In Italia è severamente vietato guidare in stato di ebbrezza e, come descritto dall’art.168 del Codice della Strada, la violazione è punibile con sanzione amministrativa, ove il fatto non costituisca un reato più grave.
Qualora fosse attestato un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l l’automobilista rischia, oltre all'ammenda e alla sospensione della patente, l’arresto fino a un anno. Nel caso in cui il conduce in stato di ebbrezza è causa di un incidente stradale le sanzioni raddoppiano.
La Polizia Stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, può sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchiature portatili.
Test che vanno effettuati sempre nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica. In caso i risultati dei test qualitativi siano positivi, la Polizia ha la facoltà di effettuare accertamenti con strumenti e procedure determinate dal regolamento presso il più vicino comando. In caso il conducente della vettura sia sottoposto a cure mediche, a causa di un sinistro stradale, la Polizia può richiedere l’accertamento che verrà effettuato presso strutture sanitarie di base o accreditate.
Una recente sentenza del tribunale di Milano ha chiarito, accogliendo il ricorso di un automobilista risultato positivo al test, che nel caso venga accertata visivamente la scarsa lucidità del guidatore, quindi prima di effettuare il test dell’etilometro o fisico, il soggetto debba essere informato sulla possibilità di farsi assistere da un legale durante la verifica del tasso alcolemico.
Quindi è obbligatorio, per la Polizia Stradale, informare il soggetto quando è già possibile desumere lo stato di alterazione come ad esempio attraverso l’alito vinoso e gli occhi lucidi. L’obbligo decade nel caso in cui l’accertamento venga eseguito in via esplorativa.
L’alcol test viene eseguito attraverso l’etilometro, noto anche come test del palloncino, che misura la concentrazione di alcol nell’aria alveolare espirata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’automobilista può rifiutare di sottoporsi all’accertamento.
Il rifiuto sarà soggetto ad ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, con l’arresto da sei mesi ad un anno (nel caso il tasso alcolemico sia superiore a 1.5 g/l), sospensione della patente per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo (salvo che il veicolo appartenga a un soggetto estraneo alla violazione). Infine il conducente dovrà sottoporsi a visita medica entro e non oltre i 60 giorni dall'accaduto, per ordine del prefetto.
Nel caso ci sia un rifiuto da parte dell'automobilista, scatterà la sospensione della patente finché non saranno disponili risultati di una visita medica. Quindi, l’automobilista che rifiuta di sottoporsi ad accertamenti qualitativi ammette di aver un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge.
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