,00 per 3 multe che loro dicono essere state notificate il 05/06/2012 - 09/07/2012 - 16/07/2012 e che ho pagato tutte il 24/01/2013. Quindi oltre i 60 gg. CHE SENSO AVREBBE PAGARE LE MULTE OLTRE I 60 GG SENZA ALCUN SOLLECITO? O LE PAGHI O NON LE PAGHI!!! Probabilmente la posta me le ha notificate in date successive a quelle di loro riferimento (che sono quelle della loro notifica alla posta) Per fare ricorso devo fare una ricerca presso il mio ufficio postale. CHE GIRO DEL FUMO ABERRANTE! Non sanno più cosa inventare pur di spillarti 400 euro su multe che hai già pagato 3 anni fa!!! Che posso fare? Come denunciare questo sorpruso??????
salve il 01/02/2014 ho preso un verbale pagato il 07/02/2014 con il 30% di sconto...dopo 17 mesi mi arriva una notifica chiedendomi di pagare 219 euro perche' ho pagato il sesto giorno e quindi dovevo pagare l'importo intero.ora la mia domanda e' devo pagarla?e dopo 17 mesi non dovrebbe essere andata in prescrizione?
in attesa buona giornata
Ho ricevuto da Equitalia una cartella con una serie di pagamenti bollo auto del 2008 e del 2011 e una contravvenzione del 2010.
L'importo è di circa 600 euro.
Immagino di dover pagare tutto, e per questo vorrei sapere se è possibile rateizzare l'importo.
Grazie
Valeria