Come presentare la richiesta di risarcimento
Il danneggiato che ritiene di aver ragione, anche solo parzialmente, deve presentare alla propria Compagnia la denuncia del sinistro (preferibilmente tramite il Modulo Blu) insieme a una richiesta formale di risarcimento.
In caso di danni al veicolo e alle cose la richiesta di risarcimento, oltre ai dati già espressi nel Modulo Blu, deve contenere le seguenti informazioni:
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia utile per accertare il danno.
In caso, invece, di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare:
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- una dichiarazione relativa all’eventuale spettanza di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista
Entro quanto tempo la compagnia deve rispondere alla richiesta di risarcimento?
Se il danneggiato ha ragione, in tutto o solo in parte, la Compagnia comunicherà un’offerta di risarcimento, in tempi diversi a seconda dei casi:
- Se la richiesta di risarcimento pervenuta è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno ed è conforme ai requisiti previsti dalla legge, la Compagnia è tenuta a rispondere con una offerta di risarcimento:
- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia stato firmato da entrambi i conducenti (o assicurati) dei veicoli coinvolti;
- entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia sprovvisto di doppia firma;
- entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente. L’importo del rimborso viene calcolato utilizzando una formula apposita prevista dalla legge, che viene determinata tenendo conto dei punti percentuali di danno biologico e dell’età del danneggiato.
- Se la richiesta di risarcimento non risulta completa o conforme alla legge, entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione la Compagnia dovrà fare richiesta delle integrazioni necessarie. I termini per la sua liquidazione verranno sospesi fino a quando non saranno inviati tutti i dati mancanti.
- Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, è tenuta a comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le ragioni per l’esclusione della pratica dalla procedura. In questi casi, sarà la stessa Compagnia a inoltrare la richiesta del proprio assicurato alla Compagnia Assicuratrice del responsabile.
Entro quanto tempo si viene risarciti?
Nel caso in cui il danneggiato accetti la proposta di risarcimento avanzata dalla propria Compagnia, il pagamento deve procedere entro i 15 giorni successivi.
Per sapere sempre cosa fare per attivare correttamente la procedura, consulta il libretto Risarcimento Diretto
DA RICORDARE:
La denuncia di un incidente va fatta entro tre giorni (Art. 1913 del Codice Civile) in ogni caso, è sempre meglio presentarla il prima possibile. Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se hai torto.
IN CASO DI FURTO:
Nel momento in cui l’Assicurato viene a conoscenza del sinistro è necessario effettuare segnalazione del danno alla propria Compagnia indicando i seguenti dati essenziali:
- data del sinistro
- luogo
- breve nota su cause e modalità
- entità presunta del danno
- riferimento a polizza interessata
e presentare immediata denuncia alle Autorità giudiziarie o di Polizia del luogo.
Nello sfortunato caso di furto totale, trascorsi circa 30 giorni dalla data dell’evento senza che il mezzo sia ritrovato, occorre predisporre la seguente documentazione da inviare alla Compagnia:
- estratto cronologico con annotazione della perdita di possesso e certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso (da richiedere al Pubblico Registro Automobilistico dove l’autovettura è registrata)
- certificato di chiusura istruttoria da richiedere presso la Cancelleria della Pretura competente (richiesta in modo facoltativo dalla Compagnia)
Nel caso di furto parziale, di incendio, di kasko e eventi speciali, si dovrà comunicare alla Compagnia la località dove l’auto interessata sarà lasciata a disposizione per la visita peritale e nell’eventualità non fosse stata eseguita la perizia da parte degli incaricati della Compagnia, si terranno a disposizione le tracce del sinistro e si procederà alle riparazioni e al riacquisto dei beni sottratti, inviando alla Compagnia le fatture delle spese sostenute e le fotografie dei danni subiti.
Nel caso di furto con il ritrovamento del mezzo si invierà immediatamente alla Compagnia il verbale di rinvenimento nel quale bisognerà indicare in dettaglio i danni constatati, riservandosi per ulteriori verifiche ed accertamenti di danni occulti.
Cosa succede se non si è d’accordo sul risarcimento offerto?
E’ possibile che il danneggiato non sia soddisfatto o non concordi con quanto comunicato dalla Compagnia in merito al risarcimento proposto o per la mancata offerta. In questi casi l’assicurato ha il diritto di esercitare un’azione legale nei confronti della Compagnia.
