Abolito il tacito rinnovo
L’approvazione del Decreto Legge n.179, avvenuta a gennaio 2013, ha introdotto l’abolizione della clausola di tacito rinnovo per l’RC Auto. Le nuove disposizioni nell’equiparare le compagnie tradizionali a quelli telefoniche ed online hanno vietato il rinnovo automatico delle polizze assicurative alla scadenza dei contratti, aumentando la concorrenza nel mercato assicurativo.
Cos’è il tacito rinnovo di una polizza?
Prima dell’introduzione del divieto le compagnie assicurative, allo scadere della polizza assicurativa e in mancanza di comunicazioni specifiche dell’assicurato, procedevano al rinnovo automatico per altri 12 mesi del contratto.
Il tacito rinnovo (“rinnovo automatico”) è sempre stata una clausola facoltativa, ma difficilmente esclusa dal contratto. L’assicurato qualora intenzionato a cambiare compagnia, magari perché deluso dall’operato o perché alla ricerca di una polizza più vantaggiosa, avrebbe dovuto comunicare la sua volontà alla compagnia assicuratrice almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto tramite raccomandata.
I più distratti o semplicemente pigri, magari con poco tempo da dedicare alla ricerca di una nuova assicurazione, si vedevano rinnovato il contratto automaticamente anche nel caso in cui il premio assicurativo fosse aumentato rispetto all’anno precedente.
Il rinnovo decadeva automaticamente solo nel caso in cui l’aumento del premio assicurativo fosse stato superiore al tasso di inflazione programmato, quindi non giustificato.
Un’abolizione che migliora la vita dell’assicurato
In pochi mesi dall’approvazione si sono verificati dei grandi cambiamenti che hanno giovato in modo particolare all’automobilista. Il mercato è diventato più flessibile, perché sono scomparse le pratiche di disdetta e quindi velocizzati i tempi per gestire le nuove pratiche.
I consumatori sono diventati più consapevoli; oggi c’è una maggiore mobilità degli assicurati che cercano sempre l’offerta migliore. È cresciuta la concorrenza tra le compagnie assicurative che, per assicurarsi nuovi clienti, hanno dovuto rivedere i prezzi e garantire polizze accessorie vantaggiose.
Attenzione alle polizze accessorie, l’inganno è tratto
L’abolizione della clausola di tacito rinnovo riguarda esclusivamente la polizza RC Auto e le clausole accessorie presenti nel medesimo contratto.
Quindi se si acquista l’infortunio guidatori, la tutela legale, la protezione contro imprevisti e tante altre polizze accessorie, con un contratto separato dall’RC Auto, queste conservano la regola di disdetta stabilite dalle clausole sottoscritte all’atto della stipulazione del contratto.
Per evitare di pagare all’ex compagnia assicurative il premio relativo alle coperture extra, anche in caso di mancato rinnovo, verificate le norme contrattuali e in caso fosse richiesta inoltrate quanto prima la comunicazione di disdetta.
Salve,leggendo un po il forum mi e sorto un dubbio,mia suocera a assicurato un auto con "donau",questo inizia nel 2012 e per 2 anni tutto ok,nel frattempo assicura un altra auto e sin li tutto ok,a fine 2013 scade l assicurazione della prima auto,e gli viene detto che "donau"non assicura piu con la legge bersani.mentre scade l altra assicurazione e gli viene rinnovata tranquillamente!sapete spiegarmi cosa e potuto accadere realmente?ce qualcosa che mi sfugge!ringrazio anticipatamente per un eventuale risposta!
Salve, purtroppo sono rimasto fregato anche io dalle polizze accessorie (assistenza legale ed infortuni conducente). Da quello che leggo è necessario pagare, infatti ho ricevuto una lettera con bollettino allegato. Vorrei chiedere:
1 - avendo stipulato la polizza rc + le 2 accessorie con una sola compagnia, che a sua volta le ha "appaltate" ad altre 2 di sua iniziativa, è comunque sufficiente scrivere una raccomandata di disdetta (ovviamente con tutti i riferimenti) alla compagnia principale oppure occorre rivolgersi puntualmente alle compagnie appaltatrici?
2 - per essere valida la disdetta, oltre al numero di polizza, deve obbligatoriamente riportare anche la data di scadenza o non è necessario (ad esempio si potrebbe scrivere di non rinnovare più alla naturale scadenza senza specificare il giorno preciso)?
Grazie.
Come faccio a capire se le clausole accessorie fanno parte delle stesso contratto o sono a parte in quella marea di fogli che l'assicuratore mi ha fatto firmare?
L'anno scorso ho cambiato assicurazione mantenendo lo stesso assicuratore che nel nuovo contratto senza dirmi nulla mi ha inserito anche tre clausole accessorie: conducente, assistenza e tutela legale.
Io, fidandomi perché lo conoscevo da un po, ho firmato senza leggere e successivamente mi sono accorto delle clausole, 2 delle quali (assistenza e tutela legale) per me sono inutili.
Dopo una discussione per la scarsa trasparenza, quest'anno vorrei cambiare assicuratore e vorrei evitare di trovarmi in uno di quei casi in cui poi mi verra richiesto il pagamento delle clausole per mancata disdetta.
Sul primo foglio del contratto che mi ha consegnato intestato all'assicurazione (dove c'è il numero della polizza) ci sono le varie coperture e relative importi: Rc auto e l'importo da pagare, coperture del veicolo (incendio, furto etc..) con l'indicazione "NON OPERANTE" e le coperture per la persona (conducente, assistenza e tutela legale) col indicazione "SI" e l'importo pagato.
Questo significa che le clausole fanno parte dello stesso contratto?
Grazie
Buonasera Alfredo,
i termini di copertura riguardano anche l'incendio e furto ma con una differenza: nel caso della rc auto la copertura vale sempre, anche se al 16mo giorno il cliente cambia compagnia; viceversa per le garanzie accessorie il cliente è coperto ma - se succede qualcosa - entro i 15 giorni deve rinnovare con la stessa compagnia affinché si possa procedere al risarcimento.
Buonasera, i termini di copertura riguardano oltre alla R.C.A. anche l'incendio e furto? ad esempio, se nelle more di 15 gg. mi rubano l'auto sono coperto o vale solo la RC TERZI? Grazie mille!