Può capitare che una compagnia di assicurazione auto fallisca e quindi rimangono da gestire le "pratiche" burocratiche legate al rapporto tra questa e i propri clienti. Cosa accade ai clienti che regolarmente hanno pagati i premi? Cosa accade in caso di sinistro proprio nei giorni immediatamente successivi al fallimento della propria compagnia di assicurazione auto? Situazioni limite, è vero, ma non per questo impossibile e meritevole di essere trascurata.
Cosa succede in caso di fallimento della compagnia di assicurazione
Iniziamo subito con il rassicurare i contraenti che si trovano in tale spiacevole situazione: la copertura derivante dalla polizza RC resta valida fino al termine di scadenza del premio regolarmente pagato, anche se con limite ai massimali minimi di legge.
In caso di incidente, il risarcimento sarà a carico della Consap, ossia del Fondo di garanzia delle vittime della strada. Diverso discorso è quello che si riferisce alla clausole accessorie (incendio e furto, atti vandalici, soccorso stradale,...) le quali termineranno la validità a distanza di 24 ore dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di "Liquidazione Coatta Amministrativa" della Compagnia Assicuratrice.
Liquidazione coatta amministrativa: e il risarcimento diretto?
Se la propria compagnia di assicurazione auto è in liquidazione coatta amministrativa, le procedure di risarcimento diretto sono modificate che, per cause facilmente intuibili, non è più applicabile.
In caso di incidente con ragione da parte del contraente assicurato con la compagnia fallita, sarà il danneggiato stesso che dovrà prodigarsi a richiedere il risarcimento all'assicurazione che tutela il proprietario responsabile del sinistro, secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 148 del d.lgs. 209/2005 (il cd. Codice delle Assicurazioni Private).
Nell'ipotesi contraria invece, ossia nel caso in cui il veicolo responsabile del sinistro sia assicurato con l'assicurazione auto in fallimento, che si trova in liquidazione coatta amministrativa, il danneggiato stesso dovrà rivolgersi alla compagnia designata direttamente dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell’art. 283 co. 1° lett. c) del d.lgs. 209/2005 (il cd. del Codice delle Assicurazioni Private).
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