E’ bene ricordare che il diritto al risarcimento al danno, per legge, si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro e che per qualsiasi insoddisfazione relativa al servizio offerto dalla propria Compagnia si può presentare un reclamo rivolgendosi all’ufficio dedicato indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa.
Qualora il problema non venisse risolto, fermo restando il diritto all’azione legale, è possibile ricorrere anche alla procedura di conciliazione dell’ANIA/Associazione dei Consumatori, attivando una procedura gratuita grazie alla quale risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a 15.000 euro.
Mio marito dopo aver subito un danno portava l`auto dal carrozziere convenzionato.L`assicurazione per non tirare fuori soldi ci diceva di far firmare la cessione del credito.Dopo la riparazione dell`auto e a distanza di una settimana il carrozziere ci chiede con un messaggio 650€ noi non abbiamo mai visto il preventivo,la fattura o quello che realmente ha sostituito avendo affermato che nel preventivo aveva messo pezzi che poi non ha cambiato!!può chiederci altri soldi? Grazie!!
Buongiorno, assolutamente non può avendo accettato la cessione del credito. Prenderà tutto il rimborso direttamente dalla compagnia. Saluti.
Buon giorno ad Aprile ho avuto un sinistro con la moto senza contatto, la colpa secondo il verbale dei vigili e dei testimoni e dell'altro automobilista, l'assicurazione dell'altro non vuole pagare totalmente la fattura del meccanico, e inoltre non vuole pagare totalmente la fattura della rimozione e deposito del mezzo incidentato ma solo la rimozione. Purtroppo il mezzo per via dell'impossibilità del sottoscritto per via delle condizioni fisiche dovute al sinistro di curarne la rimozione e il trasporto personalmente presso qualche officina anche in considerazione all'attesa del perito dell'assicurazione per quantificarne i danni, il mezzo è rimasto nel deposito circa 45 giorni cioè una bella sommetta......
E' giusto tale atteggiamento dell'assicurazione?
Salve, circa una settimana fa ho avuto un piccolo incidente nel quale ho ragione. Al momento del sinistro non sono intervenute forze dell’ordine e non ho compilato il modulo blu, poiché ne ero sprovvisto. Il giorno dopo presento regolare denuncia alla mia compagnia di assicurazione, la quale mi chiede, tra le altre cose, il nominativo di eventuali testimoni. Ad oggi non ho ancora fornito le generalità del testimone che era presente in quel momento ( cliente di un locale nei pressi del fatto accaduto) poiché non avendo un suo contatto telefonico, sto cercando di rintracciarlo in altra maniera.
Nel frattempo l’assicurazione mi ha mandato il numero telefonico del perito per concordare con lui il giorno in cui peritare l’auto e i danni subiti (si tratta di un sinistro con soli danni all’auto). La mia domanda è questa: prima di incontrare il perito devo necessariamente fornire all’assicurazione le generalità del testimone? O posso procedere comunque con la perizia, riservandomi in un secondo momento di integrare la denuncia con il nominativo del testimone? Entro quando va comunicato?
Grazie
vorrei sapere se e sufficiente presentare la perdita di possesso per essere risarcito crazie
Salve! Giovedì 8 novembre, intorno alle 17:20 sono stata investita da un auto, nel parcheggio di un negozio, mentre attraversano col carrello.. Per lo shock non ho preso i dati della signora che guidava..lei mi ha accompagnata al pronto soccorso, ci siamo scambiate i numeri di telefono e le ho detto che poteva andare via, perché pensavo di non aver subito lesioni fisiche. Dopo le visite mi sono stati riscontrati dei traumi e mi hanno messo un tutore al braccio. Lei ora non vuole darmi i suoi dati assicurativi..come posso comportarmi? Ripeto il fatto è accaduto giovedì 8 novembre, come funzionano le tempistiche dei 3 giorni, si contano il sabato e domenica? Nel caso sino a quale data e ora ho tempo, per fare la denuncia assicurativa? La ringrazio!
Buongiorno, i tre giorni valgono per il responsabile dell'incidente. La vittima non ha questo limite: certamente è meglio denunciare il prima possibile, in questo caso alle Autorità visto che chi ha causato il sinistro non vuole essere considerato responsabile.