Multa: la può ritirare il portiere?
I legali di associazione Aspes, Antonio Petrin e Celeste Collovati, ricordano che le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito quanto segue:"in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale deve dare atto, oltre che dell’infruttuoso tentativo di consegna a mani proprie per assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita."
Dunque, se l'ufficiale incaricato di notificare la sanzione non dovesse trovare il destinatario, poiché assente, dovrebbe procedere a rintracciare quelle persone "preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto" come un familiare, un convivente, oppure un vicino di casa o un addetto dell'ufficio o dell'azienda. Solo nel caso in cui questi referenti non siano reperibili l'ufficiale può consegnare la notifica al portiere, attestando l'assenza di tutte le altre persone abilitate alla ricezione.
Lascia il tuo commento