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Richiesta di risarcimento danni assicurazione

Come presentare la richiesta di risarcimento

Il danneggiato che ritiene di aver ragione, anche solo parzialmente, deve presentare alla propria Compagnia la denuncia del sinistro (preferibilmente tramite il Modulo Blu) insieme a una richiesta formale di risarcimento.

In caso di danni al veicolo e alle cose la richiesta di risarcimento, oltre ai dati già espressi nel Modulo Blu, deve contenere le seguenti informazioni:

  • le generalità di eventuali testimoni;
  • l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
  • il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia utile per accertare il danno.

In caso, invece, di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare:

  • l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
  • l’entità delle lesioni subite;
  • una dichiarazione relativa all’eventuale spettanza di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
  • l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  • l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista

Entro quanto tempo la compagnia deve rispondere alla richiesta di risarcimento?

Se il danneggiato ha ragione, in tutto o solo in parte, la Compagnia comunicherà un’offerta di risarcimento, in tempi diversi a seconda dei casi:

  • Se la richiesta di risarcimento pervenuta è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno ed è conforme ai requisiti previsti dalla legge, la Compagnia è tenuta a rispondere con una offerta di risarcimento:
    • entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia stato firmato da entrambi i conducenti (o assicurati) dei veicoli coinvolti;
    • entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia sprovvisto di doppia firma;
    • entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente. L’importo del rimborso viene calcolato utilizzando una formula apposita prevista dalla legge, che viene determinata tenendo conto dei punti percentuali di danno biologico e dell’età del danneggiato.
  • Se la richiesta di risarcimento non risulta completa o conforme alla legge, entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione la Compagnia dovrà fare richiesta delle integrazioni necessarie. I termini per la sua liquidazione verranno sospesi fino a quando non saranno inviati tutti i dati mancanti.
  • Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, è tenuta a comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le ragioni per l’esclusione della pratica dalla procedura. In questi casi, sarà la stessa Compagnia a inoltrare la richiesta del proprio assicurato alla Compagnia Assicuratrice del responsabile.

Entro quanto tempo si viene risarciti?

Nel caso in cui il danneggiato accetti la proposta di risarcimento avanzata dalla propria Compagnia, il pagamento deve procedere entro i 15 giorni successivi.

Per sapere sempre cosa fare per attivare correttamente la procedura, consulta il libretto Risarcimento Diretto

DA RICORDARE:

La denuncia di un incidente va fatta entro tre giorni (Art. 1913 del Codice Civile) in ogni caso, è sempre meglio presentarla il prima possibile. Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se hai torto.

IN CASO DI FURTO:

Nel momento in cui l’Assicurato viene a conoscenza del sinistro è necessario effettuare segnalazione del danno alla propria Compagnia indicando i seguenti dati essenziali:

  • data del sinistro
  • luogo
  • breve nota su cause e modalità
  • entità presunta del danno
  • riferimento a polizza interessata

e presentare immediata denuncia alle Autorità giudiziarie o di Polizia del luogo.

Nello sfortunato caso di furto totale, trascorsi circa 30 giorni dalla data dell’evento senza che il mezzo sia ritrovato, occorre predisporre la seguente documentazione da inviare alla Compagnia:

  • estratto cronologico con annotazione della perdita di possesso e certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso (da richiedere al Pubblico Registro Automobilistico dove l’autovettura è registrata)
  • certificato di chiusura istruttoria da richiedere presso la Cancelleria della Pretura competente (richiesta in modo facoltativo dalla Compagnia)

Nel caso di furto parziale, di incendio, di kasko e eventi speciali, si dovrà comunicare alla Compagnia la località dove l’auto interessata sarà lasciata a disposizione per la visita peritale e nell’eventualità non fosse stata eseguita la perizia da parte degli incaricati della Compagnia, si terranno a disposizione le tracce del sinistro e si procederà alle riparazioni e al riacquisto dei beni sottratti, inviando alla Compagnia le fatture delle spese sostenute e le fotografie dei danni subiti.

Nel caso di furto con il ritrovamento del mezzo si invierà immediatamente alla Compagnia il verbale di rinvenimento nel quale bisognerà indicare in dettaglio i danni constatati, riservandosi per ulteriori verifiche ed accertamenti di danni occulti.

Cosa succede se non si è d’accordo sul risarcimento offerto?

E’ possibile che il danneggiato non sia soddisfatto o non concordi con quanto comunicato dalla Compagnia in merito al risarcimento proposto o per la mancata offerta. In questi casi l’assicurato ha il diritto di esercitare un’azione legale nei confronti della Compagnia.

E’ bene ricordare che il diritto al risarcimento al danno, per legge, si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro e che per qualsiasi insoddisfazione relativa al servizio offerto dalla propria Compagnia si può presentare un reclamo rivolgendosi all’ufficio dedicato indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa.

Qualora il problema non venisse risolto, fermo restando il diritto all’azione legale, è possibile ricorrere anche alla procedura di conciliazione dell’ANIA/Associazione dei Consumatori, attivando una procedura gratuita grazie alla quale risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a 15.000 euro.

Risposte

  1. Salve
    Mio padre ha fatto polizza con direct line ,sotto 26 anni no si può guidare ! E io ho 24 anni ho fatto un sinistro senza colpa !
    Cosa devo fare ?

    1. Ciao Alex,
      Non devi fare niente: la compagnia esercita la rivalsa sui guidatori non autorizzati solo per i sinistri con colpa, quindi nel tuo caso puoi stare tranquillo e aspettare il risarcimento.

  2. Salve, vi è una tempestica per un indennizo di furto totale dal momeno in cui riceve la compagnia tutta la documentazione ? O meglio furto auto 2 ottobre 2015 , documenti 8 novembre 2015 ... ad oggi ancora nulla !!! sapreste di rmi se mi devo rivolgere ad un legale ???? graziee

    1. Ciao Lorenzo,
      Solitamente la compagnia non liquida prima di 30 giorni perché questo è il tempo in cui, forfettariamente. si può ritrovare il veicolo. La compagnia ha inoltre 60 giorni per comunicare all'assicurato se mancano dei documenti per completare la pratica di rimborso. Quindi puoi senz'altro insistere e farti assistere da un legale ma, è altrettanto consigliabile, segnalare il caso all'IVASS che provvederà a prendere provvedimenti se necessario.

  3. Mio padre l'anno scorso ha subito un tentato furto dell'auto, non sono riusciti a portarla via in quanto sono stati disturbati da alcuni passati, ma hanno comunque recato danno all'auto rompendo il vetro e rubando alcune cose di poco valore che si trovano al suo interno. Denunciato il fatto sia all'assicurazione che alle forze dell'ordine, l'assicurazione ha dato il nominativo di una carrozzeria (convenzionata a loro) nella quale mio padre si è recato per la sostituzione del vetro e riparazioni varie dovute dal tentato furto. Ora a distanza di 1 anno, chiama il meccanico che ha effettuato il cambio vetro dicendo che l'assicurazione non lo ha pagato e che quindi esige i soldi da lui. Premetto che mio padre ha l'assicurazione sia del furto che della rottura dei cristalli.
    Il meccanico deve rivolgersi all'assicurazione e non a lui, rimane un problema loro il fatto del non aver eventualmente liquidato il lavoro effettuato. (nell'assicurazione furto non c'è franghigia)

  4. Buongiorno
    mi e' stata rubata auto sotto casa il 2 marzo 2015.
    Apertura sinistro e consegna di quanto richiesto dall'assicurazione presso la loro agenzia ufficiale il 20 marzo.
    Dopo diversi solleciti telefonici e mails il 25 giugno tramite raccomandata vengo informato genericamente che in base all'art. rischi della polizza non si puo' procedere alla liquidazione e mi invitano a contattare il liquidatore nei gg prestabiliti per ulteriori chiarimenti.
    Dopo vari ed inutili tentativi scrivo mail all'agenzia la quale dopo un paio di settimane mi telefona dicendo che l'indennizzo non puo' essere corrisposto perche' una delle due chiavi risulta essere del 2014 e non del 2012 come l'altra (anno di acquisto dell'auto).
    La chiave del 2014 fu rifatta perche' l'altra non piu' funzionante a seguito rottura accidentale.
    Puo' l'assicurazione dopo oltre tre mesi dalla documentazione addurre tale motivazione?

    Saluti

    1. Ciao Mauro,
      Bisognerebbe leggere esattamente le condizioni contrattuali della polizza perché la compagnia può sicuramente addurre tale motivazione.

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