Abolito il tacito rinnovo
L’approvazione del Decreto Legge n.179, avvenuta a gennaio 2013, ha introdotto l’abolizione della clausola di tacito rinnovo per l’RC Auto. Le nuove disposizioni nell’equiparare le compagnie tradizionali a quelli telefoniche ed online hanno vietato il rinnovo automatico delle polizze assicurative alla scadenza dei contratti, aumentando la concorrenza nel mercato assicurativo.
Cos’è il tacito rinnovo di una polizza?
Prima dell’introduzione del divieto le compagnie assicurative, allo scadere della polizza assicurativa e in mancanza di comunicazioni specifiche dell’assicurato, procedevano al rinnovo automatico per altri 12 mesi del contratto.
Il tacito rinnovo (“rinnovo automatico”) è sempre stata una clausola facoltativa, ma difficilmente esclusa dal contratto. L’assicurato qualora intenzionato a cambiare compagnia, magari perché deluso dall’operato o perché alla ricerca di una polizza più vantaggiosa, avrebbe dovuto comunicare la sua volontà alla compagnia assicuratrice almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto tramite raccomandata.
I più distratti o semplicemente pigri, magari con poco tempo da dedicare alla ricerca di una nuova assicurazione, si vedevano rinnovato il contratto automaticamente anche nel caso in cui il premio assicurativo fosse aumentato rispetto all’anno precedente.
Il rinnovo decadeva automaticamente solo nel caso in cui l’aumento del premio assicurativo fosse stato superiore al tasso di inflazione programmato, quindi non giustificato.
Un’abolizione che migliora la vita dell’assicurato
In pochi mesi dall’approvazione si sono verificati dei grandi cambiamenti che hanno giovato in modo particolare all’automobilista. Il mercato è diventato più flessibile, perché sono scomparse le pratiche di disdetta e quindi velocizzati i tempi per gestire le nuove pratiche.
I consumatori sono diventati più consapevoli; oggi c’è una maggiore mobilità degli assicurati che cercano sempre l’offerta migliore. È cresciuta la concorrenza tra le compagnie assicurative che, per assicurarsi nuovi clienti, hanno dovuto rivedere i prezzi e garantire polizze accessorie vantaggiose.
Attenzione alle polizze accessorie, l’inganno è tratto
L’abolizione della clausola di tacito rinnovo riguarda esclusivamente la polizza RC Auto e le clausole accessorie presenti nel medesimo contratto.
Quindi se si acquista l’infortunio guidatori, la tutela legale, la protezione contro imprevisti e tante altre polizze accessorie, con un contratto separato dall’RC Auto, queste conservano la regola di disdetta stabilite dalle clausole sottoscritte all’atto della stipulazione del contratto.
Per evitare di pagare all’ex compagnia assicurative il premio relativo alle coperture extra, anche in caso di mancato rinnovo, verificate le norme contrattuali e in caso fosse richiesta inoltrate quanto prima la comunicazione di disdetta.
Ciao.. Volevo chiederti se questa legge è valida solo x le assicurazioni auto o con qualsiasi altro contratto.. Ti spiego.. Ho stipulato un contratto con una palestra x mia figlia x un anno.. Lei essendoci andata solo 5 volte in un anno x me era ovvio non rinnovare il contratto.. La palestra ora pretende il pagamento dell'anno successivo perché si è avvalso del "tacito rinnovo".. Il tutto era scritto sul contratto che io non ho letto all'atto della firma.. Dammi buone notizie.. Ciao
Ciao Salvatore,
il tacito rinnovo è stato vietato solo per la RC auto.
Grazie Salvo, ieri mi è stato comunicato telefonicamente aspetto che mi arrivi qualcosa a casa comunque ho telefonato alla sede centrale della mia compagnia e mi hanno detto che non cera bisogno della disdetta automaticamente se non rinnovata dopo i 15 giorni dalla scadenza decade ora non so a chi credere quindi meglio aspettare se mi arriva una lettera a casa io il contratto l'ho fatto ad una subagenzia....poi il rinnovo di 6 mesi l'ho pagata alla sede centrale (colui che mi ha telefonato è quello della subagenzia dicendomi che già avevo sbagliato a rinnovare i 6 mesi alla centrale) VEDREMO come andrà a finire
Ciao Salvo, (l'assicurazione mi è scaduta il 21 maggio 2014) un mese fa circa mi è arrivato l'attestato di rischio e girando le varie compagnie ne ho trovato una molto più conveniente di quanto pagavo prima e l'ho fatta....stamattina mi chiama quello dell'assicurazione di prima chiedendomi il perché io non abbia rinnovato e comunque che dovevo fare la disdetta.... ora vuole 130 euro per l'infortunio al conducente quindi il risparmio che ho fatto non è convenuto...ora stavo leggendo il contratto e ce il tacito rinnovo.....se non li pago cosa può succedere?
Ciao Adolfo,
purtroppo non c'è alternativa, se non paghi possono ovviamente andare per vie legali.
Questa situazione è assurda. Ci sono tantissimi casi come il tuo, io mi domando: a cosa serve l'agente assicurativo? Il suo valore aggiunto non dovrebbe essere la consulenza?
Salve, mi è scaduta l'assicurazione da circa 1 mese (durata semestrale). L'auto durante il periodo è rimasta ferma. Oggi richiamo l'assicurazione per sapere se posso pagare a breve...e mi viene invece detto che hanno fatto già il rinnovo, senza mia approvazione, e che già 1 mese è passato. Ma è lecito? Cosa posso fare?
Ciao Salvo,
non mi è chiaro se il semestre da te indicato sia il primo o secondo.
Il contratto è SEMPRE annuale, il pagamento invece può essere semestrale.
Gli scenari possibili sono due:
- se la rata semestrale scaduta era la seconda, e quindi un mese fa è scaduta l'annualità di polizza, allora non va bene che ti abbiano fatto il rinnovo.
- se la rata semestrale era la prima, e quindi l'annualità scade a novembre, è giusto che paghi tutto e alla svelta. Quando fai la semestralità non importa se lasci l'auto ferma nel corso della validità della polizza: è semplicemente un modo per pagare l'assicurazione in due rate, ma la sua validità rimane inalterata e quindi in questo mese sei rimasto assicurato anche se fermo e pertanto devi pagare
Buongiorno a tutti, Domanda semplice. I 15 giorni esistono anche per il frazionamento semestrale o quadrimestrale? La circolare dice espressamente che le Compagnie assicurative debbano per forza stipulare un contratto non inferiore ad un anno e che i 15 giorni sono concessi a chi volesse cambiare, a fine contratto, compagnia assicuratrice. Dato che sono trascorsi solo i primi sei mesi, non si puo parlare di scadenza di contratto ma solo di un frazionamento pertanto, da come la vedo io, non esistono i 15 giorni in quanto l'utente non può cambiare assicurazione. Ho ragione???
Ciao Giuseppe,
il tuo ragionamento è corretto.