Detrazione assicurazione auto: si può scaricare dal 730?
L'assicurazione auto non si può scaricare per intero dal 730, ma in alcuni casi si può ottenere una detrazione del 19% del premio. Ecco come vengono trattate dal Fisco le spese assicurative.
Sommario
Detrazione assicurazione auto: quando è possibile
Detrazioni polizze vita: limiti di detraibilità
A chi spettano le detrazioni
Detrazione assicurazione vita: dove va inserita nel 730
Dal 2019 saranno detraibili le spese per l'assicurazione sulla casa
È tempo di dichiarazione dei redditi e ci si deve orientare tra spese deducibili, detraibili e non. Tra le spese detraibili ci sono anche quelle assicurative, ma non tutte. Come viene trattata l'assicurazione auto? È detraibile nel 730 o nel modello Redditi persone fisiche oppure no?
Detrazione assicurazione auto: quando è possibile
Fino alla dichiarazione dei redditi 2014 era possibile dedurre dal 730 parte delle spese per l'assicurazione auto. In particolare, la legge prevedeva la possibilità di portare in deduzione del reddito il contributo versato a favore del Sistema Sanitario Nazionale, per la parte che superava i 40 euro.
Con l'entrata in vigore del DL 102/2013 è stata eliminata questa possibilità. Ad oggi, le spese per l'assicurazione auto sono detraibili solo per la parte relativa alla polizza infortuni, se è stata sottoscritta in aggiunta alla copertura RC auto obbligatoria per legge.
Detrazioni polizze vita: limiti di detraibilità
Tra le spese detraibili ci sono anche le spese assicurative. La percentuale di detrazione è del 19%. I limiti di detraibilità sono diversi a seconda del tipo di polizza a cui fa riferimento il premio versato.
Attualmente è possibile detrarre le spese relative a:
assicurazioni contro il rischio di morte o di invalidità permanente (con una percentuale di invalidità superiore al 5%), stipulate a partire dal 2001;
assicurazioni sulla vita e polizze contro gli infortuni del conducente, stipulate entro il 31 dicembre 2000;
assicurazioni che tutelano dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Per tutti questi tipi di polizze la percentuale di detrazione è del 19%, ma i limiti massimi di detraibilità sono differenziati. Nel caso delle polizze vita e infortuni la spesa massima detraibile è di 530 euro, mentre nel caso della copertura del rischio di non autosufficienza è di 1.291,14 euro.
A chi spettano le detrazioni
Per poter usufruire della detrazione fiscale bisogna innanzitutto aver versato il premio nell'anno d'imposta a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi. Se hai pagato il premio assicurativo nel 2017, anche se la copertura è attiva nel 2018, potrai presentare la ricevuta di versamento al momento della compilazione del 730 o del modello Redditi PF di quest'anno.
Per ottenere la detrazione dovrai presentare la ricevuta del versamento e una copia del contratto da cui poter ricavare le generalità dell'assicurato e tutti i dati rilevanti della polizza.
In alcuni casi si può richiedere la detrazione anche se non si è beneficiari della polizza. Infatti, la detrazione può essere richiesta:
direttamente dall'assicurato che detrae la quota nella propria dichiarazione dei redditi;
dal contraente della polizza, se il beneficiario è un familiare che è fiscalmente a carico della persona che richiede la detrazione;
da un familiare che ha a carico la persona che risulta sia il contraente sia l'assicurato.
Detrazione assicurazione vita: dove va inserita nel 730
La quota detraibile dell'assicurazione auto è quindi soltanto quella riferita al rischio di infortunio del conducente. Il 19% della spesa può essere inserito nel 730 o nel modello Redditi persone fisiche per abbassare la base imponibile usata per il calcolo dell'IRPEF.
A seconda del tipo di polizza che si è sottoscritto, i righi da compilare sono diversi:
per le assicurazioni contro il rischio morte o invalidità permanente oppure per le assicurazioni contro il rischio infortuni vanno usati i righi da E8 a E10, codice 36 nel 730 e i righi da RP8 ad RP13, codice 36 del quadro RP nel modello Redditi;
per le polizze che tutelano l'assicurato contro il rischio di non autosufficienza vanno usati i righi E8 a E10 nel 730 e i righi da RP8 ad RP13 nel modello Redditi, riportando il codice 39.
Dal 2019 saranno detraibili le spese per l'assicurazione sulla casa
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un'altra possibile detrazione relativa alle spese assicurative. A partire dall'anno d'imposta 2018, e quindi dalle dichiarazioni dei redditi compilate dal 2019, si potranno detrarre anche le spese assicurative sostenute per proteggere la casa da qualsiasi calamità naturale.
La detrazione viene riconosciuta per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Si può detrarre il 19% del premio versato per le assicurazioni che tutelano da eventi calamitosi di qualunque genere e riferite a immobili destinati a uso abitativo.
Si ringrazia per l’abolizione della deduzione del CS.S.N. sulle RCA il grande Professore, che ha saputo intelligentemente intuire le cause del dissesto economico nazionale! Una vergogna, visto che ha saputo anche porre in essere, unico al Mondo, una indebita quanto inqualificabile sui libretti di risparmio postale, onorando il disposto dell’art.47 della Carta costituzionale! Tutto questo da aggiungere alla truffa perpetrata con l’accreditamento stipendiale, salariale e pensionistico, trasformato ed aggiornato secondo la normativa prevista per il (D.lgs 385/1993)! Un grazie per le tante informazioni che si riesce ad ottenere, escludendo quelle che riguardano i tanti imbrogli perpetrati sulla previdenza di quanti non hanno la fortuna di essere tutelati da qualche ombrelletto sindacale! (Personale militare di carriera in quiescienza).
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Si ringrazia per l’abolizione della deduzione del CS.S.N. sulle RCA il grande Professore, che ha saputo intelligentemente intuire le cause del dissesto economico nazionale! Una vergogna, visto che ha saputo anche porre in essere, unico al Mondo, una indebita quanto inqualificabile sui libretti di risparmio postale, onorando il disposto dell’art.47 della Carta costituzionale! Tutto questo da aggiungere alla truffa perpetrata con l’accreditamento stipendiale, salariale e pensionistico, trasformato ed aggiornato secondo la normativa prevista per il (D.lgs 385/1993)! Un grazie per le tante informazioni che si riesce ad ottenere, escludendo quelle che riguardano i tanti imbrogli perpetrati sulla previdenza di quanti non hanno la fortuna di essere tutelati da qualche ombrelletto sindacale! (Personale militare di carriera in quiescienza